ISSN 2385-1376
Testo massima
Non deve essere versata l’imposta di bollo per i certificati di residenza richiesti da uno studio legale in quanto la richiesta dello stesso rappresenta un atto “antecedente”, “necessario” e “funzionale” ai procedimenti giurisdizionali per i quali viene già versato il contributo unificato (art.18 del DPR n. 115 del 2002).
L’introduzione del contributo unificato, da corrispondere per i procedimenti giurisdizionali, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, comporta la non applicabilità dell’imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa con la risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016, avente ad oggetto il trattamento fiscale, ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo dei certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari.
Nel parere viene finalmente chiarito che, se il certificato anagrafico è “antecedente, necessario e funzionale” ad un procedimento giurisdizionale e se il soggetto beneficiario dell’esenzione rivesta la qualità di parte processuale, esso è da intendersi esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del DPR. n. 115 del 2002.
Ciò precisa l’Ente nonostante in linea generale detti certificati non siano espressamente menzionati tra quelli esenti a norma dell’art. 4, comma 1, della tabella, parte prima, allegata al DPR 26 ottore 1972 n.642, a tenore del quale “sono esenti dall’imposta
c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive“.
Infatti, altro è il regime ordinario di imposizione dei certificati anagrafici, altro è il trattamento fiscale agli stessi riservato in sede di procedimento giurisdizionale (o nella fase ad esso prodromica).
L’Agenzia aveva già precisato, peraltro, con la circolare 14 agosto 2001, n. 70, che il legislatore, non facendo distinzione tra i termini “procedimento” e “processo”, ha inteso subordinare tutti li atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali al contributo unificato, escludendoli allo stesso tempo dall’imposta di bollo.
E peraltro sia la ratio della disciplina che la terminologia utilizzata (contributo, appunto, “unificato) fanno trasparire l’applicabilità alternativa del regime fiscale ordinario o di quello “processuale-procedimentale“, tra di loro incumulabili.
Importanti le ricadute pratiche della risoluzione in commento: gli uffici anagrafici dei Comuni dovranno rilasciare le certificazioni richieste (anche a mezzo PEC), onde agevolare l’attività dei legali, spesso costretti a dispendiose trasferte al fine di interrogare l’amministrazione comunale per ottenere informazioni sulla residenza dei soggetti a cui notificare un atto giudiziale.
Gli enti municipali non potranno subordinare il rilascio del certificato di residenza, in favore degli avvocati, al pagamento dell’imposta di bollo se la certificazione si rende necessaria ovvero se essa è strettamente collegata all’esercizio di un’azione giudiziale (come, ad esempio, un processo o una procedura esecutiva).
In tali evenienze, sul certificato rilasciato senza il pagamento dell’imposta di bollo andrà indicata la norma legittimante l’esenzione, ovvero l’uso al quale tale documento è destinato.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 221/2016