Provvedimento segnalato da Andrea Fioretti del Foro di Roma
E’ inammissibile la richiesta di ATP, ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., avente ad oggetto l’accertamento di crediti scaturenti da dedotti indebiti pagamenti effettuati in violazione di applicazione di interessi anatocistici e dei limiti massimi degli interessi convenzionali.
L’art. 696 bis c.p.c. presuppone che siano perfettamente individuabili ed incontroversi, già nella fase cautelare, i fatti generatori dell’obbligo di restituzione, laddove nella specie la determinazione della stessa estensione dell’indebito è frutto di scelte giuridiche e di valutazione totalmente rimesse al Giudice di merito.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Frosinone, Dott. Luigi Nocella, con l’ordinanza del 13.09.2016.
Nella fattispecie in oggetto, un correntista proponeva innanzi al Tribunale di Frosinone un’istanza di ATP, ex art. 696bis c.p.c., finalizzata all’accertamento di crediti scaturenti da indebiti pagamenti asseritamente effettuati in violazione di applicazione di interessi anatocistici e dei limiti massimi degli interessi convenzionali, in favore di un Istituto di credito.
Il Tribunale adito osservava che l’azione proposta doveva essere qualificata come ripetizione d’indebito, come tale riconducibile alla categoria generale delle altre fonti di obbligazioni diverse dal contratto e dall’illecito, non contemplata tra le fonti di obbligazioni in relazione alle quali è ammesso il ricorso alla speciale tutela cautelare di accertamento.
Il Giudice laziale rilevato, inoltre, che l’art. 696 bis c.p.c. presuppone che siano perfettamente individuabili ed incontroversi, già nella fase cautelare, i fatti generatori dell’obbligo di restituzione, laddove nella specie la determinazione della stessa estensione dell’indebito è frutto di scelte giuridiche e di valutazione totalmente rimesse al Giudice di merito, dichiarava inammissibile il richiesto ATP.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ATP SU CONTO CORRENTE: inammissibile per la risoluzione di questioni giuridiche complesse
No ad accertamenti tecnici preventivi relativi all’’interpretazione di norme contrattuali
Ordinanza | Tribunale di Nocera Inferiore, Dott.ssa Enza Faracchio | 08.06.2016 |
USURA: l’accertamento tecnico preventivo non può risolvere questioni di diritto
Il procedimento ex art.696 cpc può essere richiesto solo per verificare lo stato dei luoghi e cose
Ordinanza | Tribunale di Nola, dott.ssa Roberta De Luca | 09.12.2015 |
ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO: inammissibile per la verifica dell’usura
Al CTU non possono demandarsi valutazioni di pertinenza esclusiva del Giudice
Ordinanza | Tribunale di Spoleto, Pres. Emilia Bellina | 18.05.2015 |
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