ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai fini della valutazione dell’usurarietà della clausola concernente gli interessi, non è possibile in alcun modo sommare gli interessi corrispettivi agli interessi moratori.
Invero, in caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento da parte del cliente, trovano applicazione unicamente gli interessi moratori, in sostituzione degli interessi corrispettivi, fatto che, del resto, è una logica conseguenza della differente natura dei primi (risarcitoria del danno subito dal creditore per effetto del ritardo colpevole nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria), rispetto a quella dei secondi (remuneratoria del vantaggio derivante al soggetto tenuto a corrisponderli dalla disponibilità di denaro altrui).
Questi i principi espressi dal Tribunale di Chieti Sezione Distaccata di Ortona, dott. Marcello Cozzolino, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., depositata in data 09.06.2015.
Nel caso in esame, un cliente conveniva in giudizio la banca mediante ricorso ex artt. 702 bis e seguenti, deducendo il carattere usurario degli interessi applicati dall’istituto di credito in esecuzione dell’intercorso contratto di mutuo con garanzia ipotecaria ed erogazione a stato di avanzamento lavori.
Si costituiva in giudizio la banca, la quale concludeva per l’integrale rigetto della domanda attorea, contestando la metodologia di calcolo utilizzata per la verifica del tasso soglia, fondata sulla sommatoria degli interessi moratori ai corrispettivi.
Il Tribunale ha integralmente rigettato la domanda del ricorrente, condannandolo al pagamento delle spese di lite a favore della banca resistente.
Con il provvedimento de quo, reso a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Giudice adito, rilevato che “sia il tasso degli interessi corrispettivi che quello degli interessi moratori, singolarmente considerati, al momento della conclusione del contratto era ampiamente inferiore rispetto al tasso soglia”, ha censurato radicalmente la tesi della sommatoria addotta da parte ricorrente, evidenziando la diversa natura caratterizzante le due categorie di interessi ed affermando, di conseguenza, la totale infondatezza delle censure di nullità poste dal mutuatario a fondamento della propria domanda.
Da tali osservazioni, sviluppate in via preliminare, il Tribunale ha ritenuto assorbite le ulteriori questioni dedotte dalla banca in via di eccezione, afferenti alla natura precettiva o meno delle istruzioni della Banca d’Italia, all’autonomia della soglia usuraria con riguardo agli interessi moratori, alla rilevanza della cd. clausola di salvaguardia.
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Testo del provvedimento
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