Segnalato dall’ Avv. Giuseppe Vecchio del foro di Pisa
L’art. 696 bis c.p.c. non può operare laddove la materia del contendere risieda nella sussistenza stessa dell’inadempimento o del fatto illecito, e non già nelle conseguenze risarcitorie dell’uno o dell’altro come accertabili e calcolabili sulla scorta di competenze tecniche, perché tali questioni giuridiche devono essere devolute alla valutazione del giudice.
La nomina di un CTU chiamato ad esprimersi non già sull’accertamento e la determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di un’obbligazione contrattuale o da fatto illecito, bensì su di una questione pregiudiziale attinente al merito come la nullità delle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto dedotto in giudizio, finirebbe in buona sostanza per assolvere una funzione decisoria anziché quella di quantificazione che gli è propria.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Massa, dott. Paolo Puzone, con l’ordinanza del 15.02.2017.
Nel caso di specie, una società proponeva ricorso ex art 696 – bis c.p.c chiedendo che venisse disposta CTU per accertare l’illegittima applicazione da parte della Banca di interessi usurari, con conseguente declaratoria di nullità del contratto e ripetizione di quanto indebitamente percepito dall’ istituto di credito.
Si costituiva la Banca resistente, eccependo l’inammissibilità del ricorso sostenendo che le questioni relative all’usura non possono costituire oggetto di mero accertamento, in quanto necessitanti di articolate e complesse valutazioni giuridiche.
Il giudicante, aderendo alle prospettazioni della resistente, osservava che la richiesta di accertamento presentata dalla ricorrente era inconciliabile con la ratio sottesa alla tutela preventiva azionabile ex art. 696 bis c.p.c , ciò in quanto tale istituto, a patente vocazione deflattiva, è finalizzato a incentivare la conciliazione tra le parti risolvendo – attraverso un responso tecnico imparziale – l’unico motivo di contrasto fra di esse, rappresentato dalla quantificazione del dovuto a titolo di responsabilità contrattuale o aquiliana, postulando, dunque che le parti dissentano solo in relazione a quel profilo, che in un futuro processo di cognizione formerà oggetto di consulenza tecnica, esaurita la quale esse con tutta probabilità concilieranno, non residuando ulteriori questioni controverse fra loro.
Ne consegue che l’art. 696 bis c.p.c non può operare laddove la materia del contendere risieda nella sussistenza stessa dell’inadempimento o del fatto illecito, in quanto tali questioni giuridiche devono necessariamente essere devolute alla valutazione del giudice, realizzandosi, altrimenti una indebita compressione della tutela che è garantita dall’espletamento di un’istruttoria nell’ambito di un procedimento ordinario di cognizione, in quanto la nomina di un CTU chiamato ad esprimersi non già sull’accertamento e la determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di un’obbligazione contrattuale o da fatto illecito, bensì su di una questione pregiudiziale attinente al merito, come la nullità delle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto dedotto in giudizio – e dunque sulla effettiva esistenza dell’obbligazione risarcitoria -; finirebbe in buona sostanza per assolvere una funzione decisoria anziché quella di quantificazione che gli è propria.
Rilevando, dunque, che nel caso considerato le contestazioni di parte ricorrente investivano proprio valutazioni implicanti necessari apprezzamenti di diritto, il Tribunale si è pronunciato per il rigetto del ricorso, condannando la società a rifondere alla resistente le spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TALI QUESTIONI PRESUPPONGONO VALUTAZIONI INDEBITAMENTE ANTICIPATORIE DI UN GIUDIZIO DI MERITO
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Dott.ssa Fausta Como | 20.02.2017 |
LO STRUMENTO DI CUI ALL’ART. 696 BIS C.P.C. NON UTILIZZABILE PER LA SOLUZIONE DI QUESTIONI GIURIDICHE COMPLESSE
Ordinanza | Tribunale di Roma, Dott. Giuseppe Russo | 08.02.2017 |
ATP: INAMMISSIBILE IN MATERIA DI USURA ED ANATOCISMO
LA SOLUZIONE DI QUESTIONI GIURIDICHE – PRIMA CHE TECNICHE – È RISERVATA AL GIUDIZIO A COGNIZIONE PIENA
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Dott.ssa Grazia Bisogni | 05.12.2016 |
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