ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel caso in cui uno stesso professionista abbia prima svolto l’attività di Commissario Giudiziale per la procedura di concordato preventivo, e poi quella di liquidatore, per quest’ultimo incarico ha diritto ad un autonomo compenso rispetto a quello relativo alle funzioni svolte durante la carica di Commissario Giudiziale.
Questo è il principio che si ricava dalla sentenza della Corte di Cassazione, sez. prima, Pres. Ceccherini Est. Ragonesi, n. 4458 del 07.03.2016.
Il caso esaminato dalla Suprema Corte di Cassazione riguarda un professionista che aveva ricoperto la carica di Commissario Giudiziale in una procedura di concordato preventivo aperta a seguito di apposita istanza da parte di una Società.
Omologata dal Tribunale la proposta, approvata dai creditori, successivamente, su istanza del professionista, lo stesso Tribunale liquidava nel 2005 il compenso per l’opera di Commissario Giudiziale ed, una volta esaurite le operazioni di liquidazione dei beni, riconosceva allo stesso professionista, nominato anche per lo svolgimento di tali operazioni, un importo supplementare rispetto a quello riconosciuto per il precedente incarico di Commissario Giudiziale, di appena 2.000,00.
La somma veniva considerata incongrua per una attività, quella di liquidazione a seguito dell’omologa del concordato preventivo, autonoma e distinta, e per questo la questione approdava in Cassazione.
Orbene, la questione non è nuova nella giurisprudenza della Suprema Corte che già ha avuto modo di stabilire il principio, confermato dalla sentenza in commento, secondo cui, in tema di concordato preventivo con cessione dei beni, la circostanza che lo stesso soggetto ricopra il doppio incarico, prima di Commissario giudiziale e poi di Liquidatore, il relativo compenso non può prescindere dal distinto ruolo avuto nei due diversi uffici, la cui specifica caratterizzazione ne rivela l’ontologica distinzione; ragione per cui, a fronte di distinte e non assimilabili prestazioni, diversi debbono essere i relativi compensi del professionista che abbia concentrato, in capo alla sua persona, i compiti di Commissario Giudiziale e di Liquidatore, apparendo la scelta operata, nella specie, dal Tribunale marchigiano (supplemento) contra legem.
Nella sentenza in commento, viene anche ricordato (come già ritenuto da. Cass. 1237/2013) che la nomina a Liquidatore del Commissario Giudiziale, potrebbe generare, anche in maniera potenziale, un conflitto di interessi che, purtuttavia, non impedisce il riconoscimento dell’ulteriore compenso per l’attività di liquidazione effettivamente svolta laddove, come nel caso di specie, non è stata oggetto di contestazione la nomina, per l’appunto a Liquidatore, di chi in precedenza ha svolto l’ufficio di Commissario Giudiziale (in tal senso v. anche Cass. 2956/2014).
Dunque, è confermato il principio già in precedenza espresso dai Giudici di Palazzo Cavour (Cass. 2956/2014 ma anche 27085/2011) e che ha resistito al vaglio della Corte Costituzionale, per cui è da riconoscersi il diritto ad un duplice compenso a favore del soggetto il quale concentra nella sua persona due diverse funzioni. E, ciò, almeno per quelle fattispecie (come quella in esame) regolate dalla disciplina precedente al DM 30/2012 (ossia quella di cui al DM 570/1992 art. 5).
Mette conto di rilevare, a tale ultimo riguardo, che proprio l’art. 5 comma 1 di detto DM 30/2012, stabilisce chiaramente che “nelle procedure di concordato preventivo in cui siano previste forme di liquidazione di beni, spetta al Commissario Giudiziale, anche per l’opera prestata successivamente alla omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all’art. 1, comma 1, sull’ammontare dell’attivo realizzato dalla liquidazione e di cui all’art. 1 comma 2, sull’ammontare del passivo risultante dall’inventario ai sensi dell’art. 172 del RD 267/1142. Si applica l’art. 4, comma 1″.
Invece, l’art. 5 del DM 570/19922 prevedeva che “nelle procedure di concordato preventivo (e di amministrazione controllata) spettano al Commissario Giudiziale i compensi con le percentuali di cui all’art. 1 nell’ammontare dell’attivo e del passivo risultanti dall’inventario redatto ai sensi degli artt. 172 e 188 del RD 267/1942, anche nei casi di gestione previsti dall’art. 191 del citato RD 267/1942. In tali ultimi casi, allo stesso Commissario spettano i compensi aggiuntivi di cui all’art. 3 del presente decreto. Al Commissario Giudiziale spettano i compensi anche per l’opera prestata successivamente alla omologazione del concordato preventivo, determinati secondo quanto previsto al comma 1 ovvero con le percentuali di cui all’art. 1 sull’attivo della liquidazione, nei casi di cessione dei beni previsti dall’art. 182 RD 267/1942. Al Commissario Giudiziale competono inoltre i rimborsi ed il trattamento previsti dall’art. 4, comma 2 (rimborso spese forfettarie). Qualora il Commissario cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il compenso è liquidato, secondo i criteri fissati, tenuto conto dell’opera prestata”.
Alla luce dei suddetti principi, il ricorso del professionista, che lamentava per l’appunto la inadeguatezza del compenso per l’ulteriore attività svolta di Liquidatore, veniva accolto, la sentenza cassata con rinvio al Tribunale, in diversa composizione.
Testo del provvedimento
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