ISSN 2385-1376
Testo massima
La contestazione in tema di usura deve essere specifica e non generica con l’indicazione del tasso soglia al momento del pagamento.
La consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Di talché, essa non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (misura degli interessi pagati in eccedenza rispetto al tasso soglia e singoli periodi temporali dei versamenti) ed è, pertanto, legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano, sez. sesta, Dott.ssa Viola Nobili, con la sentenza n. 2479 del 25.02.2016.
Nella fattispecie in esame, un mutuatario conveniva in giudizio la Banca onde ottenere l’accertamento della usurarietà del tasso effettivo convenuto nel contratto di mutuo, la conseguente nullità parziale del contratto con diritto alla ripetizione degli interessi versati, nonché la condanna alla restituzione degli stessi.
Si difendeva la Banca, evidenziando che l’attore non aveva fornito la prova del pagamento degli interessi, rilevando che l’accertamento della quantità di interessi versati non risulta demandabile ad una consulenza tecnica d’ufficio in quanto trattasi di onere della prova che può e deve essere adempiuto documentalmente dalla parte e contestando l’usurarietà del tasso di mora applicato.
Il Tribunale di Milano, in primo luogo, accoglieva l’eccezione della Banca convenuta in ordine alla inammissibilità dell’attività istruttoria contabile, attesa la natura dell’azione introdotta, non di semplice accertamento dell’usura, ma di condanna alla restituzione degli interessi corrisposti, senza l’indicazione specifica degli interessi versati, dei tassi applicati e del momento temporale del versamento e/o di maturazione degli stessi.
Ad avviso del Giudice lombardo, infatti, la consulenza tecnica d’ufficio, in quanto non costituente un mezzo istruttorio in senso proprio, ma uno strumento volto a coadiuvare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti, non può essere utilizzata dalla parte per supplire alla deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova.
In secondo luogo, rilevata la mancanza della prova del pagamento degli interessi richiesti in restituzione da parte attrice ed esclusa l’usurarietà del tasso di mora concretamente applicato, osservava che il cumulo del tasso di interesse corrispettivo con quello di mora, in mancanza di specifica pattuizione delle parti, è palesemente inammissibile.
Il Tribunale, quindi, rigettava la domanda proposta, condannando l’attore al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA: INAMMISSIBILE SE FINALIZZATA ALL’ACCERTAMENTO DELL’USURA
LA CONSULENZA NON PUÒ VERTERE SULL’APPLICAZIONE DI PRECISE PATTUIZIONI RITENUTE NULLE PER VIOLAZIONE DI LEGGE, IN QUANTO SI TRATTA DI PRETESE CREDITORIE RESTITUTORIE E NON RISARCITORIE
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USURA BANCARIA: È ILLEGITTIMA LA CTU SE LA PARTE NON HA FORNITO LA PROVA DI QUANTO ASSUME VIOLATO
È ONERE DELLA PARTE DIMOSTRARE L’AVVENUTO SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA ANCHE MEDIANTE LA PRODUZIONE DEI DECRETI E DELLE RILEVAZIONI DELLA BANCA DI ITALIA
Sentenza Tribunale di Latina, dott. Raffaele Miele 28-08-2013 n.19154
CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA: INAMMISSIBILE PER QUESTIONI GIURIDICHE COMPLESSE
LA CTP EX ART.696 BIS CPC NON PUÒ SUPPLIRE ALLA CARENZA DOCUMENTALE DELLA PARTE
Ordinanza Tribunale di Parma, dott. Roberto Piscopo 28-10-2015
Testo del provvedimento
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 262/2016
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