ISSN 2385-1376
Testo massima
Nell’ambito del contenzioso banca-cliente, al fine di ottenere un ordine di esibizione di documentazione contabile nei confronti dell’istituto di credito, il cliente deve dimostrare di averla chiesta prima del giudizio con lo strumento dell’art. 119 T.U.B.. In mancanza, l’istanza ex art. 210 c.p.c. è da ritenersi meramente esplorativa e dunque inammissibile.
La norma di cui all’art. 127 TUB, che impone al Giudice di rilevare d’ufficio le nullità del rapporto contrattuale, va necessariamente intesa nel senso che, dopo che la parte abbia correttamente introdotto al contraddittorio processuale gli elementi di fatto a lei noti o conoscibili con l’utilizzo della normale diligenza, spetti poi al Giudice “vestirli” giuridicamente, così da valorizzare anche quelle nullità non espressamente sollevate dalla parte che però si fondino su fatti correttamente introdotti nel giudizio.
L’ammissibilità dell’azione di ripetizione di indebito presuppone la chiusura del rapporto di conto corrente cui si riferisce la relativa pretesa. Invero, è ripetibile la somma indebitamente pagata e non già il debito sostenuto come illegale. Vero è, infatti, che un pagamento, per dar vita ad un’eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, deve tradursi nell’esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l’accipiens); e in tanto può definirsi indebito, con conseguente diritto di ripetizione a norma dell’art. 2033 c.c., in quanto difetti di una idonea causa giustificativa.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, con la sentenza depositata in data 13.01.2016.
Nella fattispecie in esame, una società conveniva in giudizio la banca al fine di ottenere declaratoria di nullità dei due contratti con la stessa intrattenuti un conto corrente ed un conto anticipi in relazione alle “clausole di giorni valuta, c.m.s., dell’interesse anatocistico trimestrale e del tasso di interesse usurario e comunque per i motivi di cui in narrativa”. Chiedeva di rideterminarsi il dare/avere del conto senza anatocismo e di condannarsi la banca alla restituzione delle somme indebitamente riscosse. A supporto delle spiegate domande, la società produceva una consulenza di parte, da cui emergevano differenze da ricalcolo da imputarsi ad interessi anatocistici ed usurari, oltre che a spese.
Si costituiva la banca, la quale concludeva per il totale rigetto delle domande attoree.
Il Tribunale, disattendendo l’istanza di consulenza tecnica d’ufficio articolata dalla società istante, ha rigettato in toto le domande di cui all’atto introduttivo, condannando l’attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell’istituto di credito.
Nel merito, il Giudice adito ha accertato la radicale infondatezza delle censure sollevate dall’istante, anche in considerazione delle contraddittorietà che inficiavano la prodotta consulenza di parte. Invero, la società istante, che nell’atto di citazione aveva articolato istanza alla banca ex art. 119 TUB, aveva poi lamentato nel corso del giudizio l’incompletezza della documentazione rimessale dall’istituto di credito. Sul punto, la sentenza in commento ha ribadito la necessità che lo strumento ex art. 119 TUB venga azionato dal correntista prima del giudizio, pur essendo il termine ultimo rappresentato dalla notifica dell’atto di citazione. In caso di istanza contenuta in citazione, però, “visto che il termine a comparire è di 90 giorni, così come è di 90 giorni il termine che la banca ha per produrre la documentazione, se venisse chiesto solo nell’atto di citazione potrebbe essere che, allorquando la banca si costituisca in giudizio, non sia ancora trascorso il termine di cui al 119 T.U.B“.
Nella fattispecie in esame, l’istanza ex art. 119 TUB risaliva al maggio 2014, mentre la prima udienza era fissata per il successivo mese di dicembre, non ponendosi dunque alcun rischio di sovrapposizione dei predetti termini.
La contraddizione evidentemente insanabile rilevata dal Tribunale, risiede nel fatto che nonostante la parte attrice lamentasse di non essere riuscita ad ottenere dalla banca, prima del giudizio, tutta la documentazione necessaria a sostenere la propria domanda, il consulente di parte, prima della notifica dell’atto di citazione, avesse comunque redatto le due perizie econometriche, i cui calcoli risultavano posti a fondamento della pretesa restitutoria della società correntista. “Se infatti a maggio 2014 mancava documentazione utile, la perizia del settembre 2013 contiene valori inattendibili e non può nemmeno rappresentare una allegazione di parte perché fondata su dati mancanti o inesistenti così che l’intera perizia, prima, e la stessa causa di merito, poi, sono esplorative e generiche poiché si basano su allegazioni inesistenti ed inidonee a formare un contraddittorio con la controparte”. Ragionando in termini contrari, se cioè alla data della redazione della consulenza di parte, l’istante avesse avuto piena disponibilità di tutta la documentazione necessaria, allora sarebbe stata “superflua e conseguentemente esplorativa era l’istanza ex art. 210 c.p.c. che infatti non è stata accolta”.
