FIDEIUSSIONE: se previsto pagamento immediato e senza eccezioni, il rapporto si qualifica come contratto autonomo di garanzia
Pubblicato il da Dott. Massimiliano Perna
Segnalata dall’Avv. Francesco Florimonte del foro di Salerno con nota di accompagnamento
Il contratto mediante il quale il garante si obbliga personalmente nei confronti della Banca, garantendo il pagamento immediato e senza eccezioni di un debito altrui, deve essere qualificato correttamente come “contratto autonomo di garanzia” e non già come “fideiussione”, con la conseguenza che ad esso non si applicherà la disciplina in materia di limiti temporali entro cui rivolgere la domanda di pagamento al fideiussore, prevista dall’art. 1957 c.c..
Questo il principio espresso dal Tribunale di Nocera Inferiore, Dott. Gustavo Danise, con la sentenza n. 885 del 26.05.2016.
Nel caso in esame, un fideiussore proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di una Banca, nei suoi confronti e del debitore principale, deducendo essenzialmente la violazione dei termini previsti dall’art. 1957 c.c. entro cui rivolgere la domanda di pagamento al fideiussore.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, rilevato che il contratto di fideiussione prevedeva espressamente l’obbligo in capo al fideiussore di pagamento alla creditrice del debito garantito immediatamente e senza eccezioni, osservava che il rapporto in contestazione doveva essere correttamente qualificato come contratto autonomo di garanzia e non già come fideiussione, con la conseguente inapplicabilità ad esso dei limiti temporali sanciti dall’art. 1957 c.c..
Per le ragioni succintamente esposte, il Tribunale adito rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando parte opponente al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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