ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel giudizio di opposizione a D.I. il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e, pertanto, resta assoggettato all’onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta nella speciale forma monitoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2697 c.c.; l’opponente, invece, assume la veste di convenuto in senso sostanziale e, pertanto, oltre ad indicare nell’atto introduttivo i motivi della propria opposizione, ha altresì l’onere di sollevare nell’atto di opposizione, costituente la cd. citazione in senso sostanziale, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, e di allegare e provare i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi della pretesa fatta valere dal ricorrente-attore.
Grava, pertanto, sull’istante, quale convenuto in senso sostanziale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di effettuare circostanziate contestazioni inerenti i periodi temporali di esecuzione del contratto in cui si sarebbe verificato il superamento dei tassi soglia antiusura.
In mancanza, non può farsi ricorso ad una CTU tecnico contabile meramente esplorativa diretta inammissibilmente ad accertare d’ufficio i singoli periodi di esecuzione del contratto in cui siano stati ipoteticamente applicati interessi eccedenti i tassi limite fissati dai DD.MM. attuativi della L. 108/1996.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Taranto, dott. Alberto Munno, con la sentenza del 21.03.2016.
Nel caso di specie, una Banca chiedeva al Tribunale di emettere decreto ingiuntivo nei confronti della società debitrice e, in solido con essa, dei fideiussori, in virtù della somma risultante a debito a seguito dell’apertura di credito concessa e regolata sul conto corrente con essa intrattenuto.
Il Tribunale di Taranto accoglieva la domanda conferendo al D.I. la provvisoria esecutività.
Avverso il D.I. così emesso proponevano opposizione gli ingiunti deducendo: la nullità, inammissibilità ed inefficacia del D.I. opposto per violazione di norme di legge e precetti giuridici; la violazione della L. n. 108 del 1996 e delle norme sulla cd. trasparenza bancaria; la violazione del divieto di anatocismo sancito dall’ art. 1283 c.c.; l’illegittimità della commissione di massimo scoperto; l’illegittima determinazione delle valute; la sussistenza di un saldo passivo inferiore all’importo richiesto.
Concludevano chiedendo preliminarmente la sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto e, nel merito, la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali impugnate, e la condanna della banca alla restituzione delle somme versate in forza delle predette pattuizioni ed al risarcimento del danno assertivamente sofferto.
Si costituiva la Banca, chiedendo il rigetto della opposizione con il favore delle spese di lite.
Il Giudice adito rilevava che nel giudizio di opposizione a D.I. il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e, pertanto, resta assoggettato all’onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta nella speciale forma monitoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2697 c.c.; l’opponente, invece, assume la veste di convenuto in senso sostanziale e, pertanto, oltre a indicare nell’atto introduttivo i motivi della propria opposizione, ha altresì l’onere di sollevare nell’atto di opposizione, costituente la cd. citazione in senso sostanziale, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, e di allegare e provare i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi della pretesa fatta valere dal ricorrente-attore.
Quando la opposizione sia diretta avverso un D.I. emesso per il pagamento di un credito derivante ad una azienda di credito in forza di uno dei c.d. contratti bancari, il creditore opposto assolve agli oneri probatori depositando in giudizio l’estratto conto di cui all’art. 50 del D. Lgs. n. 385 del 1993 unitamente ai conti periodicamente inviati al correntista.
Questi, da parte sua, a fronte della produzione documentale della azienda di credito, ha l’onere di effettuare specifiche contestazioni avverso la pretesa creditoria di controparte, e non può limitarsi a generiche contestazioni di illegittimità, inammissibilità, arbitrarietà, infondatezza della pretesa avversa e di nulla dovere, diversamente incorrendo nella genericità delle eccezioni sollevate nella veste processuale di convenuto in senso sostanziale, e vedendo il proprio comportamento processuale sanzionato con la soccombenza conseguenziale al mancato assolvimento degli oneri di allegazione e prova dal quale anche il convenuto è gravato.
Nel caso di specie, i motivi di opposizione, formulati genericamente ed in forma perplessa, non erano stati precisati e specificati in sede di udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., come l’opponente avrebbe dovuto a seguito della produzione documentale offerta dalla opposta all’atto della costituzione in giudizio.
Inoltre, il Giudice ha ritenuto infondato il motivo di opposizione relativo alla “violazione delle norme di legge in materia di usura”.
Gli opponenti non avevano allegato quali erano stati i periodi temporali in cui il tasso debitore avrebbe assunto dimensioni usurarie, indicando il tasso legalmente applicabile ed il tasso assertivamente contra legem.
A fronte della produzione documentale della azienda di credito, gli opponenti avevano l’onere di effettuare specifiche contestazioni avverso la pretesa creditoria di controparte, diversamente incorrendo nella genericità delle eccezioni sollevate nella veste processuale di convenuto in riconvenzionale, anche in forza del consolidato orientamento secondo cui l’atto di opposizione al D.I., pur essendo formalmente un atto di citazione, ha la struttura, funzione e contenuto di una comparsa di costituzione e risposta, essendo l’ingiunto il convenuto in senso sostanziale, e, pertanto, deve contenere la specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda di condanna proposta dal creditore ricorrente.
Di conseguenza, non può farsi ricorso ad una CTU tecnico contabile meramente esplorativa diretta inammissibilmente ad accertare d’ufficio i periodi di esecuzione del contratto in cui siano ipoteticamente stati applicati interessi eccedenti i tassi limite fissati dai DD.MM. attuativi della L. n. 108 del 1996, dovendo la parte, in esecuzione del dovere di contestazione specifica gravante sull’opponente a D.I. quale convenuto in senso sostanziale, effettuare circostanziate contestazioni inerenti i periodi di esecuzione del contratto in cui si sarebbe verificato il superamento dei tassi soglia antiusura che invece nel contratto stipulato appaiono rispettati.
Sulla base delle predette considerazioni ha, quindi, ritenuto infondata l’opposizione e pertanto rigettata, con condanna degli opponenti alla rifusione di spese e competenze di lite in favore della opposta.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
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