ISSN 2385-1376
Testo massima
Al fine della verifica del superamento del tasso soglia d’usura è infondata la pratica consistente nel sommare tasso corrispettivo e tasso moratorio, che sono entità tra loro del tutto eterogenee, riferite a basi di calcolo differenti. Il tasso corrispettivo si applica, infatti, al capitale residuo al fine di determinare la quota di interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata, nel caso in cui questa non sia pagata alla scadenza. L’interesse corrispettivo è, peraltro, espressione della fruttuosità del denaro, mentre quello moratorio ha natura risarcitoria dell’inadempimento relativo al pagamento della singola rata.
Nel caso di superamento del tasso soglia da parte del tasso di mora la nullità opera unicamente rispetto alla clausola determinativa di quest’ultimo, senza estendersi alla clausola che fissa la misura del tasso di interesse corrispettivo. La sanzione della nullità prevista dall’art. 1815, comma 2 cc non opera, infatti, in relazione a qualunque clausola determinativa di interessi ma alla sola clausola che fissa gli interessi usurari.
L’ammortamento alla francese non comporta la violazione del divieto di anatocismo, posto che in tal caso la quota di interessi dovuta per ciascuna rata di ammortamento è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, mentre l’anatocismo consiste nella diversa operazione di calcolare interessi sugli interessi.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Milano, dott. Antonio Stefano Stefani con la sentenza n. 3021 dell’8 marzo 2016.
Nel caso specifico il cliente aveva convenuto la banca per contestare la natura usuraria degli interessi previsti da un contratto di mutuo ipotecario, oltre alla violazione del divieto di anatocismo a fronte dell’applicazione del meccanismo di un ammortamento a rate costanti, cd. alla francese.
Il Tribunale, confermando il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, ha negato la correttezza della somma algebrica tra misura percentuale del tasso di interessi corrispettivi e misura percentuale del tasso di interessi moratori, pratica, questa, definita “errata sotto il profilo logico e matematico, perché in tal modo la parte ha sommato due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti”. Il tasso corrispettivo, infatti, si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota di interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento nel caso di suo mancato pagamento, essendo espressione l’uno della naturale fruttuosità del denaro, l’altro di una funzione risarcitoria per inadempimento. Rispetto a ciò privo di rilievo è il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 350 del 9/1/13 che, invece, si limita ad affermare l’obbligo di verifica dell’usurarietà anche rispetto agli interessi di mora, senza prevedere il principio della somma aritmetica tra tasso corrispettivo e tasso di mora.
Lo stesso Tribunale ha, poi, ritenuto di rilevare d’ufficio il superamento del tasso soglia (8,73% al momento della sottoscrizione del contratto) da parte del tasso di mora, pattuito nella misura del 10,75%. Ciò, per altro, senza alcun effetto pratico, non essendosi mai verificata, nel contratto oggetto di causa, l’applicazione di interessi moratori. La sentenza sul punto si discosta dall’orientamento che, in considerazione del fatto che il TEGM rilevato da Banca d’Italia, sulla cui base è, poi, fissato trimestralmente il tasso soglia, non tiene conto dei tassi interessi moratori, prevede, ai fini della verifica dell’usurarietà del tasso di interesse moratorio, che il TEG sia maggiorato del 2,1%. Ciò sulla base della rilevazione di Banca d’Italia del 3/7/13 che evidenzia come il tasso di mora sia in media pari del 2,1% maggiore del tasso corrispettivo.
Per la sentenza la sanzione della nullità è, poi, da ricollegarsi alla singola clausola e non all’intero contratto di mutuo, di modo che nel caso di nullità della pattuizione relativa agli interessi moratori, il vizio non si estende alla clausola determinativa degli interessi corrispettivi che restano dovuti.
Quanto, infine, al preteso anatocismo insito nel piano di ammortamento del mutuo a rate costanti (cd ammortamento alla francese) il Tribunale ha escluso la fondatezza della contestazione, posto che anche nel mutuo “alla francese” la quota di interessi dovuti per ciascuna rata di ammortamento è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, circostanza, questa, che esclude l’anatocismo.
Testo del provvedimento
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