ISSN 2385-1376
La commissione di massimo scoperto (CMS) non deve essere conteggiata ai fini della determinazione del tasso soglia.
Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 del codice civile, dell’articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della L. 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la B.D., emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’articolo 2 della L. 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.
La formula indicata dalle istruzioni della B.D. con esclusione dal calcolo del T.E.G. delle commissioni di massimo scoperto, si applica fino all’entrata in vigore della nuova disciplina, evidentemente sino a quel momento dovendosi considerare la CMS come voce estranea alla erogazione del credito.
Sostenere che anche prima della introduzione della nuova disciplina normativa, la commissione di massimo scoperto avrebbe dovuto essere inclusa nel tasso applicato dal singolo operatore (TEG), condurrebbe ad un risultato incongruente, poiché da una parte, la CMS dovrebbe essere inclusa nel TEG, a fronte di un tasso soglia costituito dal TEGM + 50% che non include la CMS.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Palermo, Dott. Giuseppe De Gregorio, con la sentenza del 17.02.2016.
Nella fattispecie considerata, una società in liquidazione e dei fideiussori, convenivano in giudizio una Banca esponendo di avere intrattenuto con la prima un rapporto di conto corrente bancario con affidamenti (garantito da fideiussione dei garanti) e deducendo l’illegittimo addebito da parte dell’Istituto di credito di una serie di importi non dovuti, per effetto di diverse clausole nulle.
In particolare, gli attori deducevano la nullità delle clausole afferenti: l’applicazione di anatocismo; l’applicazione di commissione di massimo scoperto indeterminata e oneri accessori non pattuiti; l’applicazione di tassi ultralegale non pattuiti e comunque applicati in violazione della normativa antiusura; l’applicazione di valute fittizie e di oneri vari per spese di tenuta conto non dovuti in quanto non debitamente pattuiti o comunque ingiustificati, chiedendo il ricalcolo dei saldi dare/avere con l’espunzione degli effetti prodotti dalle varie previsioni nulle, e con condanna alla restituzione delle somme relative, oltre il risarcimento del danno per l’influenza negativa subita dall’attività di impresa, da liquidare equitativamente.
Deducevano, altresì, l’invalidità della obbligazione fideiussoria, come conseguenza della incerta posizione debitoria del correntista, correlata a scoperto di conto corrente, invocando poi la nullità delle previsioni di altro contratto stipulato dalla società, un mutuo chirografario, siccome correlato il relativo tasso al parametro EURIBOR, indice controllato di fatto dalle banche e privo di certezza quanto alla sua determinabilità per i clienti delle banche.
Costituendosi, la Banca contestava specificamente tutte le avverse pretese chiedendone il rigetto per la piena legittimità delle diverse clausole contestate e proponeva domanda riconvenzionale, per la condanna dei convenuti al pagamento delle somme rispettivamente a debito per i due rapporti.
Il Tribunale di Palermo, in ordine alla dedotta illegittima applicazione da parte della Banca di interessi anatocistici, richiamando la disciplina introdotta dall’art.120 T.U.B. che ha attribuito al CICR il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, rilevava, nel caso di specie, che l’Istituto di credito si era correttamente adeguato alla nuova previsione normativa stabilendo un’identica periodicità trimestrale nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.
Per quanto attiene alla misura degli interessi concretamente applicati, rilevava l’infondatezza delle contestazioni attoree, evidenziando che la CMS non doveva essere considerata ai fini del calcolo dell’usura fino al 1 gennaio 2010.
Il Giudice siciliano osservava, preliminarmente, che la CMS deve essere intesa quale emolumento accessorio che gli istituti di credito applicano quando mettono a disposizione dei clienti una somma di denaro, sotto forma di concessione di fido o di apertura di credito, ogniqualvolta il cliente, utilizzando tale somma, realizzi una “scopertura” o “extrafido”, escludeva l’illegittimità della relativa clausola, stante la precisa indicazione nelle condizioni di contratto e nella fase esecutiva del rapporto, dei criteri di applicazione della stessa e delle relative poste.
In ordine agli effetti della CMS rispetto alla normativa antiusura, il Giudice di prime cure, rinviando alla disciplina introdotta dalla L. 2/2009, ricordava che la Banca d’Italia ha diramato nell’agosto 2009, le nuove istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, indicando tra le varie voci da comprendere nel calcolo, anche la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di leggi vigenti, specificando che l’esclusione della CMS dal calcolo del TEG si applica sino all’intervenuta modifica normativa: diversamente si otterrebbe un risultato palesemente incongruente poiché la CMS finirebbe ad essere inclusa nel TEG, a fronte di un tasso soglia costituito dal TEGM + 50% che, viceversa, non la include.
