ISSN 2385-1376
Testo massima
Un imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un giudice una domanda di apertura a una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito dell’imposta sul valore aggiunto attestando, sulla base dell’accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento.
Questo il principio espresso dalla Corte di Giustizia Europea, sez. seconda, con la sentenza del 07.04.2016.
Nella fattispecie considerata, la società in liquidazione presentava al Tribunale di Udine domanda di concordato preventivo con l’intento di provvedere al pagamento integrale di taluni creditori privilegiati ed al pagamento in percentuale dei creditori chirografari e creditori privilegiati di grado inferiore, tra cui lo Stato, per un debito I.V.A., per i cui crediti sosteneva non vi sarebbe stata comunque capienza neppure in caso di fallimento.
Il Giudice del rinvio, rilevato che l’art. 182 ter della legge fallimentare prevede il divieto di concordare, nell’ambito di una transazione fiscale, un pagamento parziale dei crediti dello Stato relativi all’I.V.A., ammettendone soltanto un pagamento dilazionato nel tempo e precisato che, alla luce di interpretazione consolidata della Corte di Cassazione sul punto, tale divieto rimane inderogabile anche nell’ambito di una proposta di concordato preventivo, sospendeva il procedimento, sottoponendo alla Corte Europea la questione pregiudiziale della conformità, o meno, di un pagamento parziale di un credito I.V.A. nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, rispetto all’obbligo degli Stati membri di prelievo integrale dell’I.V.A. nel loro territorio e riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione.
La Corte adita, ha ricordato che gli artt. 2 e 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva I.V.A., nonché l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, sanciscono l’obbligo per gli Stati membri di adottare tutte le misure legislative ed amministrative atte a garantire il prelievo integrale dell’I.V.A. nel loro territorio ma, al contempo, ha specificato che la procedura di concordato preventivo prevista dal diritto nazionale è soggetta a presupposti di applicazione rigorosi, allo scopo di offrire garanzie concrete in ordine al recupero dei crediti privilegiati e pertanto dei crediti I.V.A., quali la necessità di specifica approvazione della proposta di concordato da parte di tanti creditori che rappresentino la maggioranza del totale dei crediti dei creditori ammessi al voto e di successiva omologa da parte del giudice adito .
Il Giudice Europeo rilevato, inoltre, che la procedura di concordato preventivo comporta, in realtà, la liquidazione dell’intero patrimonio dell’imprenditore in stato di insolvenza a saldo dei propri debiti e che se il patrimonio in oggetto non risulta sufficiente a rimborsare tutti i crediti, il pagamento parziale di un credito privilegiato può essere ammesso solo nell’ipotesi in cui un esperto indipendente attesti che tale credito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di fallimento del debitore, ha dichiarato, alla luce dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché degli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, ammissibile, in seno ad una procedura di concordato preventivo, la proposta di pagamento parziale del debito I.V.A. avanzata dall’imprenditore in stato di insolvenza, ove risulti che la liquidazione fallimentare non avrebbe garantito soddisfacimento maggiore del debito.
Su questo dibattuto argomento della possibilità di prevedere un pagamento parziale del debito per I.V.A., merita rammentare un autorevole precedente di merito del Tribunale di Benevento (23 aprile 2014, Presidente estensore dr. M. Monteleone). E’ inopinabile che il divieto di falcidia del credito IVA vantato dall’Erario sia previsto esclusivamente dall’art. 182-ter della legge fallimentare e non sia stato inserito nell’ambito della disciplina generale del concordato posta dall’art. 160 l.f. e che esso, dunque, “costituisce un argomento di natura sistematica che, oggettivamente, non può essere trascurato”. Del resto il legislatore ha espressamente previsto la limitazione della falcidia del credito I.V.A. nell’ambito della sola transazione fiscale; una interpretazione estensiva contrasta con il dettato normativo.
La presenza rilevante di crediti erariali per I.V.A. tra le poste del passivo di molte imprese decotte ha sovente pregiudicato l’elaborazione di piani concordatari, magari anche con “apporti esterni”, che avrebbero verosimilmente consentito un maggior soddisfacimento delle ragioni creditorie dell’Amministrazione Finanziaria, rispetto ad una procedura fallimentare. E, attraverso la garanzia della stima di un esperto indipendente, il principio, secondo il quale ai creditori privilegiati non può essere offerto un soddisfacimento che sia inferiore al valore del bene ritraibile dalla sua liquidazione, viene pienamente rispettato.
Testo del provvedimento
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 204/2016
Tags : ammissibile, Concordato, debito, fallimentare, I.V.A., liquidazione, maggiore, pagamento, parziale, preventivo