ISSN 2385-1376
Testo massima
Gli atti di ricognizione e di debito e promessa di pagamento delle scritture notarili che solitamente accompagnano le erogazioni dei mutui fondiari, non hanno natura di semplici “quietanze” e sono atti opponibili al Curatore, producendo l’effetto di cui all’art.1988 c.c., per cui la banca è legittimato a conseguire l’ammissione al passivo fallimentare del proprio credito a norma dell’art.1988 c.c., fino a quando il curatore non vinca tale presunzione fornendo la prova contraria.
L’eventuale superamento del c.d. limite di finanziabilità nei finanziamenti fondiari non consente affatto di ravvisare la “nullità virtuale” dei contratti di mutuo fondiario.
Questi i principi espressi con la sentenza della Corte di Cassazione, sez. prima, Pres. Nappi Rel. Di Virgilio del 07 marzo 2016, n. 4471.
La banca aveva domandato l’ammissione al passivo dinnanzi al Tribunale di Rovigo in virtù del contratto di mutuo ipotecario nel quale era previsto quanto segue:
art. 1 – “La parte finanziata dichiara di avere ricevuto dagli Istituti finanziatori in data 29 dicembre 2000 la somma complessiva di Lire 12.000.000.000, pari ad euro 6.197.492,79 somma della quale con il presente atto rilascia ampia e liberatoria quietanza, riconoscendo che, per effetto dell’integrale erogazione del finanziamento, non ha più nulla a pretendere dagli Istituti finanziatori in relazione al finanziamento stesso”;
art. 2 – “La parte finanziata ed il Garante confermano tutti i patti, le clausole e le condizioni assunte con il succitato contratto di finanziamento. Più in particolare la parte finanziata si obbliga a rimborsare, entro il termine del 4 novembre 2010, il finanziamento in n.17 (diciassette) rate semestrali alle scadenze e per gli importi risultanti dal piano dei pagamenti”.
Successivamente la banca aveva proposto opposizione all’esclusione dallo stato passivo del fallimento, la cui ragione trovava origine dalla mancanza di prova dell’avvenuto concreto trasferimento delle somme oggetto di mutuo nella disponibilità della fallita, stante la presunta inopponibilità al fallimento della quietanza rilasciata dal legale rappresentante della società nell’atto notarile. Il Curatore aveva contestato, inoltre, la validità del contratto di mutuo per violazione dell’art. 117, 8° comma TUB contestando la natura fondiaria del finanziamento.
Sul ricorso proposto dalla banca contro il decreto del Tribunale di Rovigo, la Cassazione è chiamata a decidere in merito alla valenza nei confronti del Fallimento della quietanza quale prova legale dell’avvenuta corresponsione della somma dedotta nel mutuo, e sulla validità di un contratto di mutuo la cui somma erogata sfori il cd. limite del finanziamento.
Ribaltando la decisione del giudice di merito, la Suprema Corte ha affermato che “la dichiarazione resa dalla società in persona del legale rappresentante non configura o quanto meno non si limita ad una mera quietanza, che, come dispone l’art. 1199 c.c., attesta l’estinzione di un credito e va rilasciata dal creditore a richiesta e spese del debitore, ma, per quanto interessa ai fini della materia del contendere, si concreta in due atti, di ricognizione di debito e di promessa di pagamento “titolata”, come tali attestativi dell’obbligazione restitutoria del finanziamento”.
Continua la Corte “di tali atti v’è certezza della data, atteso che sono contenuti nell’atto pubblico, e come tali sono opponibili al fallimento”.
A conferma di quanto suesposto, la Corte ha richiamato la giurisprudenza ormai consolidata per cui “la posizione del Curatore quando eserciti diritti già nel patrimonio del fallito, non equivale a quella di un terzo ma consiste nel subentro nella stessa posizione del fallito“(ex multis 3020/2008, 8914/2003), perché “non rappresenta la massa dei creditori la quale pure si giova del risultato utile in tal modo perseguito, ma rappresenta il fallito, spossessato, nella cui posizione giuridica egli subentra”(cit. 9685/2004). Ne consegue che, subentrando il curatore nella posizione del fallito in relazione al rapporto di cui in oggetto, l’atto negoziale di riconoscimento di debito produce l’effetto di cui all’art.1988 c.c., per cui il destinatario della ricognizione di debito è legittimato a conseguire l’ammissione al passivo fallimentare del proprio credito a norma dell’art.1988 c.c., fino a quando il curatore non vinca tale presunzione fornendo la prova contraria (e sul principio, la Corte ha richiamato la pronuncia 5972/1981, che ha affermato che il possesso, da parte di un istituto di credito, di assegni tratti dal fallito su altra banca legittima l’istituto medesimo a conseguire l’ammissione al passivo fallimentare di credito di importo corrispondente a quello dei titoli, in forza di presunzione di rapporto sottostante a norma dell’art. 1988 cod. civ. -negoziazione e pagamento degli assegni-, fino a quando il curatore non vinca tale presunzione fornendo la prova contraria).
In riferimento alla validità del contratto di mutuo la Corte ha chiarito che l’art. 38 del d.lgs. 385/1993, che, a tutela del sistema bancario, attribuisce alla Banca d’Italia il potere di determinare l’ammontare massimo dei finanziamenti, attiene ad un elemento necessario del contratto concordato fra le parti, qual è l’oggetto negoziale, e, pertanto, non rientra nell’ambito della previsione di cui all’art. 117 del medesimo decreto, il quale attribuisce, invece, all’istituto di vigilanza un potere “confermativo” o “tipizzatorio” del contenuto del contratto, prevedendo clausole-tipo da inserire nel regolamento negoziale a tutela del contraente debole; ne deriva che il superamento del limite di finanziabilità non cagiona alcuna nullità, neppure relativa, del contratto di mutuo fondiario (ex multis 26672/2013).
La Cassazione, decidendo anche sul ricorso incidentale del fallimento, ha confermato che l’eventuale superamento del c.d. limite di finanziabilità nei finanziamenti fondiari non consente affatto di ravvisare la “nullità virtuale” dei contratti, come invece continua a sostenere una parte della giurisprudenza di merito.
La Corte ha accolto il ricorso principale, cassando la pronuncia impugnata e rinviando, così, al Tribunale di Rovigo.
Testo del provvedimento
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