ISSN 2385-1376
Testo massima
Lo scopo del finanziamento del contratto di mutuo fondiario, non entra nella causa del contratto, che è data dall’immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somma oltre il breve termine, laddove, invece, nel mutuo di scopo, legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi e l’impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell’attribuzione della somma, e dunque rilievo causale nell’economia del contratto.
La previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (ammortamento alla francese) non comporta nessuna violazione dell’art. 1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso.
Non ha senso confrontare la mora con il tasso soglia in quanto il tasso di mora costituisce un tasso semplice, riferito alla rata e/o al capitale scaduto, mentre quello che, al momento pattizio, semmai, occorre riferire alla soglia è il tasso effettivo annuo del credito erogato. La previsione di un tasso di mora debordante la soglia non implica necessariamente una pattuizione usuraria se il costo complessivo del credito non deborda la soglia.
Questi sono i principi di diritto espressi dal Tribunale di Treviso, Dott.ssa Elena Rossi, con sentenza del 02.12.2015.
Nella fattispecie in esame gli attori citavano in giudizio la banca chiedendo la declaratoria di nullità dei contratti di mutuo fondiario del 29 settembre 2011, perché simulati e/o nulli per difetto di causa o per causa illecita, lamentando anche la pattuizione di interessi usurari; contestualmente all’accertamento dell’inadempimento della banca per comportamenti difformi agli obblighi di legge.
Contestavano, inoltre, la nullità della clausola relativa agli interessi, lamentando la violazione, per effetto della pattuizione del piano di ammortamento a rate costanti (o “alla francese”) del divieto d’anatocismo previsto dall’art. 1283 c.c.
La banca convenuta contestava tutte le domande formulate dagli attori ritenendole destituite di qualsivoglia fondamento.
Il giudice a quo rigettava in toto la domanda attorea in via preliminare accogliendo l’eccezione della banca sul difetto di legittimazione attiva dei fideiussori per carenza di interesse alla dichiarazione di inadempimento della banca per la mancata sottoscrizione dei contratti di mutuo.
Nel merito, il giudice si soffermava sulla natura, sula causa del contratto di mutuo e sulla differenza sostanziale e causale tra il mutuo di scopo e il mutuo fondiario. Nello specifico, il primo si connota per la presenza di un vincolo di destinazione della somma mutuata, esso è caratterizzato dall’obbligo del mutuatario di realizzare l’attività programmata, sicché la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi voluto dalle parti (Cass. n.943/2012); e la presenza della clausola di destinazione comporta allora che, qualora non sia poi realizzato il progetto, il contratto è nullo o per assenza di causa ex art. 1418 c.c. o perché stipulato in frode alla legge ex art. 1344 c.c..
Diversamente, il credito fondiario, secondo la nozione contemplata nel D.Lgs. n. 385 del 1993 di cui all’art. 38, ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.
La causa concreta del mutuo fondiario è la monetizzazione, nell’immediato, del valore di scambio del bene immobile (Corte Cost., 22 giugno 2004, n. 175) e permette una durata medio – lunga, a differenza del mutuo ordinario o dell’apertura di credito.
Pertanto, lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto di mutuo fondiario, che è data, invece, dall’immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somma oltre il breve termine, laddove, invece, nel mutuo di scopo, legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi e l’impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell’attribuzione della somma, quindi rilievo causale nell’economia del contratto (Cass. n. 943/12).
Sull’ammortamento alla francese, il giudice chiariva che si ha interesse composto, rilevante agli effetti dell’art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo”.
Diversamente, “la previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (ammortamento alla francese) non comporta nessuna violazione dell’art. 1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso.
È pacifico quindi che, “con un mutuo a rate mensili il tasso effettivo è superiore a quello nominale, ma ciò non per effetto dell’anatocismo, ma del fatto che ad ogni mese il mutuatario paga gli interessi maturati nel mese precedente”.
Quanto alla contestazione dell’applicazione del tasso usuraio, il giudice affermava che la modalità di calcolo svolta dagli attori è sbagliata perché basata sul solo confronto del tasso moratorio con il tasso soglia degli interessi corrispettivi ed in particolare riteneva che “la verifica dell’usura non può essere circoscritta al tasso di mora; quest’ultimo non può essere enucleato e trattato separatamente. Non ha senso confrontare la mora con il tasso soglia in quanto il tasso di mora costituisce un tasso semplice, riferito alla rata e/o al capitale scaduto, mentre quello che, al momento pattizio, semmai, occorre riferire alla soglia è il tasso effettivo annuo del credito erogato. La previsione di un tasso di mora debordante la soglia non implica necessariamente una pattuizione usuraria se il costo complessivo del credito non deborda la soglia”.
Infine, la clausola del contratto che prevede la possibilità del mutuatario di recedere anticipatamente dal contratto con il pagamento di una somma per l’estinzione anticipata non rientra nel calcolo del tasso-soglia, configurandosi questo come un diritto potestativo, esercitato a discrezione del mutuatario, che prescinde da un inadempimento. Invero, “la multa penitenziale ex art. 1373 c.c., è la remunerazione che il mutuatario si impegna a riconoscere a favore dell’istituto di credito per l’esercizio del potere di recesso, e non costituisce un interesse che il cliente paga o un costo collegato all’erogazione del credito. Essa non rappresenta una penale in quanto l’atto di recesso non costituisce né presuppone un inadempimento del recedente il quale esercita un suo diritto”.
Per tali ragioni, il Tribunale rigettava in toto le domande attoree e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si consiglia la consultazione dei seguenti precedenti pubblicati in rivista:
USURA: LA SOMMATORIA DEI CORRISPETTIVI CON I MORATORI GENERA UN “TASSO CREATIVO” NON CONCRETAMENTE APPLICABILE
I TASSI CONTRATTUALI SONO DOVUTI IN VIA ALTERNATIVA TRA LORO
Ordinanza | Tribunale di Catania, dott.ssa Concetta Grillo | 14-05-2015
MUTUI: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON COMPORTA ANATOCISMO
SOSTENERE IN GIUDIZIO UN EFFETTO ANATOCISTICO AUTOMATICO INTEGRA GLI ESTREMI DELLA LITE TEMERARIA
Sentenza | Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda | 24-03-2015 n.758
MUTUO: VALIDO IL PIANO DI AMMORTAMENTO PROGRESSIVO ALLA “FRANCESE”
NON SI VERIFICA ALCUN FENOMENO ANATOCISTICO IN QUANTO GLI INTERESSI SI CALCOLANO SULA QUOTA DI CAPITALE DECRESCENTE
Sentenza | Tribunale di Salerno dott. Alessandro Brancaccío | 30-01-2015 n.587
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