ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel quadro codicistico, le uniche norme che disciplinano la vicenda successoria in corso di causa sono gli artt. 110 e 111 cpc, che tuttavia riguardano il processo di cognizione.
Si ritiene che la morte del debitore non comporta la conclusione anticipata del processo esecutivo, che, quindi, prosegue.
Ma contro chi viene emesso il decreto di trasferimento?
La norma di riferimento è quella contenuta nell’art. 2913 cc che dispone che “non hanno effetto in pregiudizio al creditore pignorante e ai creditori intervenuti gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento“.
Se è, infatti, vero che tale disposizione fa riferimento agli atti di alienazione e, quindi, ad atti posti in essere volontariamente dall’esecutato, è altrettanto vero, come osservato da autorevole dottrina, che tale riferimento può essere considerato un retaggio del passato, quando la sanzione degli atti successivi al pignoramento era la nullità, poi sostituita con il codice del 1942 dalla inefficacia-inopponibilità al creditore procedente (cosicchè l’atto non è viziato ma valido e potrà produrre effetti erga omnes se la procedura di cui al pignoramento eseguito anteriormente dovesse estinguersi).
In altri termini, si è data un’interpretazione estensiva della norma e tanto anche per tutelare i creditori da quegli eventi che potrebbero rendere più difficile la loro tutela in sede esecutiva, nella quale dovrebbe essere fatto valere un diritto soggettivo perfetto.
Di conseguenza il decreto di trasferimento andrebbe pronunciato e trascritto contro il debitore esecutato deceduto anche per garantire la continuità delle trascrizioni, pur se in dottrina si rinvengono teorie discordanti.
Questo non significa, però, che i successori del de cuius siano estromessi dal processo: possono proporre opposizione ex art. 615 cpc, così come possono accettare l’eredità, che, tuttavia, a mente del citato art. 2913 è inopponibile ai creditori.
FOCUS
A seguito della morte del debitore il processo esecutivo prosegue, ma i successori del de cuius possono partecipare.
Avv. Giorgia Viola
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 197/2016