ISSN 2385-1376
Testo massima
Provvedimento segnalato dall’Avv. Andrea Fioretti del Foro di Roma
In materia di onere probatorio, il potere conferito al giudice dall’art. 210 cod. proc. civ., di ordinare ad una delle parti o ad un terzo la esibizione di un documento, deve essere tenuto distinto dall’onere di produzione di documenti che grava sulla parte tenuta a fornire la prova, e può essere esercitato solo quando detta parte non possa, senza l’esibizione, assolvere con altro mezzo l’onere probatorio. Conseguentemente l’ordine di esibizione non può avere ad oggetto un documento posseduto anche dalla parte che propone la relativa istanza.
Questo è il principio ribadito dal Tribunale di Roma, dott. Francesco Mannino – Presidente della terza sezione civile – con l’ordinanza del 4 aprile 2016.
Ancora una volta, il Tribunale si è pronunciato in merito alla richiesta ex art. 210 c.p.c.
Il Giudice, rifacendosi al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, ha rigettato la stessa ritenendo che tale ordine può essere concesso soltanto nel caso in cui il cliente non abbia potuto assolvere l’onere probatorio con altro mezzo e, quindi, procurarsi aliunde la documentazione bancaria che intende porre a fondamento della propria domanda giudiziale.
Il diniego dell’ordine di esibizione è stato altresì motivato anche in virtù del fatto che lo stesso non può avere ad oggetto un documento posseduto anche dalla parte che propone la relativa istanza; nel caso di specie l’attore non ha mai contestato il mancato possesso del contratto in originale.
Sulla scorta di tali considerazioni, l’ordine di esibizione non può supplire alle carenze probatorie della parte istante, nel rispetto del generale principio di cui all’art. 2697 c.c.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alle precedenti pronunce pubblicate in rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: L’ORDINE DI ESIBIZIONE NON PUÒ SUPPLIRE A CARENZE PROBATORIE DEL CORRENTISTA
L’ONERE PROBATORIO VA ASSOLTO MEDIANTE LA PRODUZIONE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO
Sentenza, Tribunale di Tempio Pausania, dott. Carlo Barile, 09-03-2016 n.152
ORDINE ESIBIZIONE: INAMMISSIBILE SE IL CLIENTE NON SI È PRIMA ATTIVATO STRAGIUDIZIALMENTE PER ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
LO STRUMENTO ISTRUTTORIO EX ART. 210 C.P.C. HA CARATTERE UFFICIOSO E RESIDUALE
Sentenza, Tribunale di Oristano, dott.ssa Enrica Marson, 04-12-2014
ORDINE ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C. POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE
NO ALL’ORDINE DI ESIBIZIONE SE L’ISTANTE PUÒ DI PROPRIA INIZIATIVA ACQUISIRE LA DOCUMENTAZIONE
Sentenza, Tribunale di Bari, Sez. Stralcio Rutigliano, dott.ssa Marisa Attollino, 17-09-2014 n.4128
Testo del provvedimento
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 200/2016
Tags : 04.04.2016, documento, dott. Francesco Mannino, esibizione, istanza, mezzo, oggetto, onere, ordine, parte, posseduto, probatorio, propone, Tribunale di Roma