ISSN 2385-1376
Testo massima
Nell’azione diretta a far valere la simulazione di un atto di compravendita proposta dal creditore di una delle parti, alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti del creditore, atteso che questi è terzo rispetto ai soggetti che hanno posto in essere il contratto, e che possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto, dalla circostanza che il compratore, su cui grava l’onere di pagare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Giudice Fausta Como, con la sentenza n. 3832 del 24.03.2016.
La banca impugnava una compravendita con l’azione di simulazione sostenendo che il prezzo indicato nel rogito era fittiziamente indicato e mai corrisposto.
Il giudicante ha rilevato che non è vincolante la dichiarazione del prezzo indicato dall’atto, dovendo i convenuti fornire la effettiva prova dell’avvenuto pagamento del prezzo.
Inoltre il Tribunale ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 1416, co.2, c.c., i creditori del simulato alienante conservano la garanzia patrimoniale sul bene apparentemente alienato e possono agire per ottenere l’accertamento della simulazione dell’atto che pregiudichi i loro diritti; dall’altra, ha ulteriormente specificato il principio secondo cui, affinché il terzo sia legittimato a far valere la simulazione di un atto, è necessario che questo pregiudichi un suo diritto, ovvero che sussista, uno stato di conflitto, pur potenziale, tra gli effetti giuridici del negozio denunciato come simulato ed il diritto pregiudicato del terzo.
Nell’azione di simulazione intentata da un terzo, la prova si configura solitamente come congetturale, presuntiva ed indiziaria, e, dunque, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
Orbene, nel caso in esame, il Tribunale di Napoli, rilevato la mancata offerta della prova del pagamento del prezzo di acquisto, espressamente contestata dal creditore, ha quindi accolto la domanda di simulazione e dichiarava privo di effetti il contratto simulato con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per altri precedenti si veda:
SIMULAZIONE: l’onere di provare l’avvenuto pagamento del prezzo grava sul compratore.
LA DICHIARAZIONE CONTENUTA NEL ROGITO NOTARILE RELATIVA ALLA CORRESPONSIONE DEL PREZZO NON HA VALORE VINCOLANTE NEI CONFRONTI DEL TERZO CREDITORE
Sentenza Tribunale di Napoli, sezione seconda, dott.Mario Suriano 21-05-2013 n.6594
REVOCATORIA: il mancato pagamento del prezzo è idoneo a comprovare la simulazione relativa
LA COMPRAVENDITA DISSIMULA UNA DONAZIONE INEFFICACE AI SENSI DELL’ART. 64 L.F. PERCHÉ LESIVA DEGLI INTERESSI DEI CREDITORI
Sentenza Cassazione civile, Sezione Prima 25-09-2014 n.20294
SIMULAZIONE DEL MAGGIOR PREZZO: la prova deve essere fornita con documenti muniti di data certa anteriore al fallimento
LA PROVA NON PUÒ ESSERE FORNITA ATTRAVERSO IL RIFERIMENTO A TITOLI DI CREDITO, PER LORO NATURA ASTRATTI E PRIVI DI UNA SPECIFICA CAUSALE.
Sentenza Cassazione civile, sezione prima 25-09-2013 n.21899
SIMULAZIONE CONTRATTUALE E ONERE DELLA PROVA: l’acquirente deve dimostrare l’effettività del pagamento del prezzo
L’ACCENSIONE DI UN MUTUO PRIMA DELL’ACQUISTO DEL BENE NON PROVA IL TRASFERIMENTO
Sentenza Cassazione Civile, seconda sezione 09-06-2014 n.12955
Testo del provvedimento
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