ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione Valeria Rebizzani di Modena
Nel contratto di conto corrente, la commissione di massimo scoperto rappresenta il corrispettivo per la messa a disposizione da parte di una banca di una certa somma di denaro che non può essere ricompresa nella nozione di interesse, e come tale non va computata ai fini del calcolo di usurarietà dei tassi applicati.
Solo la Legge n.2 del 2009 ha espressamente disposto l’inclusione della commissione di massimo scoperto nel tasso soglia.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di L’Aquila, nella recente sentenza del 03 marzo 2016, n. 208.
Nel caso di specie, i correntisti convenivano in giudizio la banca per l’accertamento della condotta dolosa assunta da quest’ultima nella gestione dei rapporti bancari nonché dell’applicazione di interessi usurari.
In particolare, gli attori contestavano il comportamento scorretto e negligente della banca per aver consentito alla società intestataria del contratto di conto corrente di operare allo scoperto, senza alcun affidamento concesso, in attesa di formalizzazione del contratto di fido, che però non era mai stato perfezionato. In tale condizioni, la società era stata segnalata alla Centrale Rischi come società operante in regime di sconfinamento, pertanto chiedeva i danni che da tale segnalazione aveva subito, non avendo la stessa potuto partecipare ad alcune gare d’appalto.
La banca convenuta avrebbe poi aumentato l’affidamento sul conto corrente destinato alla concessione di credito su anticipo fatture, unilateralmente, senza alcuna richiesta da parte del correntista, al solo fine di spostare somme dal conto corrente a quello maggiormente garantito.
Il giudice ha respinto integralmente le richieste di parte attrice contro la banca accogliendo peraltro le domande riconvenzionali avanzate da quest’ultima.
La questione centrale della sentenza attiene ai criteri per l’accertamento del superamento del tasso-soglia nell’applicazione del contratto di conto corrente sulla quale il Tribunale, seguendo l’impostazione ormai consolidata, ha affermato che: “sul punto non può condividersi l’orientamento, pure emerso nella giurisprudenza penale delta Cassazione, che ritiene di escludere tale commissione nel calcolo rilevante ai fini dell’usurarietà del tasso d’interesse. Infatti, essendo la c.m.s. il corrispettivo per una prestazione della banca (messa a disposizione di una certa somma), non può essere ricompresa nella nozione di interesse, con la conseguenza della sua esclusione dal calcolo ai fini del tasso-soglia. Del resto, solo la L n. 2 del 2009 ha espressamente disposto l’inclusione della commissione in questione (come di quelle comunque denominate) nel tasso soglia. Del resto, solo la l. n. 2 del 2009 disponendo l’adeguamento dei contratti in corso entro il termine di 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, e la Banca d’Italia ha emanato disposizioni specifiche per il periodo transitorio. Pertanto, essendo inequivoco il dato normativo, deve concludersi che per il contratto in esame, la commissione di massimo scoperto non va computata ai fini del calcolo di usurarietà dei tassi applicati”.
Le osservazioni contenute nella sentenza sono dettagliate: “il cd. effetto valuta non può essere considerato ai fini del TEG, poiché non si tratta di interessi ma di applicazione del patto contrattuale secondo cui le valute sono forfettariamente calcolate in un certo modo, in relazione al periodo di tempo necessario per l’effettiva messa a disposizione della somma da parte dell’altra banca”.
Orbene, il dato normativo è chiaro e pacifico per cui, per i rapporti instaurati prima dell’entrata in vigore della legge del 2009, la CMS non può essere computata ai fini del calcolo usurario. Nessun comportamento illecito poteva dunque addursi alla banca, tenuto conto che l’operazione era stata frutto di un accordo sottoscritto tra le parti.
Il giudizio si è perciò concluso con il rigetto della domanda e con condanna degli attori al pagamento della somma di cui erano debitori alla banca come stabilito da contratto.
Per ulteriori approfondimenti si suggeriscono i seguenti precedenti:
USURA: PER IL CALCOLO DEL TEG, LA CMS SI APPLICA SOLO POST 01.01.2010
NELL’AZIONE DI RIPETIZIONE INDEBITO, LA PRODUZIONE DEI CONTRATTI GRAVA SU CHI AGISCE
Sentenza | Tribunale Modena, Dott. Paolo Siracusano | 03-02-2016 | n.250
USURA: LA VERIFICA SI FONDA SU DATI OMOGENEI
LEGITTIMA L’ESCLUSIONE DELLA CMS PER I RAPPORTI ANTE 2010
Sentenza | Tribunale di Monza, dott. Carlo Albanese | 02-12-2015
USURA: ANCHE IL TRIBUNALE DI LODI ESCLUDE LA CMS DAL TEG PER I PER IL PERIODO ANTE 2010
LO HA ESPRESSAMENTE STABILITO IL LEGISLATORE CON LA RIFORMA DEL 2008-2009 E NON BANKITALIA
Sentenza | Tribunale di Lodi, dott.ssa Arianna D’Addabbo | 21-10-2015 | n.966
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Testo del provvedimento
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