ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sull’opponente l’onere della mediazione obbligatoria.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Rel. Vivaldi, con la sentenza n.24629, depositata il 03.12.2015.
Nel caso in esame è accaduto che veniva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino con la quale si confermava il provvedimento del giudice di primo grado relativo alla improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo per mancato esperimento da parte della società debitrice del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010.
La Suprema Corte ha rilevato che l’onere di esperire il tentativo di mediazione debba logicamente allocarsi a carico della parte che ha interesse al processo, in quanto il legislatore ha attribuito all’istituto de quo una funzione deflattiva che in tal caso non avrebbe luogo.
Applicando il detto principio al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposta di mediazione dovrà, pertanto, essere formulata dall’opponente, quale parte debitrice del rapporto obbligatorio sostanziale, pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo medesimo, avendo dato impulso all’azione legale.
Una soluzione differente legittimerebbe, infatti, la passività del debitore-opponente ed aumenterebbe di conseguenza gli oneri del creditore-opposto.
IL COMMENTO
Finalmente la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla controversa questione degli effetti dell’omessa mediazione civile nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con una sentenza semplice ed elementare e soprattutto con chiarezza del principio espositivo, che non lascia più luogo ad equivoci interpretativi.
E’, dunque, l’opponente ad avere interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c. e non ha alcuna rilevanza il diverso regime inerente l’onere della prova attesa la ratio dell’istituto della mediazione, che va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e dell’efficienza processuale.
Per approfondimenti sul tema, si segnalano i seguenti articoli:
MEDIAZIONE: IN CASO DI OMISSIONE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE, IL D.I. DIVIENE DEFINITIVO
NON SARÀ POSSIBILE RIPROPORRE OPPOSIZIONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO MONITORIO
L’onere di avviare la procedura di mediazione delegata ai sensi dell’art. 5, comma 4, D. Lgs. 28/2010, grava sulla parte opponente, non soltanto nell’ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., ma ogniqualvolta il processo abbia già prodotto un provvedimento idoneo al giudicato ex art. 2909 c.c.
Sentenza Tribunale di Chieti, dott. Federico Ria, 08.09.2015, n.492
MEDIAZIONE: IN SEDE DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO, L’ONERE RICADE SUL DEBITORE
IN MANCANZA, L’OPPOSIZIONE È IMPROCEDIBILE E L’INGIUNZIONE DIVIENE DEFINITIVA
Nell’ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, compete all’opponente attivare la procedura di mediazione delegata, dal momento che è proprio questi, e non l’opposto, ad avere interesse a che proceda il giudizio di opposizione, diretto alla rimozione del decreto ingiuntivo, suscettibile altrimenti di divenire definitivamente esecutivo.
Sentenza Tribunale di Bologna, dott.ssa Paola Matteucci, 20.01.2015
MEDIAZIONE: NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DEVE ESSERE INTENTATA DALL’OPPONENTE
IL MANCATO ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI MEDIAZIONE DA PARTE DELL’OPPONENTE DETERMINA IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DEL DECRETO INGIUNTIVO
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il mancato esperimento del tentativo di mediazione delegata da parte dell’opponente determina l’improcedibilità dell’opposizione con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto.
Sentenza Tribunale di Firenze, dott. Alessandro Ghelardini, 30-10-2014
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Testo del provvedimento
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