In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ove la Banca opposta produca adeguata e congrua documentazione comprovante l’origine e la natura dei debiti contestati, l’opponente deve muovere obiezioni specifiche e precise contestazioni in ordine alle modalità di applicazione e determinazione degli interessi e degli altri costi imputati nei rapporti di conto corrente; in mancanza non può essere accolta l’istanza di consulenza tecnica contabile in quanto avrebbe finalità puramente esplorative.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma, sez. nona, Dott. Tommaso Marvasi, con la sentenza del 22.06.2016.
Nella fattispecie in oggetto, il fideiussore di una società debitrice conveniva in giudizio la Banca, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, con cui era stato ingiunto al garante ed alla predetta società, il pagamento in favore dell’Istituto di credito di una somma ingente a titolo di saldo passivo di due rapporti di conto corrente e quale residuo di un contratto di finanziamento.
L’opponente lamentava, tra l’altro, che il credito in contestazione non era provato, avendo la Banca prodotto gli estratti dei due rapporti di conto corrente in modo incompleto ed avendo conferito i contratti di apertura dei due conti e del finanziamento in copie fotostatiche; che la Banca aveva applicato nel corso del rapporto, interessi non dovuti, con capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e tassi eccessivi e superiori al tasso soglia antiusura; che il contratto di fideiussione era viziato da invalidità sopravvenuta per violazione dell’art. 1957 c.c., non avendo comunicato al garante la concessione di un nuovo credito alla società debitrice, nonostante le sue gravi condizioni economiche.
La Banca si costituiva in giudizio, contestando la genericità e l’infondatezza delle ragioni di parte attrice.
Il Tribunale di Roma osservava, preliminarmente, che, a fronte della cospicua e completa produzione documentale da parte dell’Istituto di credito, l’opponente non aveva mosso obiezioni specifiche, né aveva indicato per quali ragioni i documenti conferiti fossero insufficienti a dimostrare la sussistenza dei crediti contestati.
Ad avviso del Giudice, peraltro, altrettanto generiche risultavano essere le contestazioni circa la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi e la dedotta applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia antiusura.
Tanto premesso, il Tribunale adito dichiarava l’inammissibilità della domanda di consulenza tecnico contabile avente funzione meramente esplorativa, in quanto diretta a colmare le lacune probatorie dell’istante, atteso il carattere di mezzo di esame di prove e non mezzo autonomo di acquisizione di prove di quest’ultima.
Il Giudice, rilevato infine che nessuna violazione dell’art. 1956 c.c. si era registrata a danno del fideiussore, considerato che il garante era socio di maggioranza della società debitrice e non poteva non conoscerne la situazione economico-patrimoniale, rigettava l’opposizione condannando l’opponente al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: l’onere della prova grava su parte attrice
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Sentenza | Tribunale di Monza, Dott.ssa Claudia Lojacono | 17.05.2016 | n.1411
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RIPETIZIONE INDEBITO: inammissibile CTU per supplire a carenze istruttorie del correntista
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