ISSN 2385-1376
Testo massima
È lecita la clausola di solidarietà degli eredi apposta ad un contratto di conto corrente bancario atteso che il chiamato all’eredità è libero di svincolarsi da tale patto, al quale non ha preso parte, attraverso due modalità: rinunciando all’eredità, ovvero accettandola con beneficio d’inventario.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Torre Annunziata, ex sezione distaccata di Castellammare di Stabia, dott.ssa Daniela Del Giudice, con la sentenza n. 852 del 11.03.2016.
Nella fattispecie in esame, gli eredi del debitore ed il suo fideiussore proponevano opposizione a decreto ingiuntivo concesso alla banca nei confronti del loro dante causa, poi deceduto, il quale aveva stipulato un contratto di finanziamento che prevedeva il patto che stabiliva, per l’eventualità del sopravvenuto suo decesso, la solidarietà passiva dei suoi eredi.
In particolare, il fideiussore opponente eccepiva l’inesistenza del rapporto fideiussorio dedotto in giudizio di cui disconosceva la sottoscrizione, e gli eredi opponenti disconoscevano e/o dichiaravano di non conoscere la sottoscrizione apposta dal loro dante causa ai rapporti bancari dedotti in causa, di cui contestavano la validità, chiedendo conseguentemente la revoca del DI opposto.
Il Tribunale adito, dopo aver condiviso le valutazioni espresse dal CTU in merito all’esito della perizia calligrafica oltre che alla coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni espresse, ha esaminato la questione relativa alla legittimità o meno del patto con cui il debitore ha stabilito la solidarietà passiva dei suoi eredi in caso di morte.
Al riguardo, la disciplina relativa alle modalità con cui i coeredi sono tenuti a rispondere dei debiti ereditari risulta espressamente prevista dall’art.752 c.c e ss. che rappresenta la norma di maggiore importanza in materia di debiti ereditari.
Ai sensi di tale normativa, ciascun coerede è tenuto al pagamento dei debiti del de cuius soltanto in proporzione della sua quota ovverosia in maniera proporzionale alla quota di eredità a lui pervenuta.
Ne consegue che, alla morte del debitore, le obbligazioni ereditarie divisibili si ripartiscono automaticamente tra gli eredi in proporzione delle loro quote.
Pertanto, nell’ipotesi in cui venga instaurato un giudizio da parte del creditore, non si determina litisconsorzio necessario tra gli eredi del debitore defunto e, quindi, il coerede compulsato dal creditore ha l’onere di eccepire la natura parziaria dell’obbligazione che gli fa capo, in mancanza, la richiesta del creditore relativamente all’intero debito viene considerata legittima.
Tuttavia, nonostante l’importanza della normativa citata, il Giudice adito ha richiamato quanto stabilito dalla Suprema Corte in tale ipotesi, affermando che l’art. 754 c.c. è derogabile, espressamente o tacitamente, dagli eredi; ed in merito alla validità del patto con il quale si rinuncia alla divisibilità del debito, e in particolare, se sia ammissibile la clausola dei contratti bancari con cui il cliente e la Banca stabiliscono che, in caso di morte del cliente, i suoi eredi risponderanno solidalmente del debito nei confronti della Banca, il giudicante ha ritenuto legittime le clausole in questione, giacché il chiamato all’eredità è libero di svincolarsi da tale patto, al quale non ha preso parte, attraverso due modalità: rinunciando all’eredità, ovvero accettandola con beneficio d’inventario (Cass., 7281/2005; Cass., 4063/2000, Cass., 7 aprile 2005, n. 7281, cit.).
Pertanto, il Giudice ha ritenuto lecita la clausola di solidarietà degli eredi apposta ad un contratto di conto corrente bancario, escludendone la vessatorietà ai sensi dell’art. 1341 cc.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato l’opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti alle spese di lite.
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Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 208/2016