ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai fini della decorrenza della prescrizione delle azioni revocatorie fallimentari, nell’ipotesi di sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza emessa successivamente al decreto di liquidazione coatta amministrativa, il dies a quo è costituito dalla data di tale sentenza (assimilabile, a questo riguardo, alla sentenza di fallimento), ed il “periodo sospetto” – e cioè il periodo nel quale l’atto pregiudizievole ai creditori è revocabile – va computato a ritroso dal decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa.
In tema di revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario effettuate da un imprenditore poi dichiarato fallito, nel caso di plurime operazioni di segno opposto nella stessa giornata in cui appaia uno scoperto di conto, il fallimento che chieda la revoca di rimesse aventi carattere solutorio in relazione al saldo infragiornialiero e non al saldo della giornata, ha l’onere di dimostrare la cronologia dei singoli movimenti; cronologia che non può essere desunta dall’ordine delle operazioni risultante dall’estratto conto ovvero dalla scheda di registrazione contabile, in quanto tale ordine non corrisponde necessariamente alla realtà e sconta i diversi momenti in cui, secondo le tipologie delle operazioni, vengono effettuate le registrazioni sul conto.
Di conseguenza, è onere del curatore provare la cronologia dei singoli movimenti, quale circostanza che incide sulla prova dell’esistenza di uno degli elementi costitutivi della domanda, vale a dire l’esistenza di un atto avente carattere solutorio, sicché in mancanza di prova devono intendersi effettuati prima gli accrediti e poi gli addebiti.
Questi i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. prima, Pres. Didone Rel. Ferro, con la sentenza n. 6042 del 29.03.2016.
Nel caso di specie, la Banca proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa in sede di gravame dalla Corte d’appello di Roma, con cui era stata dichiarata l’inefficacia, ai sensi dell’esperita azione revocatoria fallimentare ex art. 67, co. 2, L.F., dei versamenti effettuati per un certo periodo di tempo dal Consorzio intimato su conto corrente istituito presso l’Istituto di credito, con condanna alle relative restituzioni e rigetto dell’impugnazione incidentale proposta dall’appellata sulle spese.
La Corte, premesso che il Consorzio era stato posto in l.c.a. con decreto ministeriale del 24.01.1992 e dichiarato in stato d’insolvenza con sentenza del 01.10.1998, aveva ritenuto la prescrizione dell’azione esercitata, di durata quinquennale, decorrente dalla sentenza dichiarativa dello stato d’insolvenza e non già dal pregresso decreto.
In sede di giudizio di legittimità, la ricorrente deduceva che il Giudice d’appello non aveva valorizzato la circostanza per cui dagli atti impugnati erano decorsi oltre 5 anni rispetto all’azione proposta, comunque introdotta oltre il termine di prescrizione, computato a partire del D.M. di messa in l.c.a.; inoltre, la sentenza aveva omesso di ricostruire correttamente la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza, affidandola a prova meramente presuntiva; infine, la ricorrente deduceva l’erroneità del criterio di calcolo adottato dal CTU (cronologico, anziché del saldo disponibile di fine giornata) delle rimesse revocabili e la conseguente erroneità nell’individuazione del quantum debeatur.
Il Giudice di legittimità, in primo luogo, rilevava che la decorrenza del periodo sospetto per l’azione revocatoria fallimentare nelle l.c.a. e l’esercizio in concreto della correlata iniziativa giudiziale, sono istituti collegati ma distinti e che, dunque, il suddetto termine va computato a ritroso con l’accertamento giudiziale dell’insolvenza, da intendersi non con stretto riguardo alla data di emissione della sentenza dichiarativa, ma con riferimento al momento anteriore della messa in l.c.a..
In altre parole, secondo gli ermellini, nell’ipotesi in cui la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza sia emessa successivamente al decreto di liquidazione coatta, il dies a quo ai fini della decorrenza della prescrizione delle azioni revocatorie fallimentari, è costituito dalla data di tale sentenza ed il periodo sospetto entro il quale l’atto pregiudizievole ai creditori è revocabile, va computato a ritroso dal decreto di liquidazione coatta amministrativa.
In secondo luogo, osservava che, in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve essere effettiva, ma che essa può legittimamente essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività.
Infine, chiariva che le rimesse sul conto corrente sono revocabili ai sensi dell’art. 67 L.F., quando il conto stesso, all’atto della rimessa, risulti scoperto; per cui al fine di accertare se una rimessa al correntista sia destinata al pagamento di un proprio debito verso la banca ed abbia funzione solutoria, ovvero valga solo a ripristinare la provvista sul conto corrente, occorre far riferimento al criterio del “saldo disponibile” del conto da determinarsi in ragione delle epoche di effettiva esecuzione di incassi ed erogazioni da parte della banca, e non al criterio del “saldo contabile”, che riflette la registrazione delle operazioni in ordine puramente cronologico, né a quello del “saldo per valuta” che è effetto del posizionamento delle partite unicamente in base alla data di maturazione degli interessi.
La Suprema Corte, per le ragioni suesposte, accoglieva parzialmente il ricorso, cassando la sentenza di appello e rinviandola alla Corte d’appello di Roma.
Testo del provvedimento
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