ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalata dall’Avv. Sabino Laudadio del Foro di Napoli
Interessi corrispettivi e moratori non sono valori omogenei e, quindi, cumulabili alla luce della loro rispettiva diversa funzione ed applicazione: il tasso corrispettivo, invero, si applica all’intero capitale mutuato mentre quello moratorio si calcola sulle sole somme impagate: se, dunque, anche gli interessi moratori, di per sé, possono essere usurari (qualora singolarmente considerati, superino il tasso soglia), tuttavia per la sopra diversa richiamata funzione rispetto a quelli convenzionali non possono essere tra loro cumulati ai fini della verifica di usurarietà.
In ordine alla configurabilità dell’usura, il momento decisivo e determinante risulta essere solo quello della pattuizione negoziale, senza che modifiche esterne sopravvenute possano incidere sulla situazione, sebbene vadano ad incidere sul rapporto ancora in essere. Ne consegue l’inesistenza della categoria della c.d. usura sopravvenuta.
Ai fini della determinabilità ex art. 1284 cc del tasso di interesse praticato in un contratto di mutuo, è sufficiente che il tasso concretamente applicato sia determinato per relationem rinviando a criteri esterni al documento contrattuale, purché oggettivamente individuabili. In questa prospettiva, il richiamo al Prime Rate della banca mutuante consente di determinare con certezza l’entità del tasso da applicare al mutuo, non essendo esso calcolato sulla base di criteri discrezionali o determinazioni unilaterali della stessa, ma in relazione al prime rate dell’A.B.I, indice che rappresenta il tasso nominale usualmente praticato dal sistema bancario alla clientela primaria.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Savona, Dott. Luigi Acquarone, con la sentenza del 10 marzo 2016, che torna a riflettere su alcuni temi “classici” del contenzioso bancario.
Nella vicenda de qua, dei mutuatari convenivano in giudizio la banca mutuante, lamentando la nullità, annullabilità, e/o inefficacia della clausola relativa alle modalità di determinazione del saggio di interesse, contenuta nel contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria stipulato con la convenuta, nonché l’applicazione di interessi usurari e la conseguente violazione dei doveri di diligenza, correttezza e buona fede da parte dell’Istituto di credito, di cui chiedevano la condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
La Banca si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree, nonché subordinatamente in caso di accertamento della nullità per indeterminatezza della clausola in contestazione, l’applicazione in via sostitutiva del saggio di interesse di cui all’art. 117, settimo comma, D. Lgs. 385/1993 ed, in caso di accertamento dell’avvenuto superamento del tasso soglia in relazione ad alcune rate, la sostituzione dei tassi applicati dalla Banca con il tasso soglia stesso (secondo i criteri enucleati da una parte della giurisprudenza per la c.d. usura sopravvenuta).
Il Tribunale di Savona, in ordine all’eccezione di mancata preventiva determinazione di un tasso concordato ancorato a criterio oggettivo, ha preliminarmente rilevato l’inapplicabilità, al caso in esame, del D.Lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), entrato in vigore molti anni dopo la pattuizione intervenuta tra le parti ed ha affermato la legittimità di un criterio di individuazione degli interessi extralegali ancorato a dati sufficientemente certi ed obiettivamente rilevabili: in altri termini, ad avviso del Tribunale, è sufficiente che il tasso concretamente applicato sia determinato per relationem mediante rinvio a criteri esterni al documento contrattuale, purché oggettivamente individuabili.
Il principio di determinabilità del tasso d’interesse, affermato mediante il richiamo a varie pronunce di legittimità, ad avviso del giudicante è stato ritenuto pienamente rispettato nel caso di specie, con il rinvio al tasso “prime rate” dell’A.B.I., indice che rappresenta il tasso nominale usualmente praticato dal sistema bancario alla clientela primaria.
In merito alla dedotta usurarietà degli interessi, il Tribunale ha confermato la linea ormai dominante nella giurisprudenza di merito circa la valutazione degli interessi di mora: ai fini del raffronto con il tasso soglia, è inammissibile il cumulo tra interessi convenzionalmente pattuiti tra le parti (a titolo remunerativo del prestito) ed interessi moratori, in quanto valori non omogenei tra loro: il tasso corrispettivo, infatti, si applica all’intero capitale mutuato, mentre quello moratorio sulle sole somme impagate.
Ad avviso del giudice savonese, la giurisprudenza di legittimità citata a supporto dai mutuatari (la nota Cass. Civ. 350/2013) si è limitata ad affermare la rilevanza degli interessi di mora (in sé considerati) ai fini delle verifiche antiusura, con ciò non volendo intendere la necessità né la aritmetica possibilità di sommare questi ultimi al valore convenzionalmente stabilito per il tasso corrispettivo. In altri termini, interessi corrispettivi ed interessi di mora vanno autonomamente raffrontati alla soglia di usura.
