ISSN 2385-1376
Testo massima
Non vi è, in linea di principio, incompatibilità tra fallimento e cognizione arbitrale; la vis attrattiva del foro fallimentare non si estende anche alle azioni che già si trovino (come nella specie) nel patrimonio del fallito, all’atto del fallimento, e che quindi avrebbero potuto essere eseguite dall’imprenditore, a tutela del proprio interesse, ove non fosse fallito; in sintesi, la clausola arbitrale è opponibile al curatore del fallimento qualora egli agisca per il recupero di un credito nascente da un contratto al quale accede una clausola compromissoria.
Ciò chiarito, secondo l’orientamento della giurisprudenza prevalente, il giudice ordinario del procedimento d’ingiunzione è competente anche in presenza di una clausola compromissoria, essendo riservata al debitore ingiunto la relativa eccezione nell’eventuale atto di opposizione.
Questi i principi enunciati dal Tribunale di Torino, dott. Edoardo Di Capua, nella sentenza n. 824 depositata in data 10.02.2016.
Il fallimento agiva dinnanzi al Tribunale di Torino in via monitoria, per il recupero di un credito vantato dalla società fallita nei confronti del Consorzio di cui faceva parte. Quest’ultimo proponeva opposizione eccependo per quanto qui interessa il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, essendo presente, nello statuto regolante il funzionamento del Consorzio, una clausola compromissoria applicabile a tutte le controversie tra il Consorzio e le Cooperative consorziate. Il Giudice riteneva fondata l’eccezione d’incompetenza sollevata dal Consorzio.
Il Tribunale di Torino fonda la propria decisione su un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, secondo cui: “il curatore che subentra in un contratto stipulato dal fallito, nel quale sia contenuta una clausola compromissoria non può disconoscere tale clausola, ancorché configuri un patto autonomo”.
Tale elaborazione giurisprudenziale, si fonda sul principio secondo cui la clausola compromissoria può essere ricondotta allo schema negoziale del mandato collettivo (art. 1726 c. c.) e di quello conferito nell’interesse anche di terzi (art. 1723, 2° comma, c. c.), rispetto ai quali la revoca del solo mandante o di uno solo di essi – il fallimento dell’uno o dell’altro – non ha effetto estintivo del rapporto giuridico costituito attraverso il detto negozio.
Pertanto – così come già sostenuto anche dalla Cassazione Sez. I, 17 aprile 2003 n. 6165 – qualora il curatore agisca per far valere un diritto (nel caso di specie un credito) sorto quando la fallita era in bonis, che l’imprenditore ben avrebbe potuto azionare, non potrà far altro che applicare detta clausola, facendo valere l’esecuzione del contratto, contenente la clausola de quo. Corollario di quanto esposto, attesa la continuità di funzionamento del meccanismo negoziale presidiato dalla clausola compromissoria stipulata dal soggetto già fallito, non potrà che essere l’opponibilità al curatore di detta pattuizione.
Invero, la clausola compromissoria che accede al vincolo negoziale da cui derivano le pretese azionate non può che conservare piena efficacia anche nei confronti del curatore; dando ingresso al principio contrario, diversamente, si consentirebbe al curatore di sciogliersi da singole clausole del contratto di cui chiede l’adempimento.
Sul punto anche una recente ed interessante sentenza degli Ermellini ha precisato quanto segue:
“
non si può trarre alcuna conseguenza interpretativa di carattere sistematico – nel senso, cioè, dell’improcedibilità del procedimento arbitrale – dal disposto della L. Fall., art. 83 bis, essendo, invece, legittimo il ragionamento contrario. Invero sebbene la norma cit. – prevedendo che se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito – affermi la natura accessoria della clausola compromissoria con riferimento alla sola ipotesi presa in considerazione dalla stessa (e, cioè, quella di un giudizio arbitrale pendente e di scioglimento del contratto su iniziativa del curatore ai sensi della L. Fall., art. 72), sulla scorta della medesima previsione si deve pervenire alla conclusione, secondo la quale, nell’ipotesi di subentro da parte del curatore nelle situazioni giuridiche attive derivanti dal contratto contenente la clausola compromissoria, questa conservi piena efficacia anche nei confronti del curatore: diversamente opinando, infatti, si consentirebbe al curatore di sciogliersi da singole clausole del contratto di cui pure chiede l’adempimento.” (cfr. Cass. civile, Sezioni Unite, 25 maggio 2015, n. 10800).
Chiarito quanto sopra, il Tribunale di Torino espone un ulteriore principio, relativamente al rapporto tra procedimento monitorio e clausola compromissoria.
Com’è noto il procedimento monitorio è costituito da due fasi: la prima senza contraddittorio e la seconda (solo eventuale) in cui, a seguito dell’instaurazione del giudizio di opposizione, si viene a riequilibrare il contraddittorio tra le parti. Posto che l’improponibilità della domanda, a causa della previsione d’una clausola compromissoria per arbitrato, non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata, la presenza di tale clausola in contratto non osta alla richiesta (ed emissione) di un decreto ingiuntivo. Tuttavia, è facoltà dell’opponente eccepire l’improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell’opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria.
Secondo la giurisprudenza recente della Cassazione, l’eccezione di compromesso sollevata dinanzi al giudice ordinario, attiene al “merito” e non alla competenza, poiché i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale: la clausola compromissoria, invero, assume il differente valore di rinuncia alla giurisdizione ed all’azione giudiziaria ordinaria (ex multis Cass. civile, sez. II, 04 marzo 2011, n. 5265; Cass. civile, sez. I, 19 maggio 2006, n. 11857; Cass. civile, Sezioni Unite, 6 luglio 2005, n. 14205; Cass. civile, sez. I, 27 maggio 2005, n. 11315; Tribunale Bologna, 25 maggio 2005; Cass. civile, sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2524; Cass. civile, sez. III, 28 luglio 2004, n. 14234; Cass. civile, sez. I, 21 luglio 2004, n. 13516; Cass. civile, sez. I, 30 dicembre 2003, n. 19865, ecc.)
Pertanto, in presenza di un’eccezione di compromesso, il Giudice emetterà una decisione pronunziata su “questione preliminare di merito”, impugnabile con l’appello e non ricorribile in cassazione con regolamento di competenza.
L’eccezione di arbitrato deve quindi ritenersi assoggettata al regime processuale delle eccezioni natura sostanziale; l’esistenza e l’operatività della relativa clausola non può essere rilevata dal giudice d’ufficio, ma dev’essere espressamente eccepita in sede di merito dalla parte, secondo il regime delle eccezioni non rilevabili d’ufficio.
Alla luce delle argomentazioni esposte, il Tribunale di Torino ha dichiarato l’improponibilità delle domande proposte dal fallimento in via monitoria e nel giudizio di opposizione, per essere devoluta la cognizione della presente controversia al Collegio Arbitrale e la nullità del decreto ingiuntivo opposto, condannando lo stesso alla rifusione delle spese di lite in favore del consorzio opponente.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 202/2016