ISSN 2385-1376
Testo massima
La natura usuraria del tasso di interesse va verificata con riguardo al momento della pattuizione e non a quello della dazione. Depone in tal senso l’art. 1 del D.L. n. 394/2000, norma interpretativa della L. n. 108/1996, derivando da ciò l’inapplicabilità del meccanismo dei tassi soglia alle pattuizioni di interessi stipulate in data precedente all’entrata in vigore della legge antiusura del 1996, ancorché riferite a rapporti perduranti anche dopo tale data.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, sez. prima, Pres. Forte Rel. De Chiara, con la sentenza n. 801 del 19.01.2016.
Nel caso di specie, due mutuatari convenivano innanzi al Tribunale la banca in liquidazione coatta amministrativa con cui avevano stipulato un contratto di mutuo ipotecario, oltre che la banca subentrata nelle ragioni della prima in virtù di atto di cessione conseguente alla messa in liquidazione coatta amministrativa, deducendo l’applicazione di interessi usurari in esecuzione del predetto contratto e chiedendo la condanna delle convenute alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, nonché al risarcimento del danno per l’illegittima segnalazione della sofferenza alla Centrale rischi presso la Banca d’Italia.
Si costituivano in giudizio le banche, le quali concludevano per il rigetto delle doglianze dei mutuatari.
Il Tribunale a seguito dell’interruzione e successiva riassunzione del giudizio, in conseguenza dei passaggi societari che avevano coinvolto le banche convenute dichiarava improcedibili le domande attoree, in quanto proposte nei confronti della banca in l.c.a., dovendo ogni pretesa creditoria nei confronti di quest’ultima essere accertata nell’ambito della procedura concorsuale a cui la stessa era stata sottoposta, rigettando le domande proposte nei confronti dell’altra banca convenuta.
La Corte di Appello, adita dai mutuatari, confermava le statuizioni di primo grado, precisando, quanto alla doglianza di usura oggettiva, che “detta pretesa era infondata ai sensi della norma d’interpretazione autentica della L. n. 108 del 1996, introdotta dal D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1 conv., con modif., in L. 28 febbraio 2001, n. 24, ai sensi della quale si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla predetta legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento; con la conseguenza che i tassi soglia di cui alla richiamata L. n. 108 non potevano essere applicati al mutuo in esame, stipulato nel 1987 prima della sua entrata in vigore“.
Avverso tale sentenza, i mutuatari proponevano ricorso per cassazione.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, condannando gli istanti al pagamento delle spese di lite in favore gli istituti di credito resistenti.
Invero, disattese le censure dei ricorrenti relative al dedotto anatocismo ed alla presunta illegittimità della segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, il Collegio ha diffusamente motivato l’infondatezza delle doglianze connesse alla presunta violazione della Legge anti-usura n. 108/1996.
In particolare, la sentenza in commento ha preliminarmente richiamato il disposto del primo comma dell’art. 1 del D.L. n. 394 del 2000, in forza del quale:
“Ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento“.
Premesso che la norma di interpretazione autentica contenuta nel primo comma non distingue fra tassi fissi e tassi variabili, il Collegio, in relazione all’operatività della predetta legge antiusura, ha ribadito che “la norma interpretativa in esame, che attribuisce rilevanza, ai fini della qualificazione usuraria dei tassi al momento della loro pattuizione piuttosto che al momento del pagamento degli interessi, comporta l’inapplicabilità del meccanismo dei tassi soglia alle pattuizioni di interessi stipulate come nel caso che ci occupa in data precedente all’entrata in vigore della L. n. 108, cit., ancorché riferite a rapporti perduranti anche dopo tale data, come da questa Corte riconosciuto in plurime occasioni”.
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: LA NORMATIVA NON HA EFFETTI RETROATTIVI
LA NATURA USURARIA DEI TASSI DI INTERESSE VA DETERMINATA IN RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA CONVENZIONE E NON A QUELLO DELLA DAZIONE
Sentenza | Cassazione Civile, Sezione Terza, Pres. Salmè – Rel. Vivaldi | 10-02-2015 | n. 2474
USURA: LA NORMATIVA NON HA EFFICACIA RETROATTIVA
LA LEGGE 108/96 NON SI PUÒ APPLICARE AI RAPPORTI COMPLETAMENTE ESAURITI PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE
I Sentenza | Cassazione civile, Sezione terza | 19-09-2014 | n.19729
USURA BANCARIA: EFFICACIA IRRETROATTIVA DELLA LEGGE ANTI-USURA
LA LEGGE 108/1996 NON SI APPLICA AI RAPPORTI CONTRATTUALI CONCLUSI O RISOLTI PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 07-02-2014 | n.2821
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 206/2016