ISSN 2385-1376
Testo massima
A cura del Dott. Pasquale Margherita
In tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa”, l’inottemperanza all’obbligo del contribuente di trasferire la propria residenza nell’immobile acquistato, entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto, non determina la decadenza da dette agevolazioni soltanto nelle ipotesi di sopravvenienza di eventi non imputabili al contribuente, caratterizzati dall’imprevedibilità e dalla inevitabilità, che sovrastino la volontà del contribuente medesimo di trasferire la propria residenza nell’immobile acquistato con l’agevolazione.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta, Pres. Iacobellis Rel. Cosentino, con la sentenza del 19 gennaio 2016, n. 864.
Nel caso di specie, l’Ente di riscossione ricorreva avverso la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria aveva confermato la pronuncia di primo grado, annullando l’avviso di liquidazione con cui l’Ufficio aveva revocato al contribuente le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa.
In sostanza, la Commissione aveva ritenuto qualificabile come causa di forza maggiore l’impedimento al rispetto del termine di trasferimento, rappresentato dalla necessità di eseguire sull’immobile importanti lavori di ristrutturazione per la rimozione degli effetti del sisma del 1997 (oltre che per lo spostamento di un palo della luce reso pericoloso dalla presenza di fili scoperti).
In particolare, la difesa erariale, proponendo ricorso a mezzo dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., ha sostenuto che la Commissione Tributaria era incorsa nella violazione e falsa applicazione dell’art. 1, nota II bis, lett. A) della Tariffa parte I allegata al d.p.r. n. 131/86, in quanto la legge fa riferimento non al trasferimento della residenza nell’immobile acquistato con il beneficio fiscale, ma al trasferimento della residenza nel comune ove tale immobile è ubicato. In questo modo, anche se l’immobile non venisse occupato nell’arco dei 18 mesi dall’acquisto, il contribuente avrebbe comunque diritto ad ottenere l’agevolazione fiscale trasferendo la sua residenza in altro immobile del medesimo comune.
Il giudice territoriale ha però ritenuto sufficiente – per integrare una causa di forza maggiore idonea a giustificare la inottemperanza del contribuente all’obbligo di trasferire la propria residenza nel comune ove è situato l’immobile acquistato entro 18 mesi dall’acquisto – che il contribuente stesso avesse provato documentatamente “i motivi ostativi al trasferimento della propria residenza”.
Tuttavia, la Suprema Corte ha considerato tale opinione giuridicamente errata, giacchè l’inottemperanza all’onere di prendere la residenza nel comune in cui si è acquistato un immobile con l’agevolazione “prima casa” non può essere giustificata da generici “motivi ostativi al trasferimento”, bensì soltanto da eventi non prevedibili, che sopraggiungano inaspettati e sovrastino la volontà del contribuente di abitare entro il termine suddetto nell’immobile acquistato con l’agevolazione (http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/agevolazioni-fiscali-prima-casa-obbligo-di-residenza-e-causa-di-forza-maggiore.html).
Non è dunque sufficiente la mera circostanza del mancato compimento dei lavori, per ragioni tecniche o legate alla lunghezza dei tempi di rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative (si veda la sentenza di questa Corte nn. 4800/15 http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/agevolazioni-prima-casa-si-perdono-anche-se-il-mancato-trasferimento-della-residenza-e-dovuto-a-lungaggini-burocratiche.html) ma è necessario che il mancato compimento dei lavori o il mancato rilascio dei titoli abilitativi da parte della pubblica amministrazione dipenda da specifiche cause caratterizzate dalla non imputabilità al contribuente, dall’inevitabilità e dalla imprevedibilità.
Nel caso di specie, pertanto, la sentenza gravata risulta errata perchè la Commissione Tributaria Regionale ha omesso qualunque accertamento in ordine alla non imputabilità, alla inevitabilità ed alla imprevedibilità degli impedimenti addotti dal contribuente.
Sono questi i motivi che hanno indotto la Corte ad accogliere il ricorso e a cassare la sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria per una nuova valutazione di merito.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai precedenti pubblicati on-line:
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: SI PERDONO ANCHE SE IL MANCATO TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA E’ DOVUTO A LUNGAGGINI BUROCRATICHE
I BENEFICI SPETTANO SE IL CONTRIBUENTE SI TRASFERISCE ENTRO IL TERMINE DI DECADENZA DI DICIOTTO MESI DALL’ATTO
Sentenza, Cassazione Civile, Sezione Sesta, Pres. Cicala Rel. Perrino, 10-03-2015, n. 4800
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: OBBLIGO DI RESIDENZA E CAUSA DI FORZA MAGGIORE
IL MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMPORTA LA DECADENZA DALL’AGEVOLAZIONE
Sentenza, Cassazione Civile, 11-06-2014, n. 13177
Testo del provvedimento
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