ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel procedimento d’ingiunzione riguardante materie per le quali la mediazione è obbligatoria, come i contratti bancari, dopo che l’opponente (“convenuto sostanziale“) ha proposto opposizione e dopo che sono state emesse le ordinanze ex artt. 648 e 649 cod. proc. civ., l’onere di iniziare la mediazione grava sull’opposto (“attore sostanziale“), che è il solo titolare dell’interesse ad agire.
In caso di inerzia, la domanda introdotta col deposito del ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile e il titolo monitorio va revocato.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott. Riccardo Guida, nell’ordinanza del 17 gennaio 2016, con una decisione che si pone in netto contrasto con l’orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione che, da ultimo, con la sentenza n. 24629 del 3 dicembre 2015, sembrava aver posto fine alla querelle interpretativa sulla controversa questione degli effetti dell’omessa mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In particolare, nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Firenze, i fideiussori di una società proponevano, in tale loro qualità, opposizione al decreto ingiuntivo del medesimo Tribunale che ordinava loro (e alla società debitrice principale, poi fallita in corso di causa), il pagamento alla Banca opposta della somma dovuta per la garanzia prestata per i rapporti bancari intercorsi tra la società e l’istituto di credito, avanzando istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c..
Si costituiva la Banca opposta chiedendo il rigetto dell’istanza.
Il giudice adìto ha, preliminarmente, rigettato l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione già concessa al decreto ingiuntivo opposto, difettando i “gravi motivi” richiesti dall’art. 649 c.p.c..
In secondo luogo, si è soffermato sulla questione, di ordine processuale, di quale sia la parte del giudizio sulla quale incomba l’onere di avviare il procedimento di mediazione, vertendo la controversia in esame, incontestabilmente, in materia di contratti bancari, per la quale, quindi, esso costituisce condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010.
Il giudice ha ritenuto che onerato sia l’opposto, in qualità di “attore sostanziale”, richiamando un orientamento già espresso dal medesimo Tribunale, con sentenza n. 473/2015: “(
) l’onere di iniziare il procedimento di mediazione grava sul creditore (opposto) che, come è sempre stato correttamente sostenuto, è l’attore sostanziale, ossia colui che fa valere il proprio diritto di credito in giudizio, non già sul debitore (opponente)”.
Tale opzione interpretativa, accolta da alcuni Tribunali, si pone però in contrasto con l’orientamento di altra nutrita giurisprudenza di merito, che pone viceversa l’onere di esperire il procedimento di mediazione a carico dell’opponente.
Sulla questione è di recente intervenuta la Suprema Corte, con la sopra richiamata sentenza 24629/2015, semplice ed elementare, e soprattutto connotata dalla chiarezza del principio espositivo: “Nel procedimento per decreto ingiuntivo, grava sull’opponente l’onere di introdurre il percorso obbligatorio della mediazione, ravvisandosi in questi il soggetto che ha interesse ad incardinare il processo, pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c.“. Sarebbe infatti contrario alla logica di efficienza processuale perseguita con l’istituto de quo un’interpretazione che accollasse al creditore, che ha perseguito col ricorso monitorio la via deflativa e meno dispendiosa, l’onere di effettuare il tentativo di mediazione quando ancora non si sa se ci sarà opposizione.
Il Tribunale di Firenze ha ritenuto non condivisibile tale orientamento della Suprema Corte.
In particolare, ha innanzitutto obiettato che il creditore che propone ricorso monitorio non sceglie una linea deflativa, ma mira a munirsi, quanto prima, di un titolo esecutivo, mentre il debitore, con l’opposizione, non intende percorrere la via più dispendiosa, ma semplicemente esercita il suo diritto alla difesa.
L’aspetto nevralgico, secondo l’adito giudice, si ricava dal combinato disposto dei commi 4, lett. a) e 1 bis dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010, ai sensi dei quali, nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, il procedimento di mediazione deve necessariamente essere introdotto dopo che il giudice ha emesso le ordinanze ex artt. 648 e 649 c.p.c. sulla provvisoria esecutività del titolo monitorio, le quali possono riconoscere, ma anche negare esecutività al decreto ingiuntivo. Pertanto il debitore, per evitare che il titolo divenga definitivo, è tenuto a spiegare prima opposizione.
Solo dopo l’opposizione e la pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione si pone il problema di quale parte sia tenuta ad avviare la mediazione.
E solo a questo punto, riprendendo le parti le loro normali posizioni, nel rispetto del principio della domanda sarà l’opposto, quale attore sostanziale, a dover avviare la mediazione, essendo il solo titolare dell’interesse ad agire, determinandosi, in caso di inerzia, la declaratoria di improcedibilità della domanda nonché, per la particolarità del procedimento di ingiunzione, la revoca del titolo monitorio.
Sulla base di tali considerazioni, il giudice ha ritenuto di onerare la Banca di introdurre la mediazione, fissando il termine di 15 giorni e rinviando a nuova udienza per la prosecuzione.
Questa decisione potrebbe riaprire la querelle a cui forse solo “apparentemente” la pronuncia della Corte sembrava aver posto fine.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MEDIAZIONE: NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DEVE ESSERE INTENTATA DALL’OPPONENTE
IL MANCATO ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI MEDIAZIONE DA PARTE DELL’OPPONENTE DETERMINA IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DEL DECRETO INGIUNTIVO
MEDIAZIONE: NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A D.I., IL DEBITORE HA L’ONERE DI ATTIVARLA E DI PARTECIPARVI
LA MANCATA COMPARIZIONE DETERMINA L’IMPROCEDIBILITÀ DELL’OPPOSIZIONE E LA CONFERMA DEL DECRETO INGIUNTIVO
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MEDIAZIONE: IN SEDE DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, L’ONERE RICADE SUL DEBITORE
IN MANCANZA, L’OPPOSIZIONE È IMPROCEDIBILE E L’INGIUNZIONE DIVIENE DEFINITIVA
Sentenza Tribunale di Bologna, dott.ssa Paola Matteucci, 20.01.2015
MEDIAZIONE: NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DEVE ESSERE INTENTATA DALL’OPPONENTE
IL MANCATO ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI MEDIAZIONE DA PARTE DELL’OPPONENTE DETERMINA IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DEL DECRETO INGIUNTIVO
Sentenza Tribunale di Firenze, dott. Alessandro Ghelardini 30-10-2014
Testo del provvedimento
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