ISSN 2385-1376
Testo massima
L’opposizione a decreto ingiuntivo va sanzionata ex art. 96 ultimo comma c.p.c. quando la sua pretestuosità è evincibile sia dalla genericità delle eccezioni sollevate sia dalla fissazione della prima udienza in citazione oltre un anno dalla notificazione dell’atto.
Non può essere dimostrata l’usurarietà degli interessi applicati in mancanza del deposito dei decreti ministeriali di cui all’art. 2 della legge 108/1996 che fissano il limite di legge, ossia il tasso soglia oltre il quale gli interessi risultano usurari.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Giudice Grazia Bisogni, con la sentenza n. 3214 del 11.03.2016.
Nel caso di specie, la società debitrice ed i suoi fideiussori proponevano opposizione a decreto ingiuntivo concesso alla Banca al fine di far accertare l’illegittima applicazione sul proprio conto corrente della capitalizzazione trimestrale degli interessi, del difetto di pattuizione scritta del tasso degli interessi passivi, della loro determinazione richiamando gli usi su piazza, dell’usura praticata con il tasso degli interessi superiore a quello soglia, chiedendo dunque la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva ritualmente in giudizio l’istituto di credito convenuto il quale chiedeva l’integrale rigetto della domanda attorea.
Il Tribunale adito, nel rigettare la proposta opposizione, ha rilevato la genericità delle contestazioni poste a fondamento della domanda, oltre alla inidoneità della scarna documentazione versata in atti a sostegno delle proprie ragioni.
Invero, gli opponenti non hanno allegato i decreti ministeriali di cui all’art. 2 della legge 108/1996 che fissano il limite di legge, ossia il tasso soglia oltre il quale gli interessi risultano usurari; inoltre hanno prodotto una perizia tecnica che non riporta la firma del soggetto che l’avrebbe redatta.
Ne consegue che, a causa del mancato adempimento dell’onus probandi, il Giudice ha ritenuto l’opposizione pretestuosa e a carattere dilatorio considerato che la data dell’udienza in citazione era stata fissata oltre un anno dalla sua notificazione.
In virtù di quanto esposto, il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione proposta dagli opponenti, concedendo l’esecutività, ex art. 653 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto, con condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite e condanna ex art. 96, ultimo comma, c.p.c.
Per ulteriori approfondimenti si suggeriscono i seguenti precedenti pubblicati in rivista:
LITE TEMERARIA: LA MANOMISSIONE DEL CONTRATTO VA SANZIONATA EX ART. 96 C.P.C.
IL TENTATIVO DI INGANNARE IL GIUDICE RAPPRESENTA UNA SCORRETTEZZA PROCESSUALE
Non è consentito alla parte, che non riesce ad avere ragione delle proprie doglianze sulla base dei documenti prodotti, la manomissione degli stessi al fine di ottenere un procedimento giudiziale favorevole.
Il tentativo di parte attrice di indurre in errore il Giudice sul contenuto e sul valore di un documento rappresenta una scorrettezza processuale e va pertanto sanzionata ex art. 96 c.p.c.
Sentenza |Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola |25-01-2016 | n. 267
USURA: DOMANDA GENERICA ED INCONSISTENTE SANZIONATA PER LITE TEMERARIA
IN MANCANZA DI SPECIFICA ALLEGAZIONE L’INIZIATIVA PROCESSUALE È INCAUTA
Il cliente che agisca in giudizio deducendo il carattere usurario degli interessi praticati dalla banca in esecuzione di un contratto di mutuo, è tenuto a provare il fondamento della propria domanda mediante tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui deriverebbe il dedotto carattere usurario. L’allegazione richiede la specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell’ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l’eccezione, pur rilevabile d’ufficio.
La genericità e l’inconsistenza della domanda, priva del benché minimo corredo probatorio, evidenziano che essa è stata proposta incautamente, sì da giustificare la condanna del cliente ex art. 96 c.p.c., terzo comma.
Sentenza | Tribunale di Roma, dott. Vittorio Carlomagno | 14-10-2015 | n.20694
USURA: NUOVA CONDANNA PER LITE TEMERARIA PER EURO 20.000
LA DOMANDA DEL CLIENTE SU PERIZIA DI PARTE CREATIVA ED “INDECIFRABILE” INTEGRA IL DOLO PROCESSUALE
Il sistema previsto dalla legge 108/96 ha previsto una procedura amministrativa volta a rilevare in modo oggettivo il livello medio dei tassi di interesse da ancorarsi al disvalore sociale del costo del denaro collegandolo al superamento del tasso soglia. In tale procedimento le istruzioni della Banca d’Italia hanno un ruolo fondamentale, in quanto provvedono ad indicare analiticamente i dati da segnalare e il trattamento degli oneri e delle spese. La proposizione di un giudizio avente ad oggetto l’usura bancaria, nel quale si rivendichi un credito inesistente, supportato da una perizia di parte, elaborata su criteri indecifrabili integra un’ipotesi di lite temeraria avendo la parte agito con dolo o colpa grave.
Sentenza | Tribunale di Monza, sezione Terza, Dott. Mirko Buratti | 26-03-2015
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Testo del provvedimento
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