ISSN 2385-1376
Testo massima
Provvedimento segnalato dall’Avv. Luca Darbesio del Foro di Torino
Nelle materie che rientrano nell’ambito dell’art. 5, D.Lgs. 28/2010, il procedimento di mediazione non può considerarsi validamente esperito senza l’assistenza di un avvocato, essendo essa necessaria, per espressa previsione legislativa, per la validità del procedimento stesso.
Così si è espresso il Tribunale di Torino, in persona del Giudice dott.ssa Cecilia Marino, con sentenza del 30.03.2016 n. 1770, in materia di mediazione obbligatoria.
Nel caso di specie una correntista adiva il Tribunale di Torino chiedendo di dichiarare l’invalidità e la nullità parziale dei contratti di conto corrente intrattenuti con la Banca, eccependo l’addebito di interessi ultralegali, l’illegittima variazione del tasso di interesse debitore, l’illegittima capitalizzazione di interessi e l’addebito di spese non concordate, e chiedendo la condanna della Banca alla restituzione dell’indebito.
Si costituiva in giudizio la Banca, eccependo l’infondatezza di tutte le domande ed eccezioni avversarie in quanto del tutto sfornite di prova.
Il Giudice rilevava il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, rinviando la causa per la produzione, da parte dell’attrice, della predetta documentazione.
Parte attrice in seguito depositava il verbale di conclusione del procedimento di mediazione promosso, senza però l’assistenza di un avvocato, ma solo di un consulente tecnico.
Insisteva l’Istituto di credito per l’accoglimento dell’eccezione pregiudiziale di improcedibilità delle domande avversarie in quanto nel procedimento di mediazione obbligatoria è necessaria l’assistenza di un avvocato.
Il Giudice torinese ha accolto tale eccezione pregiudiziale di improcedibilità, sulla scorta dell’art. 5, comma l bis. D.Lgs. 28/2010, il quale recita “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di (..) contratti (…) bancari (..) é tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto (
). L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
Di conseguenza ha considerato il procedimento di mediazione non validamente esperito, essendo necessaria, per espressa previsione legislativa, l’assistenza di un avvocato per la validità dello stesso.
Sulla scorta di tali considerazioni ha quindi dichiarato improcedibili le domande di parte attrice e condannato la stessa a rimborsare a parte convenuta le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MEDIAZIONE: CONDANNA IN PRIMA UDIENZA A PAGAMENTO CU PER MANCATA COMPARIZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO
LA SANZIONE PRESCINDE DEL TUTTO DALL’ESITO DELLA CAUSA
Ordinanza Tribunale di Mantova, dott. Mauro Bernardi 22-12-2015
MEDIAZIONE: L’ONERE È A CARICO DI CHI PROPONE L’OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
NON HA ALCUNA RILEVANZA IL DIVERSO REGIME INERENTE L’ONERE DELLA PROVA
Sentenza Corte di Cassazione, Pres. Rel. Vivaldi 03-12-2015 n.24629
MEDIAZIONE: IN CASO DI OMISSIONE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE, IL D.I. DIVIENE DEFINITIVO
NON SARÀ POSSIBILE RIPROPORRE OPPOSIZIONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO MONITORIO
Sentenza Tribunale di Chieti, dott. Federico Ria, 08.09.2015 n.492
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 182/2016