ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai fini del calcolo dell’usura, l’applicazione del tasso di mora non si cumula con il tasso corrispettivo, risultando il primo ‘sostitutivo’ del secondo, dal momento in cui si realizza la mora.
Così si è espresso il Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa Silvia Brat, con la sentenza del 31.03.2016 n. 4016.
Nella fattispecie in esame, i mutuatari convenivano in giudizio la Banca con cui avevano stipulato un mutuo ipotecario, innanzi al Tribunale di Milano, per sentirla condannare alla restituzione delle somme indebitamente riscosse a titolo di interessi usurari e anatocistici, oltre all’ulteriore somma derivante dal pagamento di una maxirata non dovuta.
In particolare, gli attori lamentavano il superamento del tasso – soglia usura scaturente dalla somma tra interesse corrispettivo e interesse moratorio.
Si costituiva l’istituto di credito convenuto che contestava in toto le avverse domande chiedendone l’integrale rigetto.
Ancora una volta, con la sentenza in esame, il Tribunale di Milano ha dichiarato che, ai fini del calcolo del tasso soglia ultra-legale, gli interessi di mora non si cumulano con gli interessi corrispettivi, in quanto i primi sono sostitutivi dei secondi, dal momento in cui si realizza la mora.
Invero, quanto detto risulta consolidato anche dal principio enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 350/13 per il quale anche se gli interessi moratori sono soggetti alla normativa in materia di usura gli stessi, in ogni caso, non si sommano agli interessi corrispettivi.
Nel caso in disamina, il Tribunale milanese, precisando che il TAEG comprende tutti, e solo, gli oneri connessi all’erogazione del credito, e non già eventuali importi contemplati per l’ipotesi eventuale dell’inadempimento, ha osservato che potrebbe parlarsi di cumulo usurario di interesse corrispettivo e interesse di mora nel solo caso in cui, in presenza di inadempimento, il conteggio dell’interesse di mora sull’intera rata scaduta e impagata, comprensiva d’interessi, sommato all’interesse corrispettivo della rata in scadenza, determinasse un conteggio complessivo d’interessi che, rapportato alla quota capitale, si esprimesse in una percentuale superiore al tasso soglia. Tuttavia, ciò rappresenta un’ipotesi estremamente improbabile quando tasso corrispettivo e tasso di mora siano singolarmente al di sotto del tasso soglia.
In merito alla censura attorea circa la supposta capitalizzazione anatocistica degli interessi, il Giudice ha ritenuto opportuno fornire una esaustiva descrizione del piano di ammortamento alla francese (ovvero “a rata costante”) definendolo come la graduale restituzione del capitale prestato, mediante rate di rimborso costanti nel tempo, consentito in caso di mutui a tasso fisso ma che viene, tuttavia, esteso anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione (tanto che a volte il piano di ammortamento in tali casi riguarda il solo capitale), potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale che via via residua al netto delle restituzioni di capitale effettuate con le rate precedenti.
Tale piano utilizza la “legge di sconto composto”, unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento.
Pertanto, la suddetta formula non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi atteso che ad ogni scadenza temporale pattuita, la quota d’interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso d’interesse, frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale (quindi in caso di restituzione del finanziamento a scadenze mensili, il tasso d’interesse applicato a ciascuna rata sarà pari a 1/12 dell’interesse pattuito su base annua).
Ebbene, dalla perizia prodotta dalla difesa attorea non è emerso che la somma delle quote capitale delle varie rate sia superiore all’importo finanziato; né è risultato in ogni rata che l’interesse non sia stato conteggiato applicando al capitale residuo (ricavato sottraendo al capitale mutuato il capitale restituito nelle rate precedenti) un tasso pari al tasso pattuito su base annua frazionato con identica periodicità (e quindi 1/12 del tasso annuo in caso di 12 rate mensili). Da ciò segue l’insussistenza di alcun effetto anatocistico.
Infine, il Giudice ha rilevato, altresì, che l’asserita maxirata pagata dai mutuatari in realtà si trattava di un’estinzione anticipata parziale del mutuo effettuata dalla Banca su richiesta del mutuatario, dunque anche tale domanda risultava del tutto infondata.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Tribunale di Milano ha rigettato tutte le domande attoree condannando i mutuatari alle spese di giudizio.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: VA VERIFICATA IN RELAZIONE AI SINGOLI TASSI CORRISPETTIVI E MORATORI SENZA ALCUNA SOMMATORIA
EVENTUALE NULLITÀ DEI MORATORI NON INFICIA VALIDITÀ CORRISPETTIVI
Ordinanza Tribunale di Nola, dott. Fabio Mazzei 23-03-2016
USURA: AI FINI DELLA VERIFICA NON POSSONO ESSERE SOMMATI INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI
L’EVENTUALE SANZIONE DELLA NULLITÀ NON SI ESTENDE AI CORRISPETTIVI
Sentenza Tribunale di Milano, dott. Antonio S. Stefani 08-03-2016 n. 3021
MUTUO: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON CONTIENE ALCUNA CAPITALIZZAZIONE
INTERESSI CALCOLABILI UNICAMENTE SU QUOTA CAPITALE DECRESCENTE E PER PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DI CIASCUNA RATA
Sentenza Tribunale di Foggia, dott. Nicola Antonio D’Amore 02-12-2015 n.2661
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 203/2016
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