Ad ogni modo, pur prescindendo da quanti e quali documenti il consulente di parte avesse avuto a propria disposizione per la redazione delle perizie, il Tribunale ha ritenuto che “nessuna delle due relazioni contiene elementi utili per far ritenere che quelle valutazioni si riferiscano concretamente alle parti in causa ed ai loro rapporti contrattuali”.
Categorica la conclusione tratta dal Giudice adito, secondo cui “con una base probatoria siffatta la causa si caratterizza per essere meramente esplorativa e basata su ipotesi”.
Non vale a colmare le evidenziate lacune probatorie, il disposto dell’art. 127 TUB, che impone al Giudice di rilevare d’ufficio le nullità del rapporto. Di tale norma, come chiarito dalle statuizioni in commento, “va data una lettura costituzionalmente orientata anche alla luce del fatto che il nostro processo civile è un processo ad impulso di parte e non d’ufficio. In altri termini della norma non potrebbe farsi una applicazione che si spinga fino a ritenere, per esempio, che l’attore possa limitarsi a riferire di aver intrattenuto con una banca un rapporto di conto corrente o simili, chiedendo al Giudice di recuperare tutta la documentazione bancaria ritenuta utile al fine di fargli compiere una valutazione complessiva ufficiosa per scoprire se per caso nel corso del rapporto la banca abbia violato una qualunque delle norme del testo unico bancario o altra norma imperativa”.
Ad ogni modo, sulla scorta dei documenti ritualmente prodotti in giudizio, il Tribunale ha ritenuto infondate le censure di usura oggettiva, così come quelle di usura soggettiva, avendo l’istante ricavato la prova del presunto stato di difficoltà di cui la banca avrebbe approfittato, da una visura della centrale rischi. Documento, quest’ultimo, ritenuto dal Tribunale inadeguato a provare l’asserito stato di difficoltà economica.
Le medesime argomentazioni sono state rese in relazione alle censure attoree riferite al conto anticipi, precisandosi che “nulla potrebbe essere restituito all’attrice a fronte di una condanna della convenuta, visto che parte attrice non ha indicato quali sarebbero le rimesse solutorie, dovendosi considerare, in assenza di prova contraria, tutte le rimesse ripristinatorie
Invero, l’attrice ha chiesto la condanna al pagamento delle rimesse solutorie che avrebbero pagato somme illegittime e pertanto aveva l’onere di individuarle nella loro specificità risolvendosi altrimenti l’istanza in una domanda esplorativa”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti precedenti pubblicati in rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: LA DOMANDA VA RIGETTATA IN DIFETTO DI PROVA DI PAGAMENTI RIPETIBILI
NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI RESTITUZIONE I MERI ADDEBITI DI COMPETENZE
Sentenza, Tribunale di Chieti, sez. dist. Ortona, dott. Marcello Cozzolino, 12-01-2016
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CLIENTE NON PUÒ RIBALTARE L’ONERE PROBATORIO CHIEDENDO ORDINE DI ESIBIZIONE A CARICO DELLA BANCA
LO STRUMENTO ISTRUTTORIO EX ART. 210 C.P.C. HA CARATTERE RESIDUALE ED ECCEZIONALE
Sentenza | Tribunale di Bari, dott. Sergio Cassano | 10-06-2015 | n.2626
RIPETIZIONE INDEBITO: SE IL SALDO DEL C/C PASSA DA PASSIVO AD ATTIVO, LA PRESCRIZIONE DECORRE DA SINGOLA RIMESSA
IL DIRITTO ALLA RIPETIZIONE SORGE CON IL VERSAMENTO AVENTE FUNZIONE SOLUTORIA
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott.ssa Emanuela Gai | 10-06-2015 | n.4188
RIPETIZIONE INDEBITO: L’ONERE DI ALLEGAZIONE È A CARICO DEL CORRENTISTAATTORE
LA CTU ESPLORATIVA NON PUÒ SUPPLIRE LA PROVA DI PARTE
Sentenza | Tribunale di Napoli, sez. II, Dott.ssa Fausta Como | 06-06-2014 | n.8458
Testo del provvedimento
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