ISSN 2385-1376
Testo massima
Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana Legale d’impresa
In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 553, cod. proc. civ., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, costituisce titolo esecutivo nel confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario, ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell’ordinanza di assegnazione.
Il creditore procedente potrà comunicare l’ordinanza di assegnazione al terzo ovvero potrà notificargli lo stesso provvedimento in forma esecutiva; ma, in tale seconda eventualità, non potrà essere contestualmente intimato il precetto, risultando inapplicabile il disposto dell’art. 479, comma terzo, cod. proc. civ.; se tuttavia il precetto venga redatto di seguito all’ordinanza di assegnazione e notificato insieme con questa, senza che sia stato preceduto dalla comunicazione dell’ordinanza al terzo assegnato (e/o dalla concessione di un termine adeguato per adempiervi), si potrà configurare un abuso dello strumento esecutivo nei confronti del terzo assegnato, non ancora inadempiente (o non colpevolmente inadempiente).
Se l’ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell’art. 553 cod. proc, civ. viene notificata al terzo in forma esecutiva contestualmente all’atto di precetto, senza che gli sia stata preventivamente comunicata né altrimenti resa nota, è inapplicabile l’art. 95 cod. proc. civ. e le spese sostenute per il precetto restano a carico del creditore procedente.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sez. terza, Pres. Amendola Rel. Barreca, con la sentenza n. 9390 del 10.05.2016.
Nella fattispecie in esame, una Banca proponeva opposizione contro le esecuzioni intraprese con pignoramento nei suoi confronti da sedici soggetti, già creditori di un Istituto di previdenza, sulla base delle ordinanze di assegnazione ottenute da ciascun creditore nelle procedure esecutive in cui la Banca era terza pignorata in qualità di tesoriere dell’Istituto di previdenza ed, in particolare, dall’avvocato che aveva agito esecutivamente, in proprio, per riscuotere il credito relativo alle spese giudiziali a lui spettanti, quale procuratore distrattario dei predetti creditori.
Il Pretore di Catanzaro accoglieva l’opposizione limitatamente alla dedotta non debenza di diritti, spese e competenze da parte della Banca, successive alle ordinanze di assegnazione notificate unitamente ai precetti e l’avvocato creditore procedente proponeva gravame avverso la predetta sentenza invocando la declaratoria di incompetenza funzionale del Pretore quale giudice dell’esecuzione ed il rigetto dell’opposizione, perché infondata.
Il Tribunale di Catanzaro rigettava l’impugnazione e l’avvocato proponeva ricorso per Cassazione, a seguito del cui accoglimento parziale, con cassazione della pronuncia e rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di Appello di Catanzaro, il giudice del rinvio rigettava l’appello proposto, confermando la sentenza impugnata.
Avverso la suindicata pronuncia, il creditore procedente proponeva ricorso per Cassazione, deducendo, innanzitutto, la violazione dell’art. 384 c.p.c., in relazione agli artt. 474,479 e 480 c.p.c., per il fatto che il Giudice di seconde cure aveva erroneamente ritenuto non dovuti le spese ed i diritti non previsti nelle ordinanze di assegnazione poste a fondamento degli atti di precetto opposti, disattendendo l’orientamento ormai consolidato della Suprema Corte secondo cui l’ordinanza di assegnazione, quale titolo esecutivo verso il terzo, può essere legittimamente notificata insieme al precetto per mettere in mora il debitore, ai sensi dell’art. 479 c.p.c..
In secondo luogo, il ricorrente, censurava la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. nella parte in cui la Corte d’Appello di Catanzaro, nel confermare l’accertamento dei fatti compiuto dal Pretore, non aveva considerato il carattere “assolutamente certo, documentato e non contestato” dell’inadempimento del terzo e la tempestività della comunicazione dell’ordinanza di assegnazione al medesimo.
La Suprema Corte affrontava il tema della natura e della funzione dell’ordinanza di assegnazione nei confronti del terzo: ovvero, se essa fosse equiparabile ai titoli di formazione giudiziale anche quanto agli adempimenti necessariamente prodromici all’esecuzione; più in particolare, se fosse applicabile all’ordinanza di assegnazione la disposizione di cui all’art. 479, ult. co., c.p.c. secondo cui “il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente”.
Secondo gli ermellini, l’ordinanza di assegnazione pronunciata a seguito di dichiarazione positiva, mancata, o rifiutata di terzo, in assenza di accertamento del suo obbligo, costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo, seppur formatosi in un giudizio del quale il terzo non è mai stato parte.
Ne consegue che, fermo restando la valutazione caso per caso rimessa al giudice di merito, il terzo può essere considerato inadempiente soltanto dopo il decorso di un termine ragionevole dalla presa d’atto dell’avvenuta segnalazione, non inferiore a dieci giorni.
In altri termini, ad avviso del giudice di legittimità, il creditore procedente potrà comunicare l’ordinanza di assegnazione al terzo, ovvero notificargli il predetto provvedimento in forma esecutiva; ma, in questa ipotesi, non potrà essere contestualmente intimato il precetto, risultando inapplicabile il disposto dell’art. 479, co. terzo, c.p.c..
Laddove, viceversa, l’atto di precetto dovesse essere redatto di seguito all’ordinanza di assegnazione e notificato insieme ad essa, senza la preventiva comunicazione dell’ordinanza al terzo assegnato ed in assenza di concessione di un termine adeguato per l’adempimento, si configurerebbe un abuso dello strumento esecutivo nei confronti del terzo, non ancora inadempiente.
Per tutto quanto suesposto, la Suprema Corte rigettava il ricorso in ordine alle censure esaminate, cassando la sentenza impugnata e compensando le spese di giudizio.
In conclusione, al terzo pignorato, in quanto soggetto estraneo al processo esecutivo, non potrà essere notificato l’atto di precetto contestualmente alla notificazione dell’ordinanza di assegnazione: in mancanza si configurerà un palese abuso dello strumento esecutivo.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 271/2016
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