ISSN 2385-1376
Testo massima
Il danno da lesione del rapporto parentale va ricondotto nell’alveo dell’art.2059 c.c. e deve essere riconosciuto alla convivente di fatto della madre del soggetto deceduto purchè sussista un significativo e duraturo legame affettivo con la cd. vittima primaria.
La questione dell’esistenza o dell’assenza di una “vita familiare” ex art.8 CEDU, in assenza di qualsiasi vincolo di parentela, è anzitutto una questione di fatto e ricomprende anche le unioni omosessuali.
Nel caso di polizza infortuni qualora si verifichi il caso morte si applica la disciplina propria delle assicurazioni sulla vita che non incontra il limite del principio indennitario con conseguente non applicabilità dell’art.1916 cc.
È quanto stabilito dal Tribunale di Reggio Emilia, in persona della dott.ssa Simona Boiardi con sentenza n. 315 del 02/03/2016 con cui ha riconosciuto il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale anche alla convivente di fatto della madre del soggetto deceduto, in ragione della sussistenza di un significativo e duraturo legame affettivo con la cd. vittima primaria.
Gli eventi, risalenti al 2010, riguardano la prematura scomparsa di un ragazzo diciottenne, morto in un violento incidente stradale causato dallo scontro tra l’autoveicolo su cui viaggiava come passeggero ed un autoarticolato.
La madre della vittima, separatasi dal marito quando il figlio aveva appena 5 anni, sceglie di andare a convivere con un’altra donna che, in veste di madre sociale, assiste il ragazzo nel suo percorso di crescita. A quest’ultima, il Giudice ha riconosciuto il diritto al risarcimento per lesione del rapporto parentale.
In via preliminare, si rileva che il danno da lesione del rapporto parentale è grazie a molteplici interventi giurisprudenziali in materia definitivamente collocato nell’alveo dell’art. 2059 c.c. e, pertanto, collegato alla lesione di interessi protetti di rilievo costituzionale.
Tale danno consiste nella perdita irreversibile di un congiunto, con conseguente venir meno della possibilità di poter godere della presenza della persona venuta a mancare: sofferenza, questa, che si proietterà sull’intera vita futura della persona che subisce la perdita.
Nel caso di specie, il bene leso è «l’intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito familiare» (ex multis Cass. n. 8828/2003), bene non avente natura economica e, dunque, non risarcibile a norma dell’art. 2043 cc bensì come in precedenza accennato ai sensi dell’art. 2059 cc.
Muovendo da tali premesse, il Tribunale di Reggio Emilia, nel caso de quo, ha riconosciuto il risarcimento del «danno da lutto» anche alla madre sociale di un giovane ragazzo deceduto prematuramente in un incidente stradale, da intendersi per genitore sociale la persona che, pur non avendo vincoli biologici con i minori facenti parte della famiglia, svolge un ruolo corrispondente a quello di genitore.
Nel caso in esame, il ragazzo era cresciuto con la madre e la sua convivente, essendosi i genitori separati quando la vittima aveva appena 5 anni e, tuttavia, avendo il padre sempre garantito una presenza stabile e mantenuto un saldo rapporto affettivo con il figlio.
Una volta accertata la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente dell’autoveicolo e riconosciuto il diritto al risarcimento ai genitori della vittima, il Giudice fa un passo ulteriore, riconoscendo tale diritto anche alla madre sociale in ragione del fatto che quest’ultima ha vissuto con il ragazzo fin dalla sua tenera età, seguendolo nel suo percorso di crescita e nella quotidianità della vita familiare: elementi, questi, che hanno indotto il magistrato di prime cure a riconoscere anche in capo ad essa il diritto al risarcimento, rilevando in tal caso un saldo legame affettivo con la vittima.
Il Tribunale di Reggio Emilia, dunque, fa propri gli orientamenti della Corte EDU e della Corte di Cassazione le quali, muovendo dall’art. 8 CEDU e dalla estensione del “diritto alla vita familiare” ivi previsto anche alle unioni omosessuali, hanno riconosciuto quale presupposto per il risarcimento del danno da lesione parentale la comunanza di vita familiare ed affettiva con la vittima, a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela e affinità nella loro accezione giuridica.
Il risarcimento riconosciuto alla madre sociale è stato quindi quantificato, in base ai parametri delle Tabelle di Milano 2014 per i casi di morte del figlio, in euro 233.460,00.
Testo del provvedimento
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