ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalata da Anna Baldinelli
La clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, ove afferente ad un contratto di conto corrente bancario concluso successivamente al mese di luglio del 2000, ovvero alla data stabilita dalla delibera CICR che, in attuazione dell’art. 120, comma 2, t.u.b. ha regolamentato – legittimandoli – gli interessi anatocistici, è valida purché il tasso degli interessi sia espressamente determinato e approvato per iscritto dal cliente e venga rispettata la condizione di reciprocità secondo la quale gli interessi sia attivi che passivi devono essere calcolati con la medesima periodicità.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Catania, Dott.ssa Concetta Grillo, con la sentenza n. 761 del 04.02.2016.
Nel caso in questione l’attore, nella qualità di titolare di una ditta individuale, conveniva in giudizio la Banca, esponendo di intrattenere con la stessa un contratto di conto corrente e due conti anticipo fatture e deducendo che, nell’aprile del 2013, la Banca gli aveva comunicato la revoca di tutti gli affidamenti accordati con conseguente trasferimento della posizione in sofferenza, ma che tale revoca era illegittima non essendo dovuta la somma richiesta, atteso che nel corso del rapporto la convenuta aveva applicato interessi in misura diversa da quella pattuita in contratto e comunque superiori al tasso soglia applicando, altresì, illegittimamente, la capitalizzazione trimestrale degli interessi nonché spese e commissioni non pattuite.
La Banca si costituiva in giudizio, contestando la domanda attorea e rilevando che il rapporto tra le parti era disciplinato da scritture contrattuali approvate specificamente dall’attore, le cui condizioni erano state puntualmente rispettate.
Rilevava, inoltre, che la capitalizzazione trimestrale degli interessi era stata pattuita con condizione di reciprocità e contestava l’eccepita applicazione di condizioni diverse rispetto a quelle pattuite. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda e in riconvenzionale la condanna di parte attrice al pagamento della somma già ingiunta con ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa in corso di causa.
Il Tribunale di Catania osservava che la Banca, costituendosi, aveva versato in atti copia delle lettere relative al contratto di conto corrente ed ai conti anticipi, nei quali risultavano espressamente pattuiti i tassi di interessi, la commissione di massimo scoperto e le altre condizioni economiche.
In particolare, quanto alla clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, il Giudice rilevava che la stessa, ove afferente ad un contratto di conto corrente bancario concluso successivamente al mese di luglio del 2000, ovvero alla data stabilita dalla delibera CICR che, in attuazione dell’art. 120, comma 2, t.u.b. ha regolamentato legittimandoli – gli interessi anatocistici, è valida purché il tasso degli interessi sia espressamente determinato e approvato per scritto dal cliente e venga rispettata la condizione di reciprocità secondo la quale gli interessi sia attivi che passivi devono essere calcolati con la medesima periodicità, condizioni che risultano nella specie rispettate.
Per quanto attiene, infine, il lamentato superamento del tasso soglia, riconfermava la genericità dell’eccezione atteso che parte attrice non aveva neanche individuato i periodi in cui si sarebbe verificato il detto superamento.
Per le ragioni suesposte, il giudice catanese rigettava la domanda attorea, condannando il correntista al pagamento della somma già ingiunta con l’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c, nonché delle spese di lite.
BANCHE: LA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI È LEGITTIMA
IL TRIBUNALE INDIVIDUA LE TRE CONDIZIONI ESSENZIALI PER LA VALIDITÀ DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI
Sentenza Tribunale di Napoli, seconda sezione Giudice Unico, dott. Mario Suriano 20-01-2012 n.749
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 240/2016