La decisione del Tribunale di Savona affronta, infine, il tema della c.d. usura sopravvenuta, fattispecie discussa e talvolta configurata in maniera “creativa” da una parte della giurisprudenza, che ha ritenuto sensibili le valutazioni di usurarietà ai mutamenti delle condizioni di mercato (si legga: alla variazione dei tassi soglia), in ragione del «ruolo centrale della buona fede nella moralizzazione dei rapporti contrattuali», che non consentirebbe al mutuante di incassare interessi (divenuti) usurari.
Orbene, superando tale minoritaria impostazione (che ad avviso del Tribunale è inconfigurabile senza alcun dubbio quando il mutuo è a tasso fisso, in quanto tale tipologia di finanziamento è alla radice finalizzata a evitare l’alea della variazione dei tassi), la pronuncia in esame valorizza in particolare il dato letterale-normativo, dal quale si ricava necessariamente che, ai fini della configurabilità dell’usura, momento decisivo e determinante risulta essere solo quello della pattuizione negoziale, senza che modifiche esterne sopravvenute possano incidere sulla situazione sebbene vadano ad incidere sul rapporto ancora in essere.
«In tal senso, sebbene la L. n. 108.1996 non indichi espressamente il momento in relazione al quale debba essere effettuato il raffronto tra condizioni contrattuali e tasso soglia dell’usura e se, quindi, esso debba limitarsi solo al momento genetico del rapporto o sia poi necessario effettuarlo per tutta la sua durata, successivamente proprio per chiarire come dovesse interpretata detta normativa con riferimento ai rapporti ancora in corso, il Legislatore è intervenuto con il D.L. n. 394.2000, convertito poi nella L. n. 24.2001, che all’art. 1, con interpretazione autentica, ha precisato, come già in precedenza indicato, che “(…) ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 seconda comma c.c., si intendono usurari gli Interessi che superano il limite massimo stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (..)”: detta interpretazione autentica fornita dai Legislatore è stata poi sottoposta al vaglio di costituzionalità e la Consulta ne ha confermato la ragionevolezza (Corte Costituzionale n. 29.2002)».
Ad avviso del Tribunale, peraltro, se la banca fosse tenuta trimestre per trimestre a ridurre gli interessi in misura pari al tasso soglia, questi potrebbero risultare anche inferiori al tasso convenzionalmente pattuito, con modifica “genetica” del rapporto contrattuale e trasformazione del tasso fisso in tasso variabile, condizione pregiudizievole per l’affidamento sulla stabilità delle condizioni negoziali lecitamente e regolarmente pattuite tra le parti, ponendosi così in discussione la stessa stabilità del sistema bancario non potendo più le banche fare affidamento sull’entità degli oneri da corrispondere dal mutuatario e conseguente contrazione della possibilità per i risparmiatori di accesso al credito.
Nessun dubbio, in conclusione, circa l’inconfigurabilità della categoria dell’usura sopravvenuta.
Sulla base di quanto esposto, il Tribunale ha respinto integralmente le doglianze dei mutuatari, condannandoli al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: GLI INTERESSI DI MORA SONO SOSTITUTIVI DI QUELLI CORRISPETTIVI
ULTERIORE NO AL CUMULO
Sentenza Tribunale di Milano, dott.ssa Silvia Brat 31-03-2016 n. 4016
USURA: INAMMISSIBILE LA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI
L’INVALIDITÀ DELLA CLAUSOLA DEGLI INTERESSI MORATORI USURARI NON SI ESTENDE AI CORRISPETTIVI
Sentenza Tribunale di Verona, dott. Vittorio Carlo Aliprandi 31-03-2016 n.805
USURA: VA VERIFICATA IN RELAZIONE AI SINGOLI TASSI CORRISPETTIVI E MORATORI SENZA ALCUNA SOMMATORIA
EVENTUALE NULLITÀ DEI MORATORI NON INFICIA VALIDITÀ CORRISPETTIVI
Ordinanza Tribunale di Nola, dott. Fabio Mazzei 23-03-2016
USURA: AI FINI DELLA VERIFICA NON POSSONO ESSERE SOMMATI INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI
L’EVENTUALE SANZIONE DELLA NULLITÀ NON SI ESTENDE AI CORRISPETTIVI
Sentenza Tribunale di Milano, dott. Antonio S. Stefani 08-03-2016 n. 3021
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 302/2016