ISSN 2385-1376
Testo massima
Il CICR ha provveduto a determinare le modalità ed i criteri di maturazione degli interessi anatocistici che sono ammissibili se adeguati alle modalità ed ai criteri indicati con apposita delibera.
La delibera CICR del 09 febbraio 2000, pubblicata nella GU del 22 Febbraio 2000 n.43 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000, ha così stabilito che tutti i contatti stipulati tra la Banca ed il cliente, dopo l’entrata in vigore della stessa, devono indicare la periodicità di capitalizzazione degli interessi, il tasso applicato (ove prevista una capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso rapportato su base annua) e che le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi devono essere specificamente approvate per iscritto a pena di nullità.
Lo ha ribadito il Tribunale di Napoli con sentenza n. 749 del 20/01/2012, chiamato a pronunciarsi su una opposizione a decreto ingiuntivo ove la debitrice principale ed i garanti deducevano l’illegittimità del provvedimento monitorio attesa la nullità delle clausole contrattuali in quanto la Banca, arbitrariamente, aveva operato la contabilizzazione degli interessi con il metodo della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
La Banca opposta, costituitasi in giudizio, produceva l’intera documentazione relativa al rapporto bancario oggetto di causa, sorto nel 2007 e dunque in epoca successiva alla emissione della CICR, che aveva modificato l’art.120 della legge Bancaria n°385 del 1993 ragione per la quale la capitalizzazione era pienamente legittima a condizione di reciprocità tra le parti.
Il Tribunale ha rigettato l’opposizione deducendo che la doglianza relativa alla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi era del tutto infondata, in quanto il d.lgs del 4 agosto 1999 n.342 ha modificato l’art.120 della legge Bancaria n.385 del 1993, il quale ha previsto l’ammissibilità dell’anatocismo bancario applicato ai conti bancari stipulati dopo la pubblicazione del decreto legislativo purché adeguato alle modalità ed ai criteri per la produzione degli interessi indicati con apposita delibera CICR e purché venga assicurata al cliente la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitorie.
Per tali ragioni il Tribunale respingendo l’opposizione, ha affermato la LEGITTIMITA’ della capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici ove i contratti bancari siano stati stipulati in epoca successiva alla delibera CICR e a condizione che rispettino i criteri e le CONDIZIONI ESSENZIALI sancite nella delibera medesima che vengono così individuate :
1) APPROVAZIONE specificamente per iscritto del cliente;
2) INDICAZIONE del tasso degli interessi effettivo rapportato su base annua;
3) PREVISIONE della medesima periodicità nel conteggio degli interessi attivi e passivi.
Testo del provvedimento
Si allega sentenza del Tribunale di Napoli
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Numero Protocolo Interno : 138/2012