ISSN 2385-1376
Testo massima
L’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 77 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell’imposta, non è riconducibile all’ipoteca legale prevista dall’art. 2817 c.c., né è ad essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale il cui adempimento il legislatore abbia inteso garantire; essa, peraltro, neppure può accostarsi all’ipoteca giudiziale, prevista dall’art. 2818 c.c. con lo scopo di rafforzare l’adempimento di una generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un provvedimento del giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un provvedimento amministrativo; ne deriva che, non rientrando nel disposto dell’art. 67, comma 1, n. 4 legge fall., l’ipoteca in questione non è suscettibile di revocatoria fallimentare, limitata a quelle volontarie e giudiziali.
Il suindicato principio di diritto è stato espresso dalla Corte Suprema di Cassazione con Sentenza n.4464 del 07.03.2016, in occasione della decisione sul ricorso presentato da una società di riscossione avverso il decreto di rigetto dell’opposizione ex art. 98 della Legge Fallimentare, con il quale il Tribunale di Ancona aveva respinto la domanda di ammissione allo stato passivo di un credito tributario assistito da ipoteca ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973.
Con il decreto impugnato, in particolare, il Giudice di merito aveva equiparato l’ipoteca “legale” iscritta dall’esattore, all’ipoteca giudiziale e, per l’effetto, ne aveva sancito la revocabilità ai sensi dell’art. 67, comma 1, n.04, della Legge Fallimentare.
La società di riscossione aveva rilevato, nello specifico, la contraddittorietà della motivazione del tribunale poiché lo stesso, pur avendo definito “legale” l’ipoteca iscritta dalla società di riscossione, l’aveva erroneamente parificata all’ipoteca volontaria.
La Corte, richiamando sue precedenti pronunce (Cass. 3 aprile 2014, n. 7868; 5 marzo 2012, n. 3397; 1 marzo 2012, n. 3232) e confermando un orientamento già consolidato (Cass. 3 aprile 2014, n.7864; 18 maggio 2012, n.7911), ha ribadito che l’ipoteca iscritta ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. n.602/1973 non è riconducibile all’ipoteca legale di cui all’art. 2817 del codice civile, mancando un preesistente atto negoziale il cui adempimento il legislatore abbia inteso garantire, né è assimilabile a quella giudiziale prevista dall’art. 2818 del codice civile, avendo quest’ultima, come presupposto, un provvedimento giudiziale e non amministrativo.
Sulla base di tali motivazioni, la Suprema Corte ha stabilito che l’ipoteca ex art. 77 del D.P.R. n.602/1973 non può essere revocata ai sensi dell’art. 67, comma 1, n.04, della Legge Fallimentare, essendo limitata, l’applicazione di tale ultima norma, soltanto alle ipoteche volontarie o giudiziali.
Per effetto di quanto sopra, il Giudice di legittimità, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso la causa nel merito e, in accoglimento del ricorso, ha disposto l’ammissione al passivo del credito tributario vantato dalla società di riscossione con il privilegio ipotecario.
Per altri precedenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
REVOCATORIA FALLIMENTARE: L’IPOTECA ISCRITTA IN FAVORE DI EQUITALIA NON È REVOCABILE
I CREDITI DELL’ERARIO VANNO COLLOCATI IN GRADO IPOTECARIO, ANCHE SE L’IPOTECA È STATA ISCRITTA NEL SEMESTRE PRECEDENTE AL FALLIMENTO
Sentenza Corte di Cassazione, sezione prima 03-04-2014 n. 7864
FALLIMENTO: L’IPOTECA LEGALE ISCRITTA A GARANZIA DEL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE NON È SUSCETTIBILE DI REVOCATORIA
L’ISCRIZIONE IPOTECARIA EFFETTUATA DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE NON È ASSIMILABILE ALLE IPOTESI DI IPOTECA VOLONTARIA O GIUDIZIALE
Sentenza Cassazione civile, sezione prima 09-01-2014 n.325
EQUITALIA IPOTECA ESATTORIALE REVOCATORIA FALLIMENTARE INSUSCETTIBILITA’ DI REVOCA EX ART.67 LEGGE FALLIMENTARE
L’ISCRIZIONE IPOTECARIA EFFETTUATA DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE NON È ASSIMILABILE ALLE IPOTESI DI IPOTECA LEGALE DI CUI ALL’ART.2817 CC
Sentenza Cassazione civile, sezione prima 18-05-2012 n.7911
Testo del provvedimento
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