ISSN 2385-1376
Testo massima
La sanzione di cui all’art. 8, comma 4 bis, d.lgs. 28/2010 (che regola e disciplina la Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), relativa alla mancata partecipazione senza giustificato motivo, va adottata con ordinanza ex art. 176 c.p.c..
Alla detta ordinanza si applica la disposizione di cui all’art. 179 c.p.c. che, in tema di sanzioni, è norma che esprime un principio di carattere generale.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Mantova, dott. Mauro Bernardi, in data 22 dicembre 2015.
Nel caso in esame, il Giudice istruttore rilevava che il giudizio aveva ad oggetto una domanda concernente diritti reali, quindi soggetto alla disciplina di cui all’art. 5 del d. lgs. 28/2010, e che parte convenuta, costituitasi in giudizio, non era comparsa all’incontro fissato dall’organismo di mediazione designato senza giustificato motivo.
Ritenuti sussistenti i presupposti per l’irrogazione di un sanzione ai sensi dell’art. 8 co. 4 bis del d. lgs. 28/2010 (“Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio“) e rilevato infine che la norma in esame non indica la forma che deve avere il provvedimento; in ossequio a quanto sancito dall’art. 176 c.p.c., ha con ordinanza reclamabile, ai sensi dell’art. 179 c.p.c., (quale norma che esprime un principio di carattere generale) condannato parte convenuta al versamento, in favore dell’erario, dell’importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
La sanzione per la mancata comparizione prescinde del tutto dall’esito della causa.
In conclusione occorre sempre inviare all’organismo di mediazione una comunicazione per giustificare la mancata comparizione al partecipazione al procedimento di mediazione.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti precedenti:
MEDIAZIONE: IL RIFIUTO INGIUSTIFICATO NON È SANZIONABILE CON L’IMPROCEDIBILITÀ
IN CASO DI RIFIUTO INGIUSTIFICATO POSSONO SEGUIRE SOLO LE SANZIONI TASSATIVAMENTE PREVISTE DALLA LEGGE
Ordinanza Tribunale di Taranto, dott. Claudio Casarano 16-04-2015
MEDIAZIONE: L’ONERE È A CARICO DI CHI PROPONE L’OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
NON HA ALCUNA RILEVANZA IL DIVERSO REGIME INERENTE L’ONERE DELLA
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sull’opponente l’onere della mediazione obbligatoria
Sentenza Corte di Cassazione, Pres. Rel. Vivaldi 03-12-2015 n.24629
MEDIAZIONE: IN CASO DI OMISSIONE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE, IL D.I. DIVIENE DEFINITIVO
NON SARÀ POSSIBILE RIPROPORRE OPPOSIZIONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO MONITORIO
L’onere di avviare la procedura di mediazione delegata ai sensi dell’art. 5, comma 4, D. Lgs. 28/2010, grava sulla parte opponente, non soltanto nell’ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., ma ogniqualvolta il processo abbia già prodotto un provvedimento idoneo al giudicato ex art. 2909 c.c.
Sentenza Tribunale di Chieti, dott. Federico Ria, 08.09.2015 n.492
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 119/2015