ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di mala gestio degli investimenti su c/c, ai fini del risarcimento danno in caso di ordini falsi, il cliente deve dimostrare il prelievo illecito di danaro da conti correnti finalizzato all’acquisto dei suddetti strumenti finanziari, non essendo sufficiente la documentazione relativa alle fittizie apparenti operazioni di investimento. In mancanza della prova degli esborsi la domanda va rigettata.
Così si è pronunciato il Tribunale di Castrovillari, Giudice Guglielmo Manera, con la sentenza del 15.02.2016 n. 51.
Nella fattispecie in esame, gli eredi del correntista adivano il Tribunale di Castrovillari al fine di ottenere il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., nei confronti dell’istituto di credito del loro dante causa e del direttore di filiale, derivanti da investimenti fittizi che non corrispondevano all’effettivo acquisto di titoli da parte della banca per conto del correntista.
In particolare, gli attori sostenevano che il convenuto direttore avrebbe prelevato somme dal conto corrente del loro dante causa, per poi consegnarle a quest’ultimo presentandole come utili derivanti dagli inesistenti investimenti effettuati; da ciò sarebbe derivato un assottigliamento del conto corrente che avrebbe concorso al danno da loro patito.
Preliminarmente, il Tribunale adito ha rigettato l’istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dagli attori rifacendosi al costante orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui, per la sua ammissibilità, è necessario che detta richiesta sia indispensabile ai fini della decisione, secondo quanto previsto dall’art. 118, c. 1, c.p.c., oltre al fatto che l’istanza di esibizione debba essere riferita a documenti puntualmente indicati.
Ne consegue che, siccome la richiesta formulata dagli attori faceva riferimento a tutta la documentazione inerente i rapporti contrattuali per i quali è causa e non a documenti specificatamente individuati, la detta istanza non soddisfa l’esigenza di specificità sopra evidenziata, perché non consente di individuare con esattezza le scritture cui la parte vorrebbe accedere né, per conseguenza, di valutarne l’utilità ai fini della decisione (v. Cass., Sez. I, n. 9514/99).
Proseguendo con la disamina del merito della domanda di parte attrice, il Giudice ha rigettato la stessa per diverse ragioni di diritto.
In primis, le risultanze della relazione fornita dal CTU hanno escluso la sussistenza di qualsivoglia concreto pregiudizio economico a carico del correntista in quanto dall’esame degli atti di causa e di ulteriori documenti acquisiti dall’ausiliario nel corso delle indagini peritali, risulta che sono stati formati n. 20 atti di acquisto “pronti contro termine”, non corrispondenti a operazioni reali, ma frutto di una rappresentazione contabile fittizia e del tutto avulsa dalla realtà, che non hanno comportato alcun prelievo di danaro da conti correnti del de cuius o dei suoi familiari.
Da ciò discende che, nonostante la falsità dei suddetti documenti di acquisto, ciò non ha depauperato il patrimonio degli attori, poiché tali inesistenti operazioni non hanno comportato alcuno spostamento di ricchezza ai loro danni, ma sono rimaste del tutto fittizie.
In secundis, gli attori non hanno dimostrato lo status quo ante l’asserita alterazione del conto e cioè di avere mai posseduto una liquidità sufficiente a effettuare gli investimenti rappresentati dai documenti più volte citati e non potevano, pertanto, nutrire la legittima aspettativa di trarne il guadagno preteso in sede di giudizio.
Invero, come rilevato dal consulente tecnico d’ufficio, non risulta che il correntista disponesse di liquidità sufficiente all’acquisto apparentemente riportato negli atti di causa, né gli attori hanno fornito prova del disinvestimento (o dell’ordine di vendita) dei titoli suddetti né del conseguente raggiungimento di tale livello di liquidità.
Sebbene, infine, il CTU, come lamentato dagli attori nella comparsa conclusionale, abbia utilizzato documenti ulteriori rispetto a quelli presenti in atti, acquisiti presso la banca convenuta, ciò non inficia il risultato delle sue valutazioni. Invero, il Giudice ha ben osservato che tale eccezione di nullità avrebbe dovuto essere sollevata dagli attori alla prima occasione utile, ovverosia alla prima difesa successiva al deposito dell’elaborato; non essendo ciò avvenuto, tale difesa è inammissibile ex art. 157, co.2, c.p.c.
Il Tribunale adito, altresì, ha rilevato che le ragioni e l’oggetto della domanda sono del tutto diversi da quanto prospettato in riferimento a una possibile mala gestio degli investimenti del de cuius da parte dell’istituto di credito.
Al riguardo, infatti, gli attori hanno lamentato non già l’inadempimento della banca convenuta e, per essa, del suo dipendente, alle obbligazioni derivanti da un mandato, né il conseguente pregiudizio connesso alla mancata percezione delle plusvalenze che avrebbero dovuto derivare dall’accresciuto valore dei titoli eventualmente ordinati dall’investitore, bensì hanno lamentato il danno emergente rappresentato dal depauperamento del conto corrente acceso dal de cuius in conseguenza dell’infedele utilizzo di parte delle somme presenti sul conto, in investimenti inesistenti o prelevate per consegnare al correntista utili fittizi, presentati come derivanti da tali investimenti.
Sul punto, il Giudice ha ritenuto che se le somme attinte dal c/c del correntista gli sono state poi restituite sotto la parvenza di utili, esse sono comunque rientrate nella sua sfera giuridica e non possono, neanche astrattamente, corrispondere ad un suo impoverimento.
Per quanto concerne, infine, la domanda relativa al risarcimento del pregiudizio morale subito dagli attori, il Tribunale ha, ancora una volta, osservato che gli stessi non hanno fornito alcuna prova del detto danno morale, né possono attribuire al direttore della filiale una condotta appropriativa delle somme del de cuius, atteso che questa non risulta essere stata dimostrata.
Alla luce delle osservazioni esposte, il Tribunale di Castrovillari ha rigettato le domande degli attori condannandoli al pagamento delle spese di lite nei confronti dell’istituto di credito.
Testo del provvedimento
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