Testo massima
Procedimento patrocinato dall’Avv. Giuseppe Peritore
Colui che agisce in giudizio per l’accertamento negativo del debito nei confronti della banca in considerazione delle somme indebitamente versate alla stessa a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2697 c.c., ha l’onere di provare i fatti posti a corredo della domanda, vale a dire dimostrare l’esistenza di specifiche poste passive del conto corrente.
L‘onere probatorio di cui si è detto va assolto mediante la produzione, oltre che degli estratti di c/c relativi a tutto il periodo contrattuale, anche e soprattutto dei contratti di conto corrente.
È’ improponibile la domanda attorea di ripetizione dell’indebito in ragione dell’apertura del rapporto di c/c alla data della domanda giudiziale.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Agrigento, dott. Andrea Illuminati con la sentenza n. 446 del 14 marzo 2016.
Nella fattispecie in esame, il correntista adiva il Tribunale di Agrigento lamentando l’applicazione degli interessi ultralegali e anatocistici, di c.m.s. e altre spese non dovute, oltre che di tassi usurari sul conto corrente ancora in itinere, chiedendo la restituzione delle somme indebitamente riscosse.
Si costituiva regolarmente l’istituto di credito, evidenziando la totale infondatezza della pretesa ripetizione dell’indebito e proponendo domanda riconvenzionale al far accertare il credito vantato, quantificato alla data del 17/10/14 in 33.318,18.
Il Giudice adito, preliminarmente, ha rilevato l’improponibilità della domanda attorea di ripetizione dell’indebito, in ragione del fatto che il rapporto era aperto alla data della domanda giudiziale.
Ciò perché, come statuito dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 24418/2010, solo le operazioni solutorie (quelle cioè concretizzatesi in versamenti effettuati dal correntista per ripianare sconfinamenti effettuati extrafido o in assenza di fido), che possono essere ritenute veri e propri pagamenti, sono ripetibili pur in presenza di conti ancora aperti; lo stesso non può dirsi per le operazioni non solutorie (che si hanno quando i versamenti, non avendo il passivo superato il limite dell’affidamento concesso al cliente, fungono unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere); queste ultime, non essendo qualificabili come pagamenti, non sono, sino alla chiusura definitiva del conto (con definizione dei reciproci rapporti di dare e avere tra le parti), ripetibili ex art. 2033 c.c..
Nel caso, come quello di specie, in cui sia il correntista ad agire in giudizio per l’accertamento negativo del debito nei confronti dell’istituto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare l’esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa rispetto alle quali l’applicazione degli interessi anatocistici e/o usurari, oltre che di commissioni e spese asseritamente non pattuite, avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti è a carico dell’istante e va assolto mediante la produzione, oltre che degli estratti di c/c relativi a tutto il periodo contrattuale, anche e soprattutto dei contratti di conto corrente (v. Trib. Bari, 17/11/2011, Trib. Vicenza 9/2/09; Trib. Napoli, 4/11/2010; Trib. Cagliari sentenze nn° 354/2013 e 1573/2013).
Detta produzione, secondo quanto osservato dal Tribunale di Agrigento, è necessaria per accertare e verificare tra le altre cose, il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 117 TUB; la data della stipulazione, anche al fine di individuare la disciplina legislativa applicabile al caso concreto; le condizioni del rapporto bancario (tassi di interesse attivi e passivi, anatocismo, spese, valute, commissioni massimo scoperto); l’ammontare della somma capitale eventualmente affidata al correntista.
Nella fattispecie in disamina, il contratto di c/c oggetto di causa non risultava versato agli atti, né l’attore hanno dimostrato di aver richiesto, prima del giudizio, all’istituto di credito la stessa documentazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 D.lgs., 1° settembre 1993, n. 385 e che tale richiesta sia stata disattesa.
Ne consegue che siccome l’attore non ha diligentemente assolto l’onere probatorio su di esso gravante, il Tribunale adito ha ritenuto opportuno rigettare la domanda di accertamento negativo del debito.
Del pari il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalla Banca per effetto della mancanza della relativa documentazione, provvedendo alla compensazione della spese legale attesa la soccombenza reciproca delle parti.
Per approfondimenti sul punto si rimanda ai seguenti precedenti:
RPETIZIONE INDEBITO: ESPERIBILE SOLO SE IL CONTO È CHIUSO
NON INTEGRANO PAGAMENTI I VERSAMENTI ESEGUITI DAL CORRENTISTA IN PENDENZA DEL RAPPORTO
Sentenza, Tribunale di Verbania, dott. Mauro D’Urso, 24-12-2015 n.712
RIPETIZIONE INDEBITO: LA PROVA DELLA CLAUSOLA NULLA NON ESAURISCE L’ONERE PROBATORIO
IL CLIENTE DEVE DIMOSTRARE L’AMMONTARE E L’EFFETTIVA APPLICAZIONE DI INTERESSI NON DOVUTI
Sentenza, Tribunale di Monza, dott.ssa Caterina Giovanetti, 19-01-2015
RIPETIZIONE INDEBITO: L’ONERE DI ALLEGAZIONE È A CARICO DEL CORRENTISTAATTORE
LA CTU ESPLORATIVA NON PUÒ SUPPLIRE LA PROVA DI PARTE
Sentenza, Tribunale di Napoli, sez. II, Dott.ssa Fausta Como, 06-06-2014 n.8458
Testo del provvedimento
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