Pertanto, non è possibile prescindere dall’intervento della Banca d’Italia, che, nella sua qualità di organo di vigilanza, deve fornire le dovute istruzioni agli istituti di credito e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie.
Questo intervento tecnico è teso a rilevare l’andamento dei tassi finanziari, e postula pure delle scelte interpretative da parte del l’organo di vigilanza, tanto in merito alla classificazione delle operazioni omogenee, rispetto alle quali effettuare la rilevazione dei tassi medi effettivamente praticati nel trimestre, quanto in merito alla individuazione delle “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese … collegate all’erogazione del credito” di cui all’art. 644 c.p., che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche.
In ambito civilistico l’orientamento della giurisprudenza non è omogeneo, come nel settore penale, difettando specifiche pronunzia della Corte di legittimità sul tema della vincolatività delle Istruzioni della Banca d’Italia.
In sede civile (di merito), si è poi detto che le Istruzioni della B.D. possono essere definite norme tecniche autorizzate dalla legge, indispensabili al fine di dare uniforme attuazione al disposto dell’articolo 644 c.p..
In particolare, se tale procedura non venisse portata termine, con la pubblicazione trimestrale dei decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, contenenti la rilevazione dei tassi globali medi, il reato non sarebbe punibile per la mancanza stessa dell’elemento essenziale, integrativo della condotta.
In ordine, infine, al contratto di mutuo, il Giudicante, rilevava che l’inserimento nelle clausole contrattuali relative al tasso di interesse, quale unico parametro variabile, dell’EURIBOR, appare rispondente alle esigenze di determinatezza richiesta ai fini della validità della clausola in quanto, benché l’entità di tale indice sia soggetto a continue variazioni influenzate in maniera determinante dal comportamento del sistema bancario, trattasi di indice medio calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione delle banche Europee, sulla scorta di dati che si assumono oggettivi.
Per tutto quanto suesposto, il Tribunale rigettava la domanda di parte attrice, accoglieva la domanda riconvenzionale della Banca, condannando le correntista ed i fideiussori al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: LA CMS FUORI DAL TEG PER I RAPPORTI ANTE 2010 PER ESPRESSA VOLONTÀ NORMATIVA
LA L. 2/2009 È UNA LEGGE DELLO STATO ED HA PARI DIGNITÀ RISPETTO ALLA NORMATIVA ANTIUSURA
Sentenza, Corte d’Appello di Milano Pres. – Rel. Raimondo Mesiano, 12-01-2016 n.52
USURA: LA C.M.S. ESCLUSA DAL CALCOLO AI FINI DEL TASSO-SOGLIA PER I CONTRATTI ANTE 2010
NESSUN COMPORTAMENTO ILLECITO DA ADDURRE ALLA BANCA
Tribunale L’Aquila, dott. Ciro Riviezzo | Sentenza 03-03-2016 n. 208
USURA: PER IL CALCOLO DEL TEG, LA CMS SI APPLICA SOLO POST 01.01.2010
NELL’AZIONE DI RIPETIZIONE INDEBITO, LA PRODUZIONE DEI CONTRATTI GRAVA SU CHI AGISCE
Tribunale Modena, Dott. Paolo Siracusano | Sentenza | 03-02-2016 | n.250
USURA: CMS ESCLUSA PER LEGGE DA CALCOLO DEL TEG PER I RAPPORTI ANTE 2010
IL LEGISLATORE (E NON BANKITALIA) HA PREDISPOSTO SPECIFICA DISCIPLINA TRANSITORIA
Sentenza Tribunale di Lecco, dott.ssa Federica Trovò 07-08-2015 n.602
USURA BANCARIA: LA CMS VA ESCLUSA DAL COMPUTO DEL TEG PER I RAPPORTI ANTE 2010
L’ART. 2 BIS L 27/2009 NON HA VALORE INTERPRETATIVO DELLA NORMATIVA PASSATA
Ordinanza Corte di Appello di Milano, Pres. dott. Canzio, Rel. dott.ssa Fiecconi 20-10-2014
USURA: CMS FUORI DAL TEG PER IL PERIODO TRANSITORIO EX LEGE 2/2009
ANCORA UN “NO” AL PARAGONE TRA DATI NON OMOGENEI
Sentenza Tribunale di Monza, dott. Giovanni Battista Nardecchia 11-11-2015
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