ISSN 2385-1376
Testo massima
La disposizione dell’articolo 23 t.u.f., secondo cui i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità del contratto, deducibile solo dal cliente, attiene al contratto-quadro, che disciplina lo svolgimento successivo del rapporto volto alla prestazione del servizio di negoziazione di strumenti finanziari, e non ai singoli ordini di investimento o disinvestimento che vengano poi impartiti dal cliente all’intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti di forma.
È questo il principio sancito dalla prima sezione della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza del 12 febbraio 2016 n. 2816 (Pres. Di Palma Rel. Nazzicone).
La vicenda ha interessato un investitore che si è visto respingere dalla Corte di Appello l’impugnazione proposta contro la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la domanda volta a far dichiarare la nullità per mancanza di forma scritta del contratto-quadro avente ad oggetto l’acquisto di bond argentini.
L’investitore ha quindi proposto ricorso per cassazione, contestando in particolare la violazione dell’art. 1352 c.c. ed art. 1453 cc., nonché dell’art. 23 del T.U.F., in quando i giudici d’appello avrebbero errato nell’affermare che l’ordine di investimento non avrebbe necessitato della forma scritta ad substantiam.
L’art. 23 del T.U.F. prevede, come noto, che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità.
La Cassazione ha tuttavia costantemente chiarito che la forma scritta ad substantiam è essenziale con riferimento al solo contratto-quadro, vale a dire al contratto che disciplina lo svolgimento del rapporto finalizzato alla prestazione del servizio di negoziazione di strumenti finanziari.
I giudici di legittimità hanno, pertanto, ribadito che i singoli ordini di investimento o disinvestimento non sono soggetti ad alcun particolare requisito di forma ai fini della loro validità, donde la censura sollevata dall’investitore non poteva trovare accoglimento.
Nel caso di specie è stato, altresì, accertato in corso di giudizio che l’ordine verbale di investimento era stato impartito da un prossimo congiunto dell’investitore il quale lo aveva successivamente ratificato con il proprio comportamento giacché questi aveva incassato le cedole, ricevuto gli interessi ed omesso di contestare gli estratti conto.
Era stata, pertanto, accertata l’esistenza di un mandato conferito dall’investitore al familiare perché provvedesse per conto dello stesso ad impartire verbalmente l’ordine di acquisto dei bond argentini.
A ciò si aggiunge il fatto che la banca aveva fornito la prova di avere ricevuto l’ordine di acquisto telefonico mediante l’apposito modello sottoscritto dall’operatore e di avere annotato l’operazione sul conto corrente dell’investitore, per cui non poteva essere ravvisata la sussistenza di un inadempimento dell’istituto di credito rispetto alle proprie obbligazioni.
La Cassazione ha quindi respinto il ricorso proposto dall’investitore.
Per un approfondimento si veda anche:
INTERMEDAZIONE MOBILIARE: LA RILEVANZA DELLA FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO QUADRO
VALIDO SE SOTTOSCRITTO DAL SOLO CLIENTE E NON DALL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO
Sentenza, Corte D’Appello Venezia, Pres. Vittorio Rossi, 28-07-2015 n. 1904
BOND ARGENTINA: LA PRESCRIZIONE DECORRE DALLA DATA DI ACQUISTO
IL DIES A QUO NON COINCIDE CON LA DATA DI DICHIARAZIONE DEL DEFAULT
Sentenza Tribunale di Catania, dott. Giorgio Marino 24-06-2014 n.2706
BOND ARGENTINI: CONTRATTO VALIDO SOTTOSCRITTO DA CLIENTE CHE DICHIARI DI AVER RICEVUTO COPIA
NESSUN OBBLIGO DI INFORMAZIONE DEL DECLASSAMENTO DEL RATING SUCCESSIVO AL LORO ACQUISTO
Sentenza, Tribunale di Mantova, dott. Andrea Gibelli, 16-02-2016 n.206
Testo del provvedimento
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