ISSN 2385-1376
Testo massima
E’ legittima la compensazione legale ex art. 1243 c.c. operata dalla Banca tra il debito garantito ed il saldo creditore del rapporto cointestato al garante.
I contitolari di un conto corrente qualora possano disporre disgiuntamente del conto, si presumono creditori e debitori in solido del saldo del conto, salva l’esistenza di elementi presuntivi contrari, gravi, precisi e concordanti.
Questi i principi espressi dall’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di coordinamento, Pres. Massera Estensore Marinari, con la decisione del 17.03.2016.
Nel caso considerato, le due contitolari di un conto corrente, avendo verificato l’avvenuta registrazione di un addebito annotato sul loro conto a copertura dell’esposizione debitoria esistente sul conto di un altro correntista derivante dalla garanzia personale prestata da una delle titolari a favore del terzo, reclamavano nei confronti della Banca, lamentando di non aver mai autorizzato l’operazione contestata.
In particolare, le ricorrenti eccepivano che sul loro conto corrente cointestato transitavano esclusivamente i ratei di pensione di una delle due titolari, costituenti loro unica fonte di sostentamento e che il creditore, in base al principio delle preventiva escussione, avrebbe dovuto rivolgere le sue pretese innanzitutto nei confronti del debitore principale, con conseguente violazione da parte dell’Istituto di credito, della disciplina di cui all’art. 1944 c.c..
La Banca riaffermando la piena legittimità dell’operato della filiale, richiamava il disposto di cui all’art. 1853 c.c. in materia di compensazione legale, rilevando che l’intimazione di pagamento era stata già inviata per due volte anche alla contitolare del conto, in forza della fideiussione rilasciata a favore del debitore.
Le correntiste contestavano, nuovamente, le argomentazioni addotte dall’Istituto di credito ed, in particolare, la legittimità del richiamo alla disciplina prevista dall’art. 1853 c.c., che consentirebbe la compensazione legale solo con altre disponibilità del debitore principale e non anche con quelle di terzi.
Con ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, le clienti proponevano nei confronti della Banca domanda di restituzione della somma assunta indebitamente percepita, nonché domanda di risarcimento del danno patito di conseguenza, sostenendo la legittimità della compensazione legale operante solo su rapporti di conto corrente intestati al medesimo soggetto.
La resistente eccepiva, di contro, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della disposizione ex art. 1243 c.c. ed, in ordine alla richiesta di risarcimento delle ricorrenti, evidenziava le carenze probatorie della domanda, concludendo, in via pregiudiziale, per la declaratoria di nullità del ricorso ai sensi dell’art. 164 c.p.c. ed, in via principale, per l’inaccoglibilità del ricorso in quanto manifestamente infondato, immotivato e temerario.
Il Collegio di Roma osservava, in primo luogo, che la tesi dei ricorrenti aveva, colpevolmente, trascurato un dato essenziale, ovvero che il credito fatto valere dalla Banca, nel caso concreto, non era costituito da quello nei confronti del terzo inadempiente, ma dal credito che la Banca vantava nei confronti della contitolare del conto, quale fideiussore, in relazione alla mora del soggetto garantito, con la conseguente intimazione di pagamento rivolta ad entrambi i soggetti, nel pieno rispetto dei presupposti previsti dall’articolo 1853 c.c. per la compensazione legale.
In secondo luogo, in ordine alle allegazioni delle ricorrenti relative alla necessità di preventiva escussione del debitore garantito, rilevava che quello della preventiva escussione non è un beneficio di applicazione automatica e, comunque, che esso non aveva formato oggetto di previsione contrattuale tra le parti.
Quanto, poi, alla contitolarità del conto delle ricorrenti, richiamava la consolidata giurisprudenza dei Collegi ABF, secondo cui i contitolari di un conto corrente, qualora possano disporre disgiuntamente del conto, sono da presumere creditori e debitori in solido del saldo del conto, come previsto dall’articolo 1854 c.c., salva l’esistenza di elementi presuntivi contrari gravi, precisi e concordanti, non ravvisati nel caso specifico.
Il Collegio di Roma, dopo aver rilevato l’infondatezza dei motivi di ricorso, tuttavia, allo scopo di prevenire un eventuale contrasto con altre decisioni, anche alla luce della delicatezza della questione affrontata, ne rinviava la decisione al Collegio di coordinamento.
Il problema posto dal Collegio territoriale al Collegio di coordinamento si fondava sull’individuazione di un ulteriore requisito ritenuto necessario per l’operatività dell’istituto della compensazione legale in materia di conto corrente bancario, ovvero quello della chiusura di entrambi i conti correnti, o almeno di uno degli stessi.
L’ordinanza di rimessione richiamava in proposito la recente giurisprudenza dei Collegi ABF e della Suprema Corte, secondo cui ai fini dell’applicazione della compensazione legale prevista dall’art. 1853 c.c., risulta necessaria la chiusura del conto corrente.
Il Collegio di coordinamento, rilevato che nel caso concreto la compensazione non era intervenuta tra i saldi di due conti correnti intestati allo stesso cliente, ma tra il credito della banca fondato sulla fidejussione, al cui pagamento la garante era tenuta a semplice richiesta ed il credito di quest’ultima corrispondente all’attivo del conto cointestato e che, pertanto, non risultavano applicabili i precedenti giurisprudenziali invocati, rigettava il ricorso proposto.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 291/2016