ISSN 2385-1376
Testo massima
L’obbligo di best execution ex art. 21 TUF non esclude un onere di congrua attivazione del cliente, con puntuale e tempestiva trasmissione, da parte di questi, delle caratteristiche dell’ordine, anche riguardo ai tempi di sua esecuzione.
Diversamente, infatti, non sarebbe dato individuare alcun paletto temporale al quale parametrare la diligenza dell’operatore professionale, ben potendo, in ambito finanziario, essere tardiva l’esecuzione a distanza di qualche ora.
Ne consegue che il cliente che, dopo un acquisto allo scoperto, abbia trasmesso un messaggio swift contenente istruzioni per il trasferimento di titoli presso altro intermediario, senza indicare specifiche ragioni di urgenza, non può contestare alla banca di aver provveduto al trasferimento a qualche giorno di distanza e solo dopo un sollecito in cui precisava di essere short presso la controparte.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano, dott.ssa Silvia Brat, con la sentenza n. 4908 del 19 aprile 2016 con cui ha respinto l’azione esercitata da un investitore professionale che contestava la tardività con cui l’intermediario aveva trasferito dei titoli a copertura di un’operazione short presso la depositaria francese.
Ciò in quanto, a parere del Tribunale, il generale obbligo ex art. 21 TUF di best execution a carico dell’intermediario, nel caso di specie chiamato al trasferimento su piazza estera di titoli a copertura di uno short selling (vendita allo scoperto), presuppone, in assenza di disposizioni di legge o di contratto che fissino dei termini, l’indicazione parte del cliente stesso, tanto più se professionale, dell’estrema urgenza dell’operazione.
Né rispetto a ciò rilevano le Recommendations di CESR (Committee of European Securities Regulators, oggi ESMA) e BCE che, pur prevedendo l’obbligo di dare completa esecuzione agli ordini entro 3 gg, non sono dirette agli intermediari ma alle Autorità che regolano i mercati, mentre il Regolamento Europeo sullo short selling n. 236/12 non solo è entrato in vigore dopo i fatti oggetto di contestazione, ma riguarda unicamente obblighi di segnalazione da parte delle autorità di sorveglianza di posizioni nette corte sopra una certa soglia e alcune limitazioni alle vendite allo scoperto di strumenti finanziari e all’acquisto di credit default swap di emittenti sovrani.
L’art. 21 TUF, quindi, nel prevedere l’obbligo dell’intermediario di servire al meglio l’interesse dei clienti, non deresponsabilizza questi ultimi che se hanno urgenza che un’operazione si perfezioni entro un termine stringente, devono a maggior ragione se si tratta di operatori qualificati esplicitare tale urgenza in modo da porre l’intermediario nella condizione di dar corso alle procedure interne idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi richiesti.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 258/2016
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