ISSN 2385-1376
Testo massima
Se non risulta che le parti abbiano esperito la mediazione prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 28/10, nel cui ambito rientrano i contratti bancari, l’opponente deve nel termine di 15 giorni, presentare la domanda.
In sede di opposizione al decreto ingiuntivo concesso in favore di una Banca per crediti relativi ad un rapporto di conto corrente, se la stessa non è fondata su prova scritta, né si individuano in modo specifico le doglianze richiamate nella citazione, nè è di pronta soluzione ed esiste altresì pericolo di grave pregiudizio nel ritardo per la condizione economica attuale dell’opponente e del patrimonio del fideiussore, va concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Bergamo, Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino, con l’ordinanza del 25 marzo 2016.
Nel caso di specie, una società correntista proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso in suo danno ed in favore dell’Istituto di credito, in virtù dei contratti di conto corrente e di apertura di credito con lo stesso intrattenuti, contestando, in particolare, la nullità delle clausole sugli interessi, attesa l’usurarietà degli stessi, nonché il mancato rispetto del divieto di anatocismo ex art. 120 T.U.B..
La Banca si costituiva eccependo la genericità delle tesi dell’opponente, nonché l’improcedibilità del giudizio per omesso preventivo esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio e chiedendo la concessione della provvisoria esecutività al decreto opposto.
Il Giudice ha accolto la domanda di concessione di provvisoria esecutività, ponendo altresì a carico dell’opponente l’obbligo di introdurre il procedimento obbligatorio di mediazione.
Per quanto attiene al primo profilo, la decisione di concedere la provvisoria esecutività al decreto si fonda sull’applicazione del generale criterio di distribuzione dell’onere probatorio, per cui il titolare di un conto bancario che agisca per la ripetizione e/o anche solo per l’accertamento di asseriti indebiti, ha l’onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell’azione promossa.
Il correntista, al fine di adempiere correttamente al prescritto onere probatorio, deve allegare e provare, in modo specifico, gli elementi costitutivi delle proprie domande, non potendosi limitare ad allegazioni generiche che verrebbero ad assumere un carattere meramente esplorativo.
Nel caso di specie, invero, l’opponente si limitava a contestare genericamente le clausole inserite nei contratti, demandando l’accertamento di usura e anatocismo alla CTU.
In particolare, per quanto attiene al superamento del tasso soglia, la giurisprudenza di merito si è espressa più volte sostenendo che “l’attore che contesti il superamento dei tassi soglia ha l’onere di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento” (cfr. Tribunale di Roma, Dott. Eugenio Curatola, 24-09-2015, n. 19098).
Quanto, poi, al profilo dell’obbligatorietà del procedimento di mediazione, com’è noto, il dibattito interpretativo in merito a quale parte sia onerata dell’obbligo dell’avvio della procedura (pena la dichiarazione di improcedibilità della relativa domanda) sembrava aver trovato la propria conclusione con la sentenza della Corte di Cassazione n. 24629 del 3 dicembre 2015) in cui veniva rilevato che l’onere di esperire il tentativo di mediazione debba porsi a carico della parte che ha interesse al processo, in quanto il legislatore ha attribuito all’istituto de quo una funzione deflattiva che in caso contrario non avrebbe luogo.
Applicando il detto principio al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la Corte ha ritenuto che la proposta di mediazione deve, pertanto, essere formulata dall’opponente, quale parte debitrice del rapporto obbligatorio sostanziale che ha dato impulso all’azione legale dell’opposizione, pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo medesimo ex art. 653 c.p.c..
Il provvedimento del Tribunale si colloca nell’orientamento giurisprudenziale che aderisce alla interpretazione dei giudici di legittimità anche se vi sono tre pronunce di merito assolutamente contrarie (vedi Tribunale di Firenze 17.01.2016; Tribunale di Busto Arsizio 3.02.2016; Tribunale di Benevento 25.01.2016 ).
In conclusione sulla mediazione obbligatoria nel giudizio di opposizione regna la massima incertezza giuridica.
Per ulteriori approfondimenti sul punto si rimanda alle seguenti decisioni:
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: IN SEDE DI OPPOSIZIONE A D.I. L’ONERE È A CARICO DEL DEBITORE-OPPONENTE
IN MANCANZA, IL GIUDIZIO È IMPROCEDIBILE E IL D.I. VA CONFERMATO
Sentenza Tribunale di Nola, dott. Lorenzo Corona 03-03-2016 n. 691
MEDIAZIONE: L’ONERE È A CARICO DI CHI PROPONE L’OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
NON HA ALCUNA RILEVANZA IL DIVERSO REGIME INERENTE L’ONERE DELLA PROVA
Sentenza Corte di Cassazione, Pres. Rel. Vivaldi 03-12-2015 n.24629
MEDIAZIONE: IN CASO DI OMISSIONE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE, IL D.I. DIVIENE DEFINITIVO
NON SARÀ POSSIBILE RIPROPORRE OPPOSIZIONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO MONITORIO
Sentenza Tribunale di Chieti, dott. Federico Ria, 08.09.2015 n.492
MEDIAZIONE: NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A D.I., IL DEBITORE HA L’ONERE DI ATTIVARLA E DI PARTECIPARVI
LA MANCATA COMPARIZIONE DETERMINA L’IMPROCEDIBILITÀ DELL’OPPOSIZIONE E LA CONFERMA DEL DECRETO INGIUNTIVO
Sentenza Tribunale di Firenze, dott. Alessandro Ghelardini, 21.04.2015
MEDIAZIONE CIVILE: NELL’OPPOSIZIONE A D.I. L’ONERE È A CARICO DEL CREDITORE OPPOSTO
IN MANCANZA, LA DOMANDA MONITORIA È IMPROCEDIBILE
Sentenza Tribunale di Benevento, dott. Luigi Galasso 25-01-2016 n. 326
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 280/2016