ISSN 2385-1376
Testo massima
In materia di usura, non si rinvengono nella giurisprudenza di legittimità indicazioni puntuali in ordine al parametro al quale commisurare il carattere usurario degli interessi di mora.
La Banca d’Italia, titolare per legge del potere di rilevare con cadenza trimestrale il tasso effettivo globale medio, non ha mai rilevato in forma ufficiale gli interessi moratori ma si è limitata ad effettuare una mera rilevazione statistica delle maggiorazioni stabilite contrattualmente in caso di ritardi nei pagamenti che hanno individuato tale parametro nella misura del 2,1%.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Lecce, dott. Paolo Moroni, con la sentenza del 25 settembre 2015 n. 4405.
E accaduto che i correntisti di un istituto di credito proponevano opposizione al decreto ingiuntivo, lamentando l’usurarietà del contratto per effetto della violazione del limite stabilito dalla legge relativamente agli interessi moratori nonché per la possibile sommatoria tra questi ultimi con gli interessi corrispettivi.
Si costituiva in giudizio la Banca che contestava la domanda, depositando tutta la documentazione contrattuale dalla quale emergeva che erano stati pattuiti, in termini percentualmente esatti, tanto il TAN quanto il TAEG, oltre che l’interesse di mora, pari percentualmente pure al tasso stabilito.
Il Tribunale ha rilevato che nel nostro ordinamento non vi è un dato vincolante dal quale trovare il limite per gli interessi moratori, essendovi esclusivamente una mera indagine statistica condotta in forma non ufficiale dalla Banca d’Italia a far data dal 2002.
Il giudice ha ritenuto che i principi espressi dalla Banca d’Italia (cfr. Chiarimenti in materia di legge antiusura del 3.7.2013) “sono condivisibili perché conformi ad un dato costante proprio della prassi commerciale, posto che nella logica dell’integrale riparazione del danno che informa l’intero sistema della responsabilità civile, accade sovente che gli interessi di mora siano fissati in misura superiore rispetto a quelli corrispettivi e siano determinati in funzione dei primi.“
Il Tribunale, inoltre, ha respinto la tesi del cumulo degli interessi in quanto non vi è alcuna pronunzia di legittimità che abbia mai affermato tale principio stante la frammentarietà e l’eterogeneità degli interessi di mora e di quelli corrispettivi.
L’opposizione a decreto ingiuntivo è stata rigettata con condanna al pagamento delle spese processuali.
Per altri precedenti pubblicati si veda:
USURA: NON ESISTE PARAMETRO DI LEGGE PER I MORATORI
ANCORA UNO SBARRAMENTO ALLA TESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI
Ai fini della verifica dell’usura oggettiva, per confrontare il tasso di mora, che non viene rilevato dai decreti trimestrali ministeriali, può operarsi un aumento della mora media rilevata dalla Banca d’Italia con un delta del 2,10%. È vero che nessuna norma o nessuna fonte secondaria prevede l’obbligo di tale maggiorazione, tuttavia la stessa va applicata per sopperire a quello che è evidentemente un vuoto, ovvero la mancata rilevazione trimestrale dei tassi medi di mora. Tale rilevazione media consente di rendere confrontabile un dato, l’interesse di mora, che in caso contrario si esporrebbe alla facile censura di voler confrontare il tasso di mora medio soglia usura con una cosa diversa ovvero con il tasso corrispettivo medio soglia usura.
Non può, invece, in alcun modo essere preso neppure in considerazione il metodo di calcolo consistente nella sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli di mora, poiché non esiste alcuna norma di legge o anche di rango inferiore, che induca ad operare tale sommatoria.
Sentenza | Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola | 13-01-2016
USURA: MORATORI ESCLUSI DAL TEG. ANCORA UNA CONFERMA
LA SOMMATORIA DEI TASSI È OPERAZIONE PRIVA DI FONDAMENTO LOGICO, MATEMATICO E GIURIDICO
Il tasso soglia al di là del quale gli interessi sono considerati usurari, riguarda non solo gli interessi corrispettivi, ma anche quelli moratori. Nel caso in cui venga accertata l’usurarietà del tasso di mora, la nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare di conseguenza l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia.
Ad ogni modo, tale rilevanza dei moratori ai fini dell’accertamento dell’usura oggettiva, non implica che nel calcolo del TEG effettivamente applicato dalla banca debba calcolarsi l’interesse moratorio, che è una tipologia di interesse ben differente da quello corrispettivo, attesa la sua valenza pacificamente risarcitoria rispetto al primo, che è invece una forma di remunerazione dell’utilizzo del capitale altrui. Ne deriva che in sede di verifica dell’usura, deve escludersi possa procedersi a sommare l’interesse corrispettivo e l’interesse di mora, in quanto l’operazione è del tutto priva di fondamento logico, matematico e giuridico.
Ordinanza | Tribunale di Siena, dott. Cristian Soscia | 28-12-2015
USURA: PENALE PER INADEMPIMENTO IRRILEVANTE AI FINI DEL RAFFRONTO AL TASSO SOGLIA
SI TRATTA DI UNA VOCE DISOMOGENEA RISPETTO A QUELLE RILEVANTI EX LEGE 108/96
La penale contrattuale per la risoluzione anticipata del mutuo non può essere considerata ai fini del calcolo relativo al superamento del tasso soglia, vista la “disomogeneità tra la penale e gli interessi e spese che concorrono all’individuazione del tasso soglia”.
L’eventuale superamento del tasso soglia per effetto del computo degli interessi moratori o della penale non comporta la nullità di tutte le clausole relative agli interessi, restando comunque salvi gli interessi corrispettivi.
La clausola “floor” non comporta un’indeterminatezza dell’oggetto del contratto e l’ordinamento non richiede che essa sia bilanciata da una corrispondente clausola “cap”.
Sentenza | Tribunale di Ferrara, dott.ssa Caterina Arcani | 16-12-2015 | n.1131
Testo del provvedimento
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 105/2015
Tags : 25.09.2015, 4550, Banca d’Italia, dato, dott. Paolo Moroni, interessi, manca, moratori, normativo, Tribunale di Lecce, Usura, vincolante