ISSN 2385-1376
Testo massima
In materia di strumenti finanziari, non costituisce offerta fuori sede l’attività di promozione e collocamento operata dai promotori finanziari presso i propri uffici personali, e ciò a maggior ragione quando tale attività è segnalata dalla presenza, all’esterno, del logo o dell’insegna dell’intermediario, che rendono l’investitore ancor più consapevole di essersi recato in un ufficio preposto al collocamento di strumenti finanziari ed evitano il rischio di assumere decisioni poco meditate.
In tal caso non ricorre la condizione dello ius poenitendi.
Questo il principio espresso dalla Corte d’Appello di Ancona, sez. prima civile, Pres. S. Formiconi Rel. A. Gianfelice, con la sentenza n. 201 del 17 febbraio 2016, con la quale ha respinto l’azione esercitata da un investitore che contestava la nullità del contratto di collocamento di certificati sottoscritto presso l’ufficio del promotore finanziario per non essere in esso contenuto l’avviso della facoltà di recesso entro 7 giorni prevista dall’art. 30, commi 6 e 7 TUE.
A parere della Corte d’Appello, infatti, gli uffici personali dei promotori finanziari di un intermediario costituiscono a tutti gli effetti una dipendenza di quest’ultimo. E ciò, a maggior ragione, se fuori dall’ufficio è presente l’insegna o il logo dell’intermediario finanziario, che rendono l’investitore ancor più consapevole del fatto di essersi recato in un ufficio preposto al collocamento di strumenti finanziari.
In tal senso si esprime anche la Consob, che individua la dipendenza ai sensi dell’art. 30 TUE in una sede “costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico e dotata di autonomia tecnica e decisionale”.
La decisione è conforme al prevalente orientamento di legittimità (tra tutte, Cass. Civ., Sez. Unite n. 13905 del 3.6.13 che individua la ratio della norma nella tutela degli investitori che abbiano definito l’investimento all’esterno dei luoghi di pertinenza del preponente e siano, quindi, stati esposti al rischio di assumere decisioni poco meditate.
Lo ius poenitendi consente, infatti, all’investitore impreparato che abbia operato un investimento senza la necessaria meditazione di rimediare agli effetti della sollecitazione all’investimento da parte del promotore. Ma tale esigenza di tutela non ricorre certo nel caso in cui sia l’investitore a prendere l’iniziativa, recandosi presso locali, anche dei promotori finanziari, ove si svolge il collocamento di strumenti finanziari.
Per tali ragioni, la Corte ha quindi rigettato l’appello, confermando la sentenza gravata, e condannando l’investitore a rifondere le spese di giudizio agli appellati.
In materia si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
STRUMENTI FINANZIARI: CONTRATTO DI COLLOCAMENTO E IUS POENITENDI
PREVALE L’INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DELL’ART. 30 DEL TUF IN FAVORE DEL CONTRAENTE DEBOLE
Sentenza Cassazione civile, sezioni unite 03-06-2013 n. 13905
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 218/2016