ISSN 2385-1376
Testo massima
In sede di opposizione allo stato passivo, il lavoratore che chieda in giudizio la corresponsione delle indennità sostitutive delle ferie e permessi maturati non goduti ha l’onere di provare l’espletamento dell’effettiva prestazione, in applicazione dei principi generali in tema di onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., atteso che l’eccedente lavoro si pone come fatto costitutivo del diritto al compenso maturato.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Napoli, sez. VII, Presidente relatore dott. Stanislao De Matteis, con il decreto di rigetto del 22 ottobre n. 2033, emesso in occasione di una questione avente ad oggetto un’opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.f..
Nel caso di specie era accaduto che la lavoratrice della società sottoposta a fallimento, aveva proposto opposizione allo stato passivo per essere stata ammessa al fallimento come creditrice per le somme relative alle mensilità dovute e non corrisposte ad esclusione delle somme per ferie non godute e per permessi non goduti.
Il collegio, ha ritenuto infondata l’opposizione sul presupposto che l’onere della prova ricade in capo al lavoratore che rivendichi il pagamento di somme non corrisposte.
Invero, aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione ha affermato: “il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l’onere di provare l’esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato (
)” (ex multis Cass.civ, sez. Lav. 22/12/2009, n. 26985).
Per quanto riguarda la questione inerente alla prova del mancato godimento delle ferie (quale presupposto in fatto della spettanza della relativa indennità sostitutiva), i giudici a quibus hanno pienamente condiviso i principi giurisprudenziali espressi dalla giurisprudenza di legittimità per cui il ricorrente avrebbe dovuto fornire idonea dimostrazione della effettiva mancata fruizione dei giorni di ferie per i quali ha invocato il mancato pagamento, essendo del tutto insufficiente, a tali fini, il mero dato numerico riportato sull’allegata busta paga.
In particolare, la Corte di Cassazione, sez. Lav., nella sentenza n. 22751 del 3/12/2004 ha affermato: “…come nell’ipotesi del lavoro straordinario, cioè effettuato in eccedenza all’orario normale giornaliero o settimanale, la cui prestazione deve essere dimostrata dal lavoratore che ne richieda il compenso (in evidente applicazione dei canoni generali in tema di onere probatorio di cui all’art. 2697 cod. civ.), parimenti, nel caso in cui il lavoratore presti servizio per una durata corrispondente anche al periodo in cui avrebbe dovuto fruire di riposi ed esplichi, cosi, attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del lavoro cui è tenuto, lo stesso lavoratore ha l’onere, in base ai menzionati principi generali, di provare l’espletamento di tale eccedente lavoro al fine di ottenere la corrispondente retribuzione, ponendosi, detta quantità di lavoro prestata in più rispetto al normale obbligo lavorativo, come fatto costitutivo del diritto al compenso. Per le ragioni esposte, non può condividersi l’isolato precedente nella giurisprudenza della Corte secondo cui l’onere di provare l’avvenuta fruizione delle ferie, da parte del lavoratore subordinato nel corso dell’anno, graverebbe sul datore di lavoro, essendo quest’ultimo in possesso dei dati, forniti dalle scritture contabili, dai quali poter ricavare la circostanza, e spettando al medesimo di stabilire le modalità della fruizione delle ferie (Cass. 5 ottobre 2000, n. 13258), e ciò perché, come già specificamente osservato da Cass, 12311/2003, tali ragioni non appaiono conferenti ne’ idonee ad inficiare la validità delle argomentazioni svolte dai citati precedenti. Infatti, la minore o maggiore facilità nell’acquisizione della prova non può costituire criterio per l’addebito dell’onere probatorio quale previsto dalla norma generale di cui al citato art. 2697 cod. civ., atteso che questa norma ripartisce l’onere suddetto facendo esclusivo riferimento alla posizione processuale assunta dalle parti in causa, e cioè ponendolo a carico di chi intende far valere giudizialmente il suo diritto ovvero di chi, all’opposto, ne contesti la esistenza o ne deduca l’estinzione o la modifica, senza specificamente considerare se, in pratica, sia più o meno agevole, per l’una o per l’altra parte, offrire la chiesta dimostrazione…”.
In conclusione, il lavoratore che chieda giudizialmente la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l’espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell’indennità suddetta (cfr. Cass. sez. lav., 7.7.2008 n. 18584; Cass. sez. lav., 16.2.2007 n. 3619; Cass. sez. lav. 3.12.2004, n. 22751; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 1231 1; Cass. sez. lav., 3.6.2000, n. 7445; Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935); mentre incombe sul datore di lavoro, per come detto, l’onere di fornire la prova del relativo pagamento.
Su tali presupposti, il Tribunale ha rigettato in toto l’opposizione della lavoratrice per inadempimento dell’onere probatorio su di essa gravante.?
Testo del provvedimento
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