ISSN 2385-1376
Testo massima
Per il debito di uno dei coniugi, correttamente è sottoposto a pignoramento l’intero bene, pure se in parte compreso nella comunione legale con l’altro coniuge, con conseguente esclusione di ogni irritualità o illegittimità degli atti tutti della procedura, fino all’aggiudicazione ed al trasferimento di quello in favore di terzi compresi, nonché con esclusione della fondatezza della pretesa del debitore esecutato e dell’opponente originaria non solo di caducare tali atti, ma pure di separare di quel bene parti o quote o di conseguire dalla procedura esiti diversi dalla vendita per l’intero, salva la corresponsione al coniuge non debitore, in sede di distribuzione, della metà del ricavato lordo di essa, dovuta in dipendenza dello scioglimento, avutosi sia pure in via eccezionale limitatamente a quel bene, ma per esigenze di giustizia ed all’atto del decreto di trasferimento, della comunione legale in parola.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. terza, Pres. Ambrosio Rel. De Stefano, con la sentenza n. 6230 del 31.03.2016.
Nella fattispecie considerata, i ricorrenti (debitore esecutato e coniuge in comunione legale dei beni) depositavano ricorso per Cassazione, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Cagliari di rigetto dell’opposizione di terzo, proposta ex art. 619 c.p.c., dalla consorte del debitore esecutato, deducendo l’illegittimità della vendita forzata di un immobile in comunione legale dei beni tra gli stessi e la conseguente violazione dei diritti dominicali afferenti alla quota parte della comproprietaria non debitrice, pari ad ¼ dell’immobile indiviso.
In sintesi, i ricorrenti deducevano la nullità della pronuncia resa in sede di gravame, in quanto il pignoramento aveva avuto ad oggetto un bene non di proprietà esclusiva del debitore, nonché l’inammissibilità della vendita per l’intero di un immobile divisibile, peraltro effettuata in assenza dell’avviso ex art. 599 c.p.c. .
La Suprema Corte, richiamando il principio già enunciato nella sentenza n. 6575 del 14 marzo 2013 (http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/pignoramento-del-creditore-particolare-sul-bene-in-comunione-legale.html) rilevava la necessità e contemporanea legittimità, nell’ipotesi di comunione senza quote o a mani riunite, dell’aggressione esecutiva di ognuno dei beni di essa facente parte, esclusivamente nella sua interezza e non per una inesistente quota della metà, salvo il diritto del coniuge non debitore a percepire, in sede di distribuzione del ricavato, la metà del ricavato (al lordo delle spese di procedura) della vendita del bene, ricavandone il principio della impraticabilità dell’opposizione di terzo all’esecuzione diretta esclusivamente a sottrarre dall’espropriazione forzata una quota del bene.
In altri termini, secondo gli ermellini, il coniuge del debitore esecutato, in comunione legale dei beni, non potrà pretendere che venga esecutata solo una quota del bene comune, né che la vendita forzata riguardi solo una porzione di esso, corrispondente, per valore, alla metà del bene sottoposto ad esecuzione.
Per le ragioni suesposte, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PIGNORAMENTO: IL BENE SOTTOPOSTO A REGIME DI COMUNIONE LEGALE DEVE ESSERE PIGNORATO PER INTERO
NEL CASO IN CUI L’ESECUTANTE SIA CREDITORE DI UNO SOLO DEI CONIUGI, IL BENE OGGETTO DI COMUNIONE LEGALE VIENE PIGNORATO NELLA SUA INTEREZZA E NON PER METÀ
Sentenza Tribunale di Potenza, dott.ssa Lucia Gesummaria 13-05-2013 n.662
PIGNORAMENTO DEL CREDITORE PARTICOLARE SUL BENE IN COMUNIONE LEGALE
IL CONIUGE NON ESECUTATO HA DIRITTO ALLA METÀ DEL RICAVATO DELLA VENDITA
Sentenza Cassazione civile, sezione terza 14-03-2013 n.6575
IL CREDITORE PERSONALE DEL CONIUGE IN COMUNIONE LEGALE DEVE PIGNORARE IL BENE PER L’INTERO
IL PIGNORAMENTO DELLA QUOTA IDEALE COMPORTA L’ESTINZIONE DELLA PROCEDURA
Ordinanza Tribunale di Napoli, quinta sezione civile 11-11-2013
PIGNORAMENTO DI UN BENE IN COMUNIONE LEGALE
Articolo Il mattino, legalmente 26-10-2014
COMUNIONE LEGALE: INESPROPRIABILE LA QUOTA DI PERTINENZA DEL SINGOLO CONIUGE
I CONIUGI SONO SOLIDALMENTE TITOLARI DELL’INTERO BENE IN COMUNIONE
Sentenza Tribunale Napoli nord, dott. Felice Angelo Pizzi 15-01-2015 n.34
ESECUZIONE FORZATA SUI BENI IN COMUNIONE LEGALE
IL CONIUGE NON DEBITORE È PARTE NECESSARIA DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALL’ORDINANZA DI VENDITA
Sentenza CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE TERZA 27-01-1999 n.718
ESECUZIONE FORZATA: PIGNORAMENTO AD ISTANZA DEL CREDITORE PARTICOLARE DEL CONIUGE IN COMUNIONE LEGALE
E’IMPROCEDIBILE L’ESECUZIONE FORZATA SULLA QUOTA INDIVISA DEL BENE RIENTRANTE NELLA COMUNIONE LEGALE
Ordinanza Tribunale di Torre Annunziata 14-02-2014
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 199/2016