Segnalata da Daniele Zucca di Bergamo
Non è condivisibile la tesi secondo cui, ai fini della verifica dell’usurarietà di un rapporto, si debbano considerare tutte le voci a carico del mutuatario (interessi corrispettivi, di mora, penale di estinzione anticipata etc.).
In primo luogo vi è la fondamentale diversità ontologica e funzionale degli interessi convenzionali corrispettivi rispetto agli interessi moratori: i primi, da versarsi nel corso fisiologico e regolare del rapporto contrattuale; i secondi, da applicarsi in via del tutto ipotetica ed eventuale in caso di evoluzione patologica del rapporto, ossia di mancato puntuale rispetto delle rate del mutuo.
Le due categorie di interessi sono, appunto, ontologicamente diverse, giacché i primi costituiscono il “corrispettivo” per la messa a disposizione della somma complessiva al mutuatario, mentre i secondi rappresentano una sorta di “penale” per l’eventuale inadempimento.
Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.
Questi i principi ribaditi dal Tribunale di Verona, Dott.ssa Claudia Dal Martello, con la sentenza del 30.06.2016.
Nel caso di specie, una mutuataria conveniva in giudizio la Banca e, premettendo di aver stipulato un contratto di mutuo con l’Istituto di credito, deduceva in relazione ad esso, l’applicazione, sin dall’origine, di interessi usurari, chiedeva che fosse dichiarata la nullità delle relative clausole contrattuali con condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, lamentava la violazione dell’art. 117 T.U.B. per mancata determinazione delle clausole contrattuali, nonché, infine, l’illegittima applicazione di interessi anatocistici.
La Banca si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, ed osservando, nello specifico, che la pattuizione di interessi corrispettivi e di mora era stata ab origine prevista entro la soglia; che, ad ogni modo, non poteva ritenersi ammissibile ai fini dell’accertamento dell’eventuale superamento del tasso soglia, della sommatoria tra interessi corrispettivi e di mora; che, ove mai, avessero superato la soglia, gli interessi avrebbero dovuto essere ad essa ricondotti; che, le clausole in contestazione erano state puntualmente previste e descritte; che il metodo di ammortamento alla francese previsto nel contratto di mutuo escludeva in radice l’applicazione di interessi anatocistici e che l’indicazione dell’ISC nei contratti di mutuo era stata prevista nel 2003, dopo la stipula del contratto de quo.
In ordine alla dedotta usurarietà degli interessi applicati nel contratto di mutuo dall’Istituto di credito, il Tribunale di Verona escludeva, in primo luogo, la cumulabilità di interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia, attesa la loro diversità ontologica e funzionale: i primi, da versarsi nel corso fisiologico e regolare del rapporto contrattuale, quale corrispettivo per la messa a disposizione della somma complessiva al mutuatario; i secondi, da applicarsi in via del tutto ipotetica ed eventuale in caso di evoluzione patologica del rapporto, ossia di mancato puntuale rispetto delle rate del mutuo, quale “penale” per l’eventuale inadempimento.
In proposito, osservava che la corretta interpretazione della norma di cui all’art. 644, co. 4, c.p., è quella secondo cui, per la determinazione del tasso usurario, si tiene conto degli oneri che abbiano natura corrispettiva/retributiva del prestito e non sanzionatoria, come nel caso degli interessi di mora, come, peraltro, confermato dalla disposizione contenuta dalla L. 2/2009, a mente della quale: “Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della Banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 c.c., dell’articolo 644 del c.p. e degli art. 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108”, nonché dal metodo di rilevazione del T.E.G.M., seguito dalla Banca d’Italia nelle proprie Istruzioni, in cui sono, giustappunto, inclusi, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito ed esclusi gli interessi di mora, in quanto dovuti solo in un momento successivo, ovvero a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.
In relazione all’asserita applicazione illegittima di interessi anatocistici, il Giudice adito osservava che la struttura del mutuo con ammortamento alla francese, preclude in sé la configurabilità dell’anatocismo, posto che in esso la rata costante risulta caratterizzata da una quota decrescente di interessi ed una quota crescente di capitale, senza che gli interessi ulteriori possano essere alcolati sugli interessi già conteggiati nelle precedenti rate.
Il Tribunale di Verona, disattese le doglianze di parte attrice in ordine alla presunta indeterminatezza delle clausole contrattuali ex art. 117 T.U.B., in ragione della riscontrata pattuizione per iscritto delle condizioni contrattuali, ed accolte le risultanze della CTU, rigettava la domanda, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia i seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: gli interessi moratori sono esclusi dal calcolo del TEG
La legge antiusura è inapplicabile alle prestazioni riconducibili alla mora debendi
Sentenza | Tribunale di Roma, dott. Fausto Basile | 26.01.2016 | n.1463
USURA: gli interessi moratori non sono inclusi nel TEGM
La maggiorazione 2,1% prevista nei DM punto 4, è stata rilevata in forma non ufficiale
Sentenza | Tribunale di Brescia, dott.ssa Vittoria Gabriele | 14.10.2015 | n.2875
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-gli-interessi-moratori-non-sono-inclusi-nel-tegm
USURA: errata la sommatoria tra interessi moratori e corrispettivi
La nota sentenza 350/13 non ha mai affermato la legittimità di una simile operazione aritmentica
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi | 28.10.2014 |
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