ISSN 2385-1376
Testo massima
L’azione per il risarcimento del danno da abusiva concessione del credito non è azione di massa – finalizzata, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica ed avente carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo – al cui novero non appartiene l’azione risarcitoria in questione, la quale costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore.
Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre, nei confronti del finanziatore responsabile, l’azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall’abusiva concessione di credito diretta a mantenere artificiosamente in vita una impresa decotta, suscitando così nel mercato la falsa impressione che si tratti di impresa economicamente valida.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Terza Sezione Civile, Sezione Specializzata in Materia d’impresa, Pres. Buttafoco – Rel. Quaranta, con la sentenza 1662, depositata il 09/02/2016, nell’ambito di un complesso giudizio proposto da una curatela fallimentare.
Il fallimento ha proposto azione di responsabilità in danno dell’amministratore unico, dei sindaci, del socio della fallita e di una banca, al fine di ottenere il risarcimento, in solido tra loro, in favore della istante Curatela, dei danni causati al patrimonio sociale.
In particolare, la domanda nei confronti dell’Istituto di credito ha ad oggetto la responsabilità dello stesso per concorso colposo nell’illecito ricorso al credito da parte dell’Amministratore della fallita.
Il Tribunale, esaminata la detta domanda, ha rilevato come, in buona sostanza, il comportamento denunciato dalla curatela in capo alla banca integrasse quello della concessione abusiva del credito con danno dell’intero ceto creditorio.
Il giudice partenopeo ha dapprima richiamato la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite del 28/03/2005, n. 7030, che, com’è noto, ha affermato il principio secondo cui “l’azione di danno da abusiva concessione del credito non è azione di massa, atteso che nel sistema fallimentare l’azione di massa è caratterizzata dal carattere indistinto del possibili beneficiari del suo esito positivo, aumentando la massa attiva al fine di reintegrare il patrimonio del debitore, inteso come sua garanzia generica. Per contro ogni pretesa che richiede l’accertamento della sussistenza di un diritta soggettivo in capo ad uno o più ereditari o che necessita dell’esame di specifici rapporti e del loro svolgimento non costituisce azione di massa, con la conseguenza che l’azione risarcitoria sopraindicata, che ontologicamente è strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore, il cui danno deve essere specificamente dimostrato, non essendo annoverabile tra le .azioni dl massa, non può essere esercitata dal curatore fallimentare” (in termini Cass. civ, Sez. Unite, 28/03/2005, n. 7030 Resa, civ. on line, 2006, 6).
Il Tribunale di Napoli, poi, non ha omesso di precisare come tale principio sia stato successivamente condiviso anche dalla giurisprudenza di merito che ha più volte affermato il principio della mancanza di legittimazione del Fallimento per azioni che non siano “di massa” come nel caso della concessione abusiva del credito.
Si è rilevato, infatti, come nel sistema della legge fallimentare la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei ereditari sia limitata alle azioni cd. di massa – finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo – al cui novero non appartiene l’azione risarcitoria in questione, la quale costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore, giacché, per un verso, il danno derivante dall’attività di sovvenzione abusiva deve essere valutato caso per caso nella sua esistenza ed entità (essendo ipotizzabile che creditori aventi il diritto di partecipare al riparto non abbiano ricevuto pregiudizio dalla continuazione dell’Impresa), e, per altro verso, la posizione dei singoli creditori, quanto ai presupposti per la configurabilità del pregiudizio, è diversa a seconda che siano antecedenti o successivi all’attività medesima.
Alla luce di tali argomentazioni, relative, pertanto, sia alla natura della legittimazione del curatore (diretta alla tutela della massa universale dei creditori, tesa nelle sue aspettative satisfattorie per esser stata intaccata la generale garanzia offerta -dal patrimonio dell’imprenditore), sia all’ambito soggettivo del pregiudizio determinato dalla concessione abusiva dei credito (in vero eventuale e tale da riguardare al più coloro che sono stati tratti in inganno dall’apparenza della situazione della fallita, indotta dall’esser beneficiaria di valutazione positiva da parte di alcuni esponenti del ceto bancario) il Tribunale ha concluso per il rigetto della domanda nei riguardi della banca, per l’assorbente ragione della carenza di legittimazione attiva della curatela.
La domanda è stata, pertanto, rigettata anche con condanna del fallimento al pagamento delle spese processuali.
In materia si rimanda alle seguenti pronunce pubblicate in Rivista:
CONCESSIONE ABUSIVA DI CREDITO: l’azione di danno non può essere esperita dal curatore.
Nel sistema fallimentare il curatore non è titolare di un potere di rappresentanza di tutti i creditori, indistinto e generalizzato
Sentenza Corte di Appello di Milano, Pres. Fabrizi Rel. Nardo 20-03-2015 n.1229
ABUSIVA CONCESSIONE CREDITO: il curatore fallimentare non è legittimato ad agire contro le banche
La legittimazione ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni c.d. di massa
Sentenza Tribunale di Monza, dott. Fulvia De Luca 08-02-2011 n.317
Testo del provvedimento
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