ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalata dall’Avv. Donato Giovenzana Legale d’impresa
In ipotesi di furto della carta di credito, la violazione degli obblighi di custodia e di tempestiva comunicazione alla banca della avvenuta perdita del possesso configura una condotta gravemente colposa a carico del cliente, che sarà tenuto a subire le conseguenze del suo grave inadempimento.
La Corte di Cassazione, sez. prima, Pres. Forte Rel. Bernabai, con la sentenza n. 6751 del 07.04.2016, ha così confermato quanto stabilito dal Tribunale di Livorno in materia di obbligazioni contrattuali relative all’uso della carta di credito.
Nella fattispecie in esame, il titolare di una carta di credito, di cui aveva subito il furto, proponeva ricorso in cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva accolto l’appello presentato dalla Banca contro la sentenza con cui il Giudice di Pace aveva revocato il decreto ingiuntivo concesso in favore della stessa.
In particolare, il Tribunale di Livorno aveva dichiarato il grave inadempimento del cliente alle proprie obbligazioni contrattuali consistenti nel non aver diligentemente custodito la carta di credito e nel non aver tempestivamente avvisato la Banca dell’avvenuta perdita di possesso.
Sulla scorta di tale comportamento “gravemente colposo”, il cliente, a giudizio del Tribunale, doveva ritenersi tenuto al pagamento dell’importo delle transazioni abusivamente effettuate, con conseguente legittimità del decreto ingiuntivo emesso.
Si costituiva l’istituto di credito che resisteva in giudizio con controricorso.
Preliminarmente, la Corte di Cassazione ha rilevato che i sei motivi di ricorso lamentati dal ricorrente avevano ad oggetto una richiesta di riesame nel merito della controversia che certamente non poteva essere presa in considerazione in un giudizio di legittimità.
Proseguendo con il suo sindacato, la Suprema Corte ha osservato che la motivazione fornita dalla sentenza impugnata ha rilevato due violazioni agli obblighi contrattuali relativi alla carta di credito sulla base delle risultanze della documentazione prodotta in atti; mentre le doglianze fornite dal ricorrente non hanno trovato alcun fondamento poiché hanno semplicemente prospettato una diversa interpretazione della legge.
Pertanto, il Supremo Collegio ha respinto il ricorso atteso che:
-diversamente da quanto prospettato dal cliente, oggetto della controversia in disamina era la disciplina applicabile ad un contratto di utilizzazione di una carta di credito, stipulato tra la banca ed il cliente, senza alcun riferimento alle ipotesi di conclusione dei contratti a distanza, solo per i quali è applicabile l’art. 56 del Codice del Consumo, invocato dal consumatore a sostegno delle proprie ragioni, che consente il riaccredito dei pagamenti effettuati mediante l’uso fraudolento della carta;
– la controversia concerneva, altresì, la responsabilità o meno del ricorrente per omessa custodia e per omessa tempestiva denunzia della sottrazione della carta, non riguardava quindi l’uso fraudolento della medesima, pertanto, è risultato irrilevante l’argomento della responsabilità dei terzi che avevano accettato il pagamento tramite uso della carta di credito;
– non risultava trascritto il contenuto della denuncia di smarrimento della carta;
– non risultava precisata la clausola contrattuale asseritamente “imposta dalla compagnia di assicurazione”, priva dunque di qualsiasi riferimento formale o sostanziale ad uno dei canoni previsti dall’art. 360 c.p.c.
Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ed infondato, con conferma della sentenza impugnata.
CARTE DI CREDITO: IL TITOLARE È RESPONSABILE SE NON COMUNICA IL FURTO ALLA BANCA
LA DENUNCIA DELLA PERDITA DI POSSESSO ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA NON È SUFFICIENTE
Sentenza Tribunale di Palermo, dott.ssa Daniela Galazzi 22-10-2014 n.505
ABF BANCOMAT: IN CASO DI FURTO, NON RIMBORSABILE IL PRELIEVO FRAUDOLENTO SE C’È COLPA DEL CLIENTE
IL CODICE SEGRETO DEVE ESSERE CONSERVATO IN MODO DILIGENTE
Collegio Napoli, Pres. Marinari, Rel. Rotondo 16-07-2015 n.5588
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 223/2016