ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel caso in cui il bene venduto in sede esecutiva sia affetto da vizi, il trasferimento coattivo è immutabile, perché l’art. 2922 cc esclude che l’aggiudicatario possa far valere la garanzia per vizi della cosa.
Tuttavia, è opportuno chiarire la portata della norma.
La giurisprudenza con un orientamento oramai consolidato ha chiarito che l’esclusione riguarda la tutela riconosciuta dall’art. 1490 cc (garanzia per vizi della cosa) e dall’art. 1497 cc (mancanza di qualità) e, quindi, in tutti i casi in cui la cosa presenti vizi di tale natura da renderla inidonea all’uso cui è destinata o da diminuire in modo apprezzabile il valore ovvero manchi di quegli elementi sostanziali che ne caratterizzano la funzionalità, l’attualità o il pregio e che sono tali da determinare la specie cui il bene appartiene).
Discorso diverso in caso di vendita di aliud pro alio, in cui vanno ricompresi tutti i casi in cui l’alienazione coattiva abbia ad oggetto un bene diverso da quello per cui è stata disposta l’ordinanza di vendita o perché la cosa appartiene ad un genere differente da quello definito nell’ordinanza medesima o perché risulta carente delle caratteristiche necessarie ad assolvere alla sua funzione economico-sociale. Si pensi, ad esempio, ad un terreno venduto come edificabile ma in realtà non può essere edificato in base agli strumenti urbanistici o ancora ad un terreno veduto come edificabile ma già integralmente edificato. In questi casi si ritiene che l’aggiudicatario possa contestare il vizio.
Ma con quali rimedi?
Sul punto in giurisprudenza non vi è univocità di vedute: si è parlato di nullità totale o parziale della vendita con conseguente restituzione del prezzo, ma anche di risolubilità o annullabilità della vendita stessa. In tempi recenti la Cassazione (con la sentenza n. 7708 del 2/4/2014) ha ritenuto che l’aggiudicatario deve proporre nel termine di venti giorni dalla conoscenza del vizio opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cpc (con tutte le conseguenze processuali connesse tenuto conto che tale rimedio è possibile solo se la procedura non sia conclusa).
FOCUS
L’eventuale opposizione avverso l’acquisto integrante l’aliud pro alio deve essere proposto prima della chiusura del processo esecutivo.
Avv. Giorgia Viola
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 246/2